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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32495/2021 del 08/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto dell'opposizione avverso un'ingiunzione di pagamento per ICI 2011. Con l'unico motivo ha dedotto la nullità della notificazione della cartella/atto impositivo eseguita a mezzo posta, sostenendo che il plico fosse stato consegnato a soggetto diverso dal legale rappresentante e che non fossero state rispettate le forme previste dagli artt. 145, 138, 139, 140 e 141 c.p.c. Il Comune ha resistito eccependo anche l'inammissibilità del ricorso, eccezione ritenuta infondata dalla Corte per carenza di autosufficienza dell'eccezione stessa. La società, inoltre, non aveva contestato specificamente che la notifica fosse avvenuta presso la sede sociale né aveva dedotto di essersi trovata nell'impossibilità di prenderne conoscenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso. Ha affermato che, nelle notificazioni a mezzo posta dell'atto impositivo eseguite direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della L. n. 890 del 1982, si applicano le regole del servizio postale ordinario e non quelle previste per la notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario; pertanto non occorre una relata specifica né la seconda raccomandata di avviso di avvenuta consegna. L'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario si presume ritualmente consegnato, salvo prova contraria dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione, che nel caso non era stata fornita. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    indicato come base della trattazione camerale non partecipata del ricorso.

  • art. 145 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la regolarità della notifica; la Corte ne esclude l'applicabilità nella specie, perché la notifica dell'atto impositivo a mezzo posta segue la disciplina del servizio postale ordinario.

  • artt. 138, 139, 140 e 141 c.p.c.

    richiamati dalla ricorrente come norme sulle forme di notificazione; la Corte ritiene che non governino la notificazione a mezzo posta eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario.

  • art. 14 L. n. 890 del 1982

    norma ritenuta applicabile alle notificazioni a mezzo posta dell'atto impositivo eseguite direttamente dall'Ufficio finanziario, con applicazione delle regole del servizio postale ordinario.

  • art. 1335 c.c.

    richiamato per la presunzione di conoscenza: l'atto giunto all'indirizzo del destinatario si presume conosciuto, salvo prova dell'impossibilità senza colpa di prenderne cognizione.

  • art. 8 L. n. 890 del 1982

    richiamato in relazione all'orientamento delle Sezioni Unite sulla prova del perfezionamento quando la consegna non avvenga per rifiuto, assenza temporanea o assenza/inidoneità di persone abilitate a ricevere.

  • art. 24 Cost.

    richiamato nell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 L. n. 890 del 1982, nel precedente delle Sezioni Unite citato dalla Corte.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    richiamato nel medesimo contesto del principio interpretativo relativo alla prova del perfezionamento notificatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115 del 2002

    richiamato come parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nella notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 L. n. 890 del 1982 si applicano le regole del servizio postale ordinario, non quelle dettate per la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario.
  • Quando il plico è recapitato all'indirizzo del destinatario, la consegna si presume ritualmente avvenuta e non è necessaria una relata specifica né l'indicazione nominativa del consegnatario, salvo prova contraria del destinatario.
  • La seconda raccomandata di avviso di avvenuta consegna non è necessaria nelle ipotesi di notifica postale diretta dell'atto impositivo al domicilio del destinatario.
  • L'eventuale irregolarità della consegna può essere superata solo se il destinatario dimostra di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione dell'atto.
  • Le regole sulla prova del perfezionamento notificatorio elaborate per i casi di mancata consegna o deposito non si applicano quando la notifica risulti eseguita presso la sede del destinatario con consegna a persona individuata nella relata, se non è specificamente contestato il luogo di recapito e non è provata l'impossibilità di conoscenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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