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Sentenza

Sentenza del 31/05/2019 n. 3359 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IRPEF - Regime fiscale delle somme liquidate ad un soggetto iscritto ad un fondo previdenziale integrativo aziendale in mancanza di rendimenti da investimenti finanziari o immobiliari - operatività del regime di tassazione separata - sussiste - applicabilità della ritenuta del 12,5% - esclusa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il regime fiscale applicabile alle somme corrisposte al lavoratore in occasione della cessazione del rapporto di lavoro e derivanti dalla partecipazione a un fondo previdenziale integrativo aziendale. In particolare, occorreva stabilire se tali somme potessero beneficiare della ritenuta agevolata del 12,5% oppure dovessero essere integralmente assoggettate a tassazione separata ai sensi degli artt. 16 e 17 del DPR n. 917/1986. La ritenuta del 12,5% è applicabile soltanto alla parte delle prestazioni riconducibile a rendimenti effettivamente derivanti dall'investimento delle somme sul mercato finanziario o immobiliare.

La decisione

È stato stabilito che, in assenza di rendimenti derivanti da investimenti finanziari o immobiliari delle somme versate dal lavoratore o dal datore di lavoro, l'intero importo liquidato deve essere assoggettato al regime della tassazione separata previsto dagli artt. 16 e 17 del DPR n. 917/1986. È stata quindi esclusa l'applicazione della ritenuta del 12,5% prevista dall'art. 6 della legge n. 482/1985. La decisione è conforme ai precedenti della Corte di cassazione n. 11941/2016, n. 24525/2017, n. 15853/2018 e n. 16116/2018.

Norme richiamate

  • DPR n. 917/1986, artt. 16 e 17

    Le somme liquidate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro e riconducibili alla previdenza complementare sono soggette a tassazione separata. In mancanza di una componente identificabile come rendimento da investimento, la tassazione separata si applica all'intero importo.

  • Legge n. 482/1985, art. 6

    La ritenuta del 12,5% non si applica indistintamente a tutte le somme provenienti da un fondo previdenziale integrativo, ma soltanto alla quota riferibile a rendimenti effettivamente ottenuti mediante investimenti sul mercato finanziario o immobiliare.

Massime di principio

  • Per individuare il regime fiscale di una prestazione proveniente da un fondo previdenziale integrativo occorre distinguere tra capitale versato e rendimenti finanziari o immobiliari prodotti dall'investimento.
  • Se il fondo non dimostra l'esistenza di rendimenti derivanti da investimenti, non è applicabile la ritenuta agevolata del 12,5% e l'intera somma è soggetta a tassazione separata.
  • La mera provenienza delle somme da un fondo previdenziale integrativo non è sufficiente per applicare l'aliquota del 12,5%; è necessaria una componente reddituale qualificabile come rendimento da investimento.
  • In situazioni analoghe, la documentazione del fondo deve consentire di determinare separatamente i contributi versati e gli eventuali rendimenti finanziari o immobiliari; in assenza di tale prova, prevale l'assoggettamento integrale a tassazione separata.
  • L'interpretazione è coerente con la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione richiamata nella decisione.

Testo integrale

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