Cassazione Civile, Ordinanza n. 15008/2025 del 04/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 avente a oggetto terreni privati utilizzati per la realizzazione di un parco comunale. I proprietari hanno proposto opposizione alla stima per ottenere la determinazione giudiziale del giusto indennizzo, contestando anche vari profili di illegittimità del procedimento e della quantificazione. La Corte d'appello ha accolto l'opposizione e, sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio, ha liquidato un indennizzo complessivo superiore a quello inizialmente riconosciuto, applicando il criterio sintetico-comparativo e non il valore agricolo medio. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme che, secondo il ricorrente, imporrebbero la decadenza di 30 giorni per l'opposizione; 2) erronea applicazione del termine di prescrizione ordinaria invece del termine decadenziale; 3) violazione dell'art. 42-bis TUE per non avere accertato il valore del bene ante acquisizione e per avere accolto valori differenziati per porzioni del fondo; 4) omesso esame di fatti decisivi e critica alla selezione degli atti di comparazione e all'attendibilità della CTU.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che, per la contestazione dell'indennizzo dovuto a seguito di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, non si applica il termine perentorio di 30 giorni previsto per l'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio ordinaria; il diritto può essere fatto valere entro il termine ordinario di prescrizione. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione di merito sulla stima del bene, poiché la CTU aveva motivato l'adozione del metodo sintetico-comparativo e aveva ancorato la stima a elementi riferiti a epoca anteriore all'acquisizione, rispettando il criterio dello stato dei luoghi al tempo del provvedimento. Infine, ha dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. perché volto in realtà a contestare la valutazione della CTU e non a denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo. Nessuna condanna alle spese è stata disposta per l'inammissibilità del controricorso per difetto di procura speciale; è stato invece dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la determinazione dell'indennizzo per acquisizione sanante segue un regime autonomo rispetto all'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio ordinaria; la liquidazione va ancorata allo stato dei luoghi al momento dell'acquisizione
il termine perentorio previsto per l'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio non è estensibile alla contestazione dell'indennizzo ex art. 42-bis
il termine di decadenza ivi previsto per l'opposizione alla stima non si applica alla controversia sull'indennizzo da acquisizione sanante
art. 12 preleggi
non consente interpretazioni estensive o analogiche di norme che introducono decadenze o inammissibilità non espressamente previste
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
consente di denunciare violazioni di legge, ma le censure del ricorrente sono state respinte perché la Corte territoriale aveva correttamente applicato i principi di diritto
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
nella formulazione vigente, permette solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione delle risultanze della consulenza tecnica
le parti hanno depositato memoria nel procedimento camerale
il controricorso è stato ritenuto inammissibile per difetto di procura speciale depositata telematicamente con l'atto di costituzione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 101 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul termine decadenziale
art. 3 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul termine decadenziale
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul termine decadenziale
Massime di principio
- La controversia sulla quantificazione dell'indennizzo dovuto per acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 è autonoma rispetto all'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio ordinaria e non è soggetta al termine perentorio di 30 giorni previsto per quest'ultima.
- In assenza di una previsione espressa, non è consentito estendere in via analogica o interpretativa termini di decadenza o cause di inammissibilità che limitano l'esercizio dell'azione giudiziaria.
- La determinazione del valore del bene ai fini dell'indennizzo deve essere rapportata allo stato dei luoghi e alle caratteristiche del bene al momento dell'acquisizione, potendo il giudice fare affidamento su una CTU adeguatamente motivata e su atti comparativi riferiti a epoca antecedente.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5 c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico decisivo, mentre è inammissibile quando si risolve nella richiesta di una nuova valutazione del merito e delle conclusioni del consulente tecnico.
- Le contestazioni sul metodo di stima e sulla selezione dei comparabili non sono sufficienti a fondare il vizio di omesso esame se il giudice di merito ha espressamente considerato tali rilievi e li ha ritenuti non idonei a smentire la consulenza.
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