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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31019/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da una gara bandita da una azienda territoriale per il servizio energia plus. In primo grado il TAR aveva accolto parzialmente sia il ricorso principale sia quello incidentale. In appello il Consiglio di Stato ha accolto il gravame della concorrente e ha rigettato quello incidentale dell’aggiudicataria, ritenendo illegittima l’offerta economica di quest’ultima per mancata indicazione di alcuni costi della manodopera e per difetto di istruttoria della stazione appaltante, distinguendo tale verifica da quella sull’anomalia dell’offerta; ha inoltre escluso omissioni dichiarative rilevanti della concorrente vittoriosa. La società soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi strettamente connessi, eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato: con il primo, per avere il giudice amministrativo applicato una norma che la ricorrente considera sostanzialmente "creata" dal giudice stesso, imponendo il subentro della controinteressata e la declaratoria di inefficacia del contratto in assenza dei presupposti dell’art. 95, comma 10, d.lgs. 50/2016; con il secondo, per aver sconfinato nella sfera amministrativa affermando l’inammissibilità dell’offerta senza che la stazione appaltante avesse realmente omesso la verifica del costo della manodopera, che invece, secondo la ricorrente, sarebbe stata compiuta con esito positivo. Nel procedimento di correzione di errore materiale la Corte ha poi preso atto che la precedente ordinanza era viziata da una radicale carenza di disamina del ricorso e ha riesaminato la causa come se si trattasse di un nuovo provvedimento conclusivo.

La decisione

La Corte, dopo aver escluso la riunione con il procedimento parallelo di revocazione, ha ritenuto che la precedente ordinanza n. 2405/2023 fosse giuridicamente inesistente per mancata effettiva trattazione del ricorso. Nel merito del nuovo esame ha qualificato le censure come inammissibili perché dirette non a denunciare un vero difetto di giurisdizione, ma a contestare errores in iudicando e in procedendo del Consiglio di Stato, cioè scelte interpretative interne alla sua giurisdizione. Ha ribadito che il controllo della Cassazione sui provvedimenti del Consiglio di Stato riguarda solo i limiti esterni della giurisdizione e non le valutazioni sulla legittimità dell’operato amministrativo o sull’applicazione delle norme di gara. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente alle spese in favore della controricorrente e dando atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016

    La norma è richiamata come parametro della verifica del costo della manodopera nell’offerta economica; la Corte rileva che la doglianza sulla sua applicazione attiene al merito/alla correttezza dell’interpretazione, non ai limiti esterni della giurisdizione.

  • art. 80, comma 5, lett. c-ter, d.lgs. n. 50/2016

    Richiamato nella ricostruzione del precedente giudizio per escludere che vi fosse una omissione dichiarativa rilevante da parte della concorrente vittoriosa.

  • art. 111, comma 8, Cost.

    Delimita il sindacato della Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato ai soli limiti esterni della giurisdizione, non esteso agli errores in iudicando o in procedendo.

  • art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    È richiamato come norma processuale invocata dalla ricorrente per denunciare il preteso eccesso di potere giurisdizionale.

  • art. 362, comma 1, c.p.c.

    È richiamato come base del ricorso per cassazione contro il Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 274 c.p.c.

    La Corte ricorda che la riunione di procedimenti connessi è possibile anche in Cassazione, ma la esclude in concreto per difetto di connessione oggettiva tra i due giudizi.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato come rito camerale applicato al ricorso.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Richiamato per il procedimento di correzione/integrazione attivato d’ufficio dalla Corte.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dalla parte per il distinto ricorso per revocazione per errore di fatto, considerato inammissibile nell’ordinanza interlocutoria.

  • artt. 121 e 122 c.p.a.

    Richiamati per affermare che la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro sono statuizioni tipiche del giudice amministrativo una volta annullata l’aggiudicazione.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Richiamata per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato per la statuizione sull’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato è limitato ai soli limiti esterni della giurisdizione: non può estendersi agli errori di interpretazione o di applicazione della legge, anche quando siano denunciati come particolarmente gravi o come eccesso di potere.
  • Non integra eccesso di potere giurisdizionale la censura che contesti al giudice amministrativo la valutazione della legittimità di una procedura di gara, la qualificazione delle offerte o l’applicazione delle regole di verifica della manodopera, poiché tali profili rientrano negli errores in iudicando o in procedendo.
  • La pronuncia di inefficacia del contratto e di subentro del concorrente sono rimedi tipici della giurisdizione amministrativa in materia di appalti e non determinano, di per sé, sconfinamento nella sfera riservata alla pubblica amministrazione.
  • Per configurare lo sconfinamento nel merito amministrativo occorre che il giudice si sostituisca realmente alla P.A. con una decisione autoesecutiva o con una diretta valutazione di opportunità e convenienza dell’atto; non basta che il giudice interpreti norme di gara o valuti fatti rilevanti ai fini della legittimità.
  • La riunione di procedimenti connessi può operare anche in Cassazione, ma presuppone una connessione oggettiva concreta; in mancanza, la riunione va respinta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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