Sentenza del 31/05/2019 n. 3371 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRPEF - Erogazioni di sostegno al reddito -art. 59 della L. 449/1997 . applicabilità al personale di un istituto bancario addetto al servizio di riscossione dei tributi - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha riconosciuto che gli artt. 17 e 19 del TUIR si applicano ai contributi di solidarietà erogati a tutti i dipendenti degli istituti bancari, inclusi quelli addetti al servizio di riscossione dei tributi. Pertanto, l'erogazione deve beneficiare del regime fiscale previsto per tali somme ai sensi dell'art. 59 della legge n. 449/1997.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale dei contributi di solidarietà o delle erogazioni di sostegno al reddito corrisposte al personale di un istituto bancario, compresi i dipendenti addetti al servizio di riscossione dei tributi. Si discuteva se fosse applicabile l'art. 59 della legge n. 449/1997 e, conseguentemente, il regime di tassazione separata previsto dagli artt. 17 e 19 del TUIR.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 17
La norma disciplina la tassazione separata di determinate somme, applicabile alle erogazioni di sostegno al reddito quando ne ricorrono i presupposti.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 19
La norma individua le modalità di determinazione dell'imposta sulle somme soggette a tassazione separata, tra cui le erogazioni riconducibili alla fattispecie considerata.
Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59
La disposizione è stata interpretata nel senso di includere nel regime agevolato i contributi di solidarietà erogati a tutti i dipendenti degli istituti bancari, senza escludere il personale addetto alla riscossione dei tributi.
Massime di principio
- Quando una norma riconosce un determinato regime fiscale ai dipendenti degli istituti bancari, l'ambito applicativo deve essere valutato in senso generale, salvo espressa previsione di esclusioni.
- Il fatto che il dipendente svolga attività connesse alla riscossione dei tributi non comporta, di per sé, l'esclusione dal regime previsto per il personale bancario.
- Le erogazioni di sostegno al reddito o i contributi di solidarietà possono essere soggetti a tassazione separata quando rientrano nelle fattispecie previste dagli artt. 17 e 19 del TUIR e dalla normativa speciale applicabile.
- In casi analoghi occorre verificare la natura dell'erogazione, la categoria del beneficiario e l'eventuale presenza di esclusioni espresse; in assenza di esclusioni, il beneficio fiscale tende ad applicarsi a tutti i dipendenti appartenenti alla categoria indicata dalla legge.
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