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Sentenza

Sentenza del 31/05/2019 n. 14941 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2004, con cui l'Agenzia aveva contestato la detrazione dell'IVA riferita ai costi sostenuti per la costruzione di due fabbricati destinati a uffici e servizi. La contribuente sosteneva, da un lato, che l'avviso e la sentenza d'appello fossero privi di motivazione e, dall'altro, che i costi fossero inerenti all'attività d'impresa e che l'Amministrazione non potesse negare la detrazione sulla sola base della loro ritenuta eccessività o antieconomicità. La contribuente contestava inoltre l'insufficienza degli elementi utilizzati dalla CTR per ritenere sproporzionato il margine applicato dalla società appaltatrice rispetto ai costi sostenuti dal subappaltatore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza della CTR non fosse apparente né inesistente: essa indicava i fatti rilevanti, la norma applicata e le ragioni della decisione, consentendo alla contribuente di comprenderla e impugnarla. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, stabilendo che l'inerenza dei costi ai fini IVA ha natura qualitativa e non può essere esclusa sulla sola base della loro non congruità o eccessività. L'antieconomicità può assumere valore indiziario soltanto se manifesta e macroscopica, tale da far dubitare della reale esistenza dell'operazione o della destinazione del bene o servizio ad attività imponibili. Poiché la CTR aveva fondato la decisione su una generica sproporzione, senza indicare elementi sufficienti a dimostrare tale antieconomicità qualificata, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1

    Norma sul diritto alla detrazione dell'IVA relativa agli acquisti effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa.

    Il diritto alla detrazione non può essere negato soltanto perché il costo appare elevato o non congruo. Occorre verificare l'inerenza qualitativa del costo rispetto all'attività esercitata e, in caso di contestazione fondata sull'antieconomicità, devono emergere elementi gravi, specifici e qualificati.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109

    Richiamato dalla CTR in relazione all'inerenza e alla deducibilità dei costi.

    La sentenza di legittimità precisa che l'inerenza esprime il collegamento del costo con l'attività d'impresa e non richiede necessariamente che il costo produca un'utilità economica concreta o immediata.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4

    Requisiti della motivazione della sentenza tributaria.

    La motivazione è inesistente o apparente solo quando manca fisicamente oppure consiste in formule di stile, è incomprensibile, contraddittoria o non consente di individuare la ratio decidendi. Non è sufficiente un semplice difetto di completezza o di sufficienza motivazionale.

  • Cass. Sez. Unite n. 8053 del 2014

    "Sussiste il vizio di motivazione apparente quando essa risulta fondata su una mera formula di stile [...] del tutto inadeguata a rivelare la ratio decidendi".

    La motivazione deve consentire di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e di esercitare il controllo di legittimità; una motivazione articolata e riferita ai fatti di causa non è apparente.

  • Cass. n. 450 del 2018 e Cass. n. 18904 del 2018

    "Il giudizio sull'inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo".

    L'inerenza dei costi deve essere valutata in rapporto all'attività concretamente esercitata, senza trasformare il giudizio tributario in una valutazione di convenienza economica, utilità o congruità della spesa.

  • Cass. n. 2240 del 2018

    "Non è consentito all'Amministrazione rideterminare il valore delle prestazioni e dei servizi acquistati dall'imprenditore escludendo il diritto alla detrazione, salvo che dimostri l'antieconomicità manifesta e macroscopica dell'operazione".

    L'antieconomicità può essere utilizzata come indizio per contestare la realtà dell'operazione o l'inerenza, ma soltanto quando sia evidente, grave e macroscopica. In tal caso il contribuente deve dimostrare la reale esecuzione e l'inerenza della prestazione.

Massime di principio

  • La detrazione IVA non può essere negata esclusivamente perché il prezzo o il costo sostenuto dall'impresa appare elevato, sproporzionato o meno conveniente rispetto a parametri esterni.
  • L'inerenza è un requisito qualitativo: è sufficiente che il costo sia collegato all'attività d'impresa, anche se non produce un'utilità economica immediata o quantificabile.
  • L'Amministrazione può valorizzare l'antieconomicità come indizio soltanto quando essa sia manifesta e macroscopica e sia accompagnata da elementi idonei a mettere in dubbio la realtà dell'operazione o la sua destinazione ad attività imponibili.
  • Una generica contestazione di sproporzione, senza analisi concreta delle prestazioni, dei contratti, dei lavori eseguiti e delle ragioni economiche dell'operazione, non è sufficiente a escludere l'inerenza o la detrazione IVA.
  • Il giudice tributario deve spiegare in modo concreto perché ritiene il costo non inerente o l'operazione antieconomica; una motivazione comprensibile ma non necessariamente dettagliata non è apparente, mentre una motivazione meramente stereotipata o incomprensibile è nulla.

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