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Sentenza

Sentenza del 31/05/2019 n. 3350 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

ACCERTAMENTO - Abuso del diritto - Applicabilità dell'art. 10-bis alle operazioni negoziali poste in essere all'entrata in vigore della disposizione - sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'applicabilità dell'art. 10-bis della Legge n. 212/2000, recante la disciplina dell'abuso del diritto, a operazioni negoziali realizzate prima dell'entrata in vigore della disposizione. Il motivo di contestazione consisteva, in sostanza, nel ritenere tale applicazione retroattiva e sfavorevole, nonché potenzialmente incostituzionale.

La decisione

È stato affermato che l'applicazione dell'art. 10-bis alle operazioni anteriori alla sua entrata in vigore, come previsto dall'art. 1, comma 5, del D.lgs. n. 128/2015, è consentita. Tale applicazione non costituisce un'innovazione retroattiva sfavorevole sul piano sostanziale, perché il principio generale antiabuso era già stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità prima dell'introduzione dell'art. 10-bis. Non emergono quindi profili di incostituzionalità.

Norme richiamate

  • Legge n. 212/2000, art. 10-bis

    Disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale.

    La norma può essere applicata anche a operazioni negoziali anteriori alla sua entrata in vigore quando ciò è previsto dalla disciplina transitoria, poiché essa codifica un principio antiabuso già riconosciuto dalla giurisprudenza.

  • D.lgs. n. 128/2015, art. 1, comma 5

    La disposizione consente l'applicazione dell'art. 10-bis alle operazioni poste in essere prima della sua entrata in vigore, senza che ciò integri una retroattività sostanziale sfavorevole.

Massime di principio

  • Una norma che codifica un principio antiabuso già elaborato dalla giurisprudenza può essere applicata, secondo le specifiche disposizioni transitorie, anche a operazioni anteriori alla sua entrata in vigore.
  • L'applicazione a fatti pregressi non è automaticamente incostituzionale: occorre distinguere tra retroattività sostanziale, che introduce un nuovo obbligo sfavorevole, e mera codificazione o regolamentazione di un principio già esistente.
  • Per contestare un accertamento fondato sull'abuso del diritto non è sufficiente sostenere che l'operazione sia anteriore all'art. 10-bis; occorre dimostrare, nel merito, l'assenza dei presupposti dell'abuso, come il vantaggio fiscale indebito, l'assenza di sostanza economica o la prevalenza della finalità fiscale.
  • La disciplina transitoria e la giurisprudenza precedente all'entrata in vigore della norma sono decisive per stabilire se l'applicazione della disposizione a operazioni pregresse sia legittima.

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