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Sentenza

Sentenza del 31/05/2019 n. 3367 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Spesometro - IVA - onere probatorio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente sosteneva, in sostanza, che la comunicazione dei dati tramite spesometro fosse sufficiente a dimostrare l'effettività dei costi e delle prestazioni indicate nelle fatture, oppure che l'assenza della documentazione cartacea potesse essere giustificata dalla denuncia di furto. La controversia riguardava quindi la ripartizione dell'onere probatorio e il valore delle comunicazioni telematiche effettuate con lo spesometro.

La decisione

La tesi del contribuente è stata respinta. Lo spesometro costituisce uno strumento di ausilio e monitoraggio per l'Amministrazione finanziaria, ma non sostituisce i controlli né impedisce all'Ufficio di verificare la veridicità delle operazioni comunicate. Il contribuente deve conservare ed esibire la documentazione fiscale idonea a dimostrare l'effettività delle prestazioni e dei costi. La mancanza dei documenti contabili non è giustificata neppure dalla denuncia di furto, poiché il contribuente può ricostruire la documentazione acquisendo copie delle fatture presso i fornitori. Non grava invece sull'Ufficio l'obbligo di effettuare controlli incrociati presso gli altri contribuenti.

Norme richiamate

  • Art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122

    La comunicazione telematica dei dati delle operazioni, prevista dallo spesometro, ha funzione di monitoraggio e supporto ai controlli fiscali; non costituisce prova definitiva della veridicità delle operazioni e non esonera il contribuente dall'obbligo di conservare ed esibire la documentazione contabile.

  • Cass. civ., n. 18028/2016

    La perdita o l'assenza della documentazione contabile non solleva il contribuente dall'onere di provare l'effettività dei costi e delle operazioni, dovendo egli attivarsi per ricostruire la documentazione.

  • Cass. civ., n. 19871/2017

    Non è sufficiente la denuncia di furto dei documenti contabili; il contribuente deve procurarsi, ove possibile, copie delle fatture e degli altri documenti presso i fornitori. L'Amministrazione non è tenuta a svolgere autonomamente un controllo incrociato dei dati.

Massime di principio

  • Le comunicazioni fiscali telematiche, come lo spesometro, hanno normalmente valore informativo e di monitoraggio, ma non sostituiscono la documentazione contabile necessaria a provare l'effettività delle operazioni.
  • In caso di contestazione, il contribuente deve dimostrare concretamente l'esistenza, l'inerenza e la corretta contabilizzazione dei costi e delle prestazioni mediante fatture, contratti, pagamenti e altra documentazione coerente.
  • La perdita, il furto o l'indisponibilità dei documenti non elimina automaticamente l'onere probatorio: occorre attivarsi tempestivamente per ottenere duplicati o ricostruire la documentazione presso fornitori, banche e altri soggetti coinvolti.
  • Non si può pretendere che l'Amministrazione finanziaria supplisca integralmente alle carenze documentali del contribuente mediante controlli incrociati presso terzi.
  • La denuncia di furto o smarrimento può spiegare l'assenza materiale dei documenti, ma di regola non dimostra da sola né l'effettività né l'inerenza delle operazioni contestate.

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