Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32986/2026 del 07/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, quale legale rappresentante di una società, era stato condannato alla pena di due anni di reclusione per avere occultato o distrutto parte delle scritture contabili obbligatorie e degli altri documenti da conservare, impedendo la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari relativi a più annualità, con finalità di evasione dell'IVA e delle imposte sui redditi. La Corte d'appello aveva confermato la condanna. Con un unico motivo articolato, il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, dell'art. 9 del d.lgs. n. 471 del 1997, dell'art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 533 c.p.p., nonché vizio di motivazione. In particolare, ha sostenuto che la condotta avrebbe dovuto essere ricondotta all'illecito amministrativo relativo all'omessa tenuta delle scritture contabili, poiché l'esistenza delle scritture, in specie delle fatture, sarebbe stata certa in quanto rinvenute presso altra società, e ha dedotto l'assenza del dolo specifico di evasione. La Corte ha ritenuto la prima censura generica, manifestamente infondata e non correlata alla motivazione della sentenza impugnata; quanto alla doglianza sul dolo specifico, l'ha dichiarata inammissibile perché non era stata effettivamente devoluta con i motivi d'appello, non potendo la mera intestazione del motivo supplire all'assenza di una specifica argomentazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la distinzione tra il delitto previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, che riguarda l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili obbligatorie, e l'illecito amministrativo previsto dall'art. 9 del d.lgs. n. 471 del 1997, relativo alla mancata tenuta delle scritture. Nel caso concreto, il rinvenimento presso altra società di copie delle fatture della società amministrata e la mancata reperibilità degli originali presso l'emittente erano stati ritenuti elementi idonei a fondare, secondo un ragionamento logico-deduttivo, la conclusione dell'occultamento o della distruzione. Il ricorso non si confrontava con tale motivazione. La censura relativa al dolo specifico di evasione è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in cassazione, non essendo stata specificamente dedotta in appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 74/2000

    Punisce l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili obbligatorie e dei documenti la cui conservazione è prescritta, quando la condotta impedisce la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari ed è sorretta dal dolo specifico di evasione.

  • art. 9 d.lgs. n. 471/1997

    Sanziona in via amministrativa l'omessa tenuta delle scritture contabili; tale fattispecie è distinta dall'occultamento o dalla distruzione penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000.

  • art. 52, comma 5, d.P.R. n. 633/1972

  • art. 533 c.p.p.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Preclude la deduzione in cassazione delle questioni non proposte con i motivi d'appello, salvo i casi consentiti dalla legge.

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    Concorre a delimitare l'ambito delle questioni esaminabili dalla Corte di cassazione rispetto a quelle devolute nei precedenti gradi.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Determina l'inammissibilità del ricorso quando i motivi sono generici, anche per mancanza di correlazione con le ragioni della decisione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    Comporta, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il delitto di occultamento o distruzione di scritture contabili obbligatorie si distingue dall'illecito amministrativo di omessa tenuta delle scritture: il primo presuppone una condotta di sottrazione, occultamento o distruzione di documenti contabili esistenti, mentre il secondo riguarda la mancata istituzione o tenuta della contabilità.
  • Il rinvenimento presso terzi di copie di documenti contabili e la mancata reperibilità degli originali presso il soggetto obbligato alla conservazione possono costituire, secondo una valutazione logico-deduttiva, elementi idonei a dimostrare l'occultamento o la distruzione delle scritture.
  • È generico e quindi inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronta con le argomentazioni specifiche poste dal giudice di merito a fondamento della decisione e si limita a riproporre una censura già formulata senza confutarne la motivazione.
  • La censura relativa a un vizio motivazionale o all'elemento soggettivo non può essere proposta per la prima volta in cassazione se non è stata effettivamente devoluta con i motivi d'appello; la mera intestazione del motivo d'appello, non accompagnata da una specifica argomentazione, non è sufficiente a rendere la questione devoluta.
  • L'inammissibilità per mancata correlazione tra motivi di ricorso e motivazione della sentenza impugnata ricorre anche quando il motivo sia formalmente individuato, ma non contenga una critica specifica alle rationes decidendi della decisione.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione fraudolentaImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.