Cassazione Civile, Ordinanza n. 11366/2024 del 29/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una persona fisica aveva chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento tributario. La domanda era stata prima rigettata dalla commissione competente; un successivo riesame aveva confermato il rigetto. L'interessata aveva quindi proposto un ulteriore reclamo al Presidente della Commissione Tributaria Regionale, che però lo aveva respinto ritenendo che il provvedimento di rigetto del patrocinio fosse impugnabile soltanto con ricorso per cassazione e non con reclamo davanti alla commissione per il patrocinio presso la CTR. Con il ricorso per cassazione la parte privata denunciava violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e dell'art. 99 del d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che il giudice avrebbe deciso su un oggetto diverso da quello domandato, avrebbe applicato erroneamente la disciplina sul patrocinio e avrebbe anche erroneamente valorizzato la mancata allegazione del documento di identità e la pretesa irrilevanza dell'autenticazione dell'avvocato, richiamando invece l'autocertificazione prevista dal d.P.R. n. 445/2000.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la censura non si confrontava con la reale ratio decidendi del provvedimento impugnato. Il provvedimento della CTR era fondato sull'idea che il reclamo fosse uno strumento non esperibile, essendo la decisione sulla domanda di patrocinio impugnabile solo con ricorso per cassazione. Il ricorso, invece, attaccava argomentazioni riferibili a un diverso contenuto decisionale, così da non colpire il fondamento effettivo del rigetto. La Corte ha quindi condannato la parte ricorrente alle spese di legittimità, al pagamento di euro 500 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
richiamato per sostenere e per valutare il regime di impugnazione del provvedimento sul patrocinio a spese dello Stato.
invocato dalla ricorrente per dedurre omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
invocato dalla ricorrente per sostenere che la decisione sarebbe stata resa non secondo diritto.
richiamato dalla ricorrente per sostenere che la certificazione dei redditi era sostituibile con autocertificazione nell'istanza.
applicato dalla Corte per la condanna della parte ricorrente per la palese inconsistenza delle argomentazioni difensive.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è necessario censurare in modo specifico la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della decisione impugnata; le doglianze che colpiscono un diverso contenuto motivazionale non possono superare il vaglio di ammissibilità.
- La critica deve confrontarsi con il decisum reale e non con un provvedimento diverso o con una motivazione solo supposta: se il ricorso non attinge il fondamento della decisione, esso è inammissibile.
- La mera evocazione di violazioni di legge o di norme processuali non è sufficiente se non è chiaramente spiegato in che modo la statuizione impugnata abbia effettivamente violato quelle norme.
- Quando il ricorso è connotato da argomentazioni palesemente inconferenti rispetto alla decisione impugnata, può essere applicata la condanna aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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