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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17144/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo con cui veniva chiesto il pagamento di una somma capitale derivante da un contratto di mutuo stipulato nel 2010. Il debitore proponeva opposizione sostenendo che il mutuo fosse stato acceso per estinguere un precedente debito originato da un’apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, finalizzata a investimenti all’estero, e che la banca avesse eseguito in modo scorretto un bonifico nel 2005, accreditando la somma su un conto diverso da quello indicato, intestato a terzi. In conseguenza di tale asserito errore, il debitore chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, la condanna della banca al risarcimento dei danni e la risoluzione dei contratti. In appello la corte territoriale riteneva nuove e quindi inammissibili ulteriori deduzioni sulla mancata informazione della banca circa l’irragionevolezza dell’investimento e sulla situazione patrimoniale del cliente; quanto al bonifico, concludeva che l’operazione era stata eseguita conformemente agli ordini sottoscritti dal cliente, o comunque che l’eventuale firma successiva avrebbe integrato approvazione dell’operazione. Con il ricorso per cassazione il debitore denunciava: omesso esame di fatti decisivi e travisamento delle prove; violazione delle norme su rappresentanza/ratifica e sul mandato e conto corrente; violazione delle norme processuali per aver la corte dichiarato nuove le allegazioni su responsabilità della banca; assenza di motivazione e omessa pronuncia sulle domande.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, essendo l’appello instaurato nel 2019, operava il limite di cui all’art. 348-ter c.p.c. e, in ogni caso, il motivo mirava a una rivalutazione del merito e delle prove, estranea al giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c. e perché censurava una ratio decidendi solo supplementare, non quella autonoma e decisiva fondata sulla prova dell’esatta esecuzione dell’ordine di bonifico. Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile per carenza di specificità e perché introduceva un tema nuovo, diverso dalla contestazione sull’esecuzione del bonifico, ossia la pretesa irragionevolezza dell’investimento. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché, sotto la veste del vizio motivazionale, tendeva ancora a ottenere una rivalutazione dei fatti. Il ricorrente è stato condannato alle spese di cassazione e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito; il vizio motivazionale è oggi limitato al minimo costituzionale e il n. 5 non consente una revisione del giudizio di fatto.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Quando l’appello è stato proposto nel vigore della norma e la decisione di secondo grado non si discosta da quella di primo grado, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile nei limiti previsti dalla disposizione.

  • art. 366 c.p.c.

    I motivi di ricorso devono essere specifici e contenere la riproduzione essenziale e la localizzazione degli atti e dei documenti rilevanti, altrimenti è precluso il controllo di legittimità sugli atti.

  • art. 167 c.p.c.

    La censura sulla tardività di un’eccezione processuale è inammissibile se non risulta adeguatamente dedotta e localizzata nei precedenti gradi di giudizio.

  • art. 1711 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla contestazione sull’operato della banca nella gestione dell’ordine di pagamento.

  • art. 1832 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla contestazione sull’operato della banca nella gestione dell’ordine di pagamento.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per censurare l’introduzione di questioni nuove e il mancato contraddittorio, ma la Corte ha ritenuto il motivo privo di specificità.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in combinazione con altre norme processuali per sostenere l’inammissibilità dell’esame di questioni nuove.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che le allegazioni sulla responsabilità della banca fossero già state tempestivamente proposte.

  • art. 345 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto inammissibili in appello le deduzioni nuove che introducevano un tema diverso rispetto a quello originariamente controverso.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la violazione del dovere di diligenza professionale della banca.

  • art. 132 c.p.c.

    Il vizio di motivazione è denunciabile solo nei casi estremi di anomalia motivazionale, non per contestare la ricostruzione dei fatti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere trasformato in un terzo grado di merito: sono inammissibili le censure che, sotto la veste del vizio motivazionale o della violazione di legge, mirano a una nuova valutazione delle prove e dei fatti.
  • Il vizio di motivazione è denunciabile solo nei limiti dell’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non basta prospettare una lettura alternativa del materiale istruttorio.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente: occorre indicare con precisione gli atti e i documenti rilevanti e il loro contenuto essenziale, altrimenti il controllo di legittimità è precluso.
  • Se la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, la mancata o inammissibile censura di una sola di esse rende inammissibili o comunque improduttive le doglianze sulle altre.
  • In appello non possono essere introdotte questioni nuove che alterino il tema sostanziale della controversia; la deduzione di un profilo diverso e logicamente anteriore rispetto a quello originariamente fatto valere è inammissibile.
  • La censura di tardività o di pronuncia d’ufficio su un’eccezione richiede una precisa ricostruzione del percorso processuale; in difetto di specificità, la doglianza non supera il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieMutuoConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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