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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34361/2022 del 22/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (INPS)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una ex dipendente volta a ottenere dall’INPS, in qualità di gestore del Fondo di Garanzia, il pagamento di somme rimaste insolute a titolo di ultime mensilità e T.f.r. dovute dalla società datrice di lavoro. La società, poi cancellata dal registro delle imprese, non era stata dichiarata fallita. La lavoratrice aveva ottenuto una sentenza di condanna nei confronti del datore di lavoro e aveva tentato un pignoramento mobiliare presso la sede sociale, risultato infruttuoso. La Corte d’appello ha negato l’intervento del Fondo ritenendo non provato un serio esperimento dell’esecuzione forzata e non dimostrata l’inesistenza di un attivo distribuibile ai soci della società estinta. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2 l. 297/1982, 1 e 2 d.lgs. 80/1992, 1176 c.c., 2728 c.c. e 115-116 c.p.c., sostenendo di avere agito con la diligenza ordinariamente esigibile e che la visura camerale e il bilancio finale di liquidazione in negativo dimostravano l’assenza di attivo tra i soci, senza necessità di ulteriori attività esecutive.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato l’unico motivo di ricorso. Ha ribadito che, quando il datore di lavoro non è soggetto a fallimento, il lavoratore che chieda l’intervento del Fondo di Garanzia deve dimostrare, con un serio e adeguato esperimento dell’esecuzione forzata secondo ordinaria diligenza, l’insufficienza delle garanzie patrimoniali. Nel caso concreto ha confermato l’accertamento della Corte territoriale secondo cui la ricorrente non aveva provato né dedotto adeguatamente l’inesistenza di attivo ripartibile ai soci, e il bilancio finale di liquidazione prodotto tardivamente e privo di elementi di autenticità non era utilizzabile. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 297/1982

    artt. 2, terzo comma d.lgs. 80/1992 e 2, quinto comma l. 297/1982

    Il lavoratore, per ottenere l’intervento del Fondo di Garanzia in assenza di fallimento del datore, deve provare il previo serio esperimento dell’esecuzione forzata e l’insufficienza delle garanzie patrimoniali.

  • art. 1 d.lgs. 80/1992

    Richiamato insieme all’art. 2 del decreto per il quadro normativo del Fondo di Garanzia.

  • art. 2 d.lgs. 80/1992

    artt. 2, terzo comma d.lgs. 80/1992

    La domanda al Fondo è subordinata alla dimostrazione del serio e adeguato tentativo esecutivo contro il datore insolvente non fallibile.

  • art. 1176 c.c.

    La diligenza esigibile dal creditore/lavoratore nel promuovere l’esecuzione è quella ordinaria, commisurata alla fruttuosità ragionevole delle azioni esecutive.

  • direttiva comunitaria n. 80/897/CE

    Richiamata dalla ricorrente a sostegno della tutela del credito di lavoro, senza che la Corte ne fondi un diverso esito.

  • art. 2728 c.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla prova dell’assenza di attivo; la Corte conferma che l’onere probatorio resta in capo al lavoratore.

  • artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c.

    Invocati per contestare la valutazione delle prove; la Corte non ravvisa errori nella valutazione dell’inutilizzabilità del bilancio prodotto tardivamente e privo di affidabilità formale.

  • art. 410 c.p.c.

    Menionata solo nella memoria, ma ritenuta inconferente rispetto alla questione decisa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando il datore di lavoro insolvente non è soggetto a procedura concorsuale, il lavoratore che chieda l’intervento del Fondo di Garanzia deve provare di avere previamente esperito, con ordinaria diligenza, un’azione esecutiva seria e ragionevolmente fruttuosa.
  • L’onere del lavoratore non si esaurisce nel mero avvio di un pignoramento infruttuoso: occorre dimostrare che non vi siano ulteriori beni agevolmente aggredibili e, se si invoca la responsabilità dei soci di società estinta, va dimostrato positivamente che essi abbiano ricevuto somme in base al bilancio finale di liquidazione oppure che non vi sia alcun attivo ripartibile.
  • La prova documentale offerta a sostegno della domanda al Fondo deve essere utilizzabile e affidabile; documenti prodotti tardivamente, privi di data certa o di sottoscrizione o di altri elementi di autenticità possono essere legittimamente ritenuti inidonei.
  • La valutazione dell’adeguatezza del tentativo esecutivo va compiuta secondo un criterio di ordinaria diligenza e di ragionevole probabilità di fruttuosità, senza imporre al creditore iniziative inutili, aleatorie o eccessivamente onerose.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiProve
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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