Sentenza del 31/05/2019 n. 3356 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
ACCERTAMENTO - Presunzioni bancarie - Necessità di effettuare ulteriori verifiche - esclusa - obbligo di attivare il contraddittorio con il contribuente - escluso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la riduzione, operata dal giudice di primo grado, del maggior reddito accertato per il 2009 da 175.995,00 euro a 60.000,00 euro. L'accertamento si fondava sulle movimentazioni dei conti correnti bancari, ritenute riconducibili all'attività professionale, nonché su elementi relativi al tenore di vita del contribuente, incompatibili con il reddito dichiarato di 29.033,00 euro. Il contribuente sosteneva invece che l'Amministrazione avrebbe dovuto svolgere ulteriori verifiche, instaurare obbligatoriamente il contraddittorio, redigere un processo verbale di chiusura e rispettare il termine di 60 giorni prima dell'emissione dell'avviso.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha accolto integralmente l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate e respinto l'appello incidentale del contribuente. Ha ritenuto legittimo l'utilizzo diretto delle risultanze dei conti correnti ai sensi dell'art. 32 del DPR 600/1973, gravando sul contribuente l'onere di dimostrare la diversa origine delle somme. Ha escluso l'obbligo dell'Amministrazione di svolgere ulteriori verifiche sintetiche o di ricercare altre giustificazioni del maggior reddito. Ha inoltre ritenuto non obbligatoria la previa instaurazione del contraddittorio, nonché la redazione del processo verbale di chiusura e il rispetto del termine di 60 giorni invocato dal contribuente. È stata quindi confermata la pretesa fiscale originaria, con condanna del contribuente al pagamento di 5.000,00 euro di spese processuali per entrambi i gradi di giudizio.
Norme richiamate
Art. 32 del DPR n. 600/1973
"presunzione ex art. 32"; l'Amministrazione può riferire "de plano" a operazioni imponibili i dati risultanti dalle movimentazioni bancarie
Le movimentazioni bancarie del contribuente possono essere utilizzate come base presuntiva per accertare maggiori ricavi o redditi. Una volta applicata la presunzione, spetta al contribuente fornire la prova contraria della diversa origine delle somme. L'invito al contribuente a fornire dati e notizie costituisce una facoltà dell'Amministrazione e non un obbligo generalizzato di instaurare previamente il contraddittorio.
Art. 51 del DPR n. 633/1972
La disposizione è richiamata in relazione all'utilizzo delle indagini bancarie anche ai fini IVA, secondo una logica analoga a quella prevista dall'art. 32 del DPR 600/1973.
Art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000
Il contribuente ne invocava l'applicazione per sostenere l'obbligo di attendere il termine di 60 giorni dalla chiusura delle operazioni di controllo. La sentenza ha ritenuto infondata la censura, poiché l'attività era basata sulle verifiche bancarie e non risultava imposto, nel caso concreto, uno specifico processo verbale di chiusura con il conseguente termine dilatorio.
Cassazione, sentenza n. 10249/2017
Il precedente stabilisce che la presunzione bancaria prevista dall'art. 32 del DPR 600/1973 consente l'utilizzo dei dati dei conti correnti senza che sia necessaria la previa instaurazione del contraddittorio, essendo quest'ultimo una facoltà e non un obbligo dell'Amministrazione finanziaria.
Art. 2697 del codice civile
La sentenza applica il principio generale dell'onere della prova: una volta emersi dati bancari presuntivamente riferibili all'attività imponibile, spetta al contribuente dimostrare concretamente la diversa natura o provenienza delle somme.
Massime di principio
- Nelle indagini finanziarie, i versamenti e i prelevamenti sui conti del contribuente possono essere presunti collegati all'attività imponibile, salvo prova contraria specifica, documentata e riferita alle singole operazioni.
- L'Amministrazione non deve necessariamente svolgere ulteriori verifiche per individuare altre possibili fonti del reddito né quantificare il maggior reddito in via equitativa quando dispone di elementi bancari e patrimoniali ritenuti attendibili.
- Il contribuente non può limitarsi a contestazioni generiche: deve dimostrare la natura non reddituale delle movimentazioni, ad esempio provando che si tratta di finanziamenti, trasferimenti, somme di terzi, rimborsi o operazioni estranee all'attività.
- Il contraddittorio precedente all'accertamento bancario non è, secondo questo orientamento, un obbligo generale dell'Amministrazione; l'eventuale mancata interlocuzione non rende automaticamente nullo l'accertamento.
- Gli elementi relativi al tenore di vita e al patrimonio del contribuente possono rafforzare la presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie, soprattutto quando risultano incompatibili con il reddito dichiarato.
- Una riduzione giudiziale del reddito accertato deve essere sostenuta da dati concreti, verificabili e motivati; non è sufficiente fondarla su valutazioni generiche relative al contesto economico o alla tipologia dell'attività.
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