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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05781/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore per il pagamento di crediti da lavoro dipendente maturati nell’arco di un rapporto che, secondo la Corte d’appello, era proseguito senza soluzione di continuità attraverso più società e, da ultimo, era confluito nella società poi divenuta ricorrente. In primo grado la domanda era stata dichiarata improcedibile per il sopravvenuto fallimento delle società dante causa; in appello, invece, la Corte di Roma ha condannato la società subentrante al pagamento di euro 46.173,10, ritenendo la continuità del rapporto e la responsabilità solidale ex art. 2112 c.c. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 24 l. fall., sostenendo che la domanda avrebbe dovuto essere proposta davanti al giudice fallimentare, perché inerente a crediti nei confronti di società fallite e della società subentrante solo quale coobbligata solidale; 2) violazione degli artt. 2112, 2697 c.c. e 115 c.p.c., deducendo l’assenza di prova della continuità del rapporto e della vigenza del rapporto con una delle società al momento dell’affitto d’azienda; 3) violazione degli artt. 2112, 2948, 2955, 2959 c.c., contestando la qualificazione dell’eccezione di prescrizione come presuntiva e sostenendo che i crediti anteriori al 4 ottobre 2008 fossero comunque prescritti per prescrizione quinquennale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che il tema non va ricondotto alla competenza del foro fallimentare ex art. 24 l. fall., ma al regime di procedibilità del giudizio e che, in presenza di obbligazioni solidali, il creditore può proseguire il giudizio ordinario contro il condebitore in bonis quando non chieda nei confronti del fallito un titolo di partecipazione al concorso. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto in realtà a contestare un accertamento di fatto sulla continuità del rapporto e sulla documentazione valutata dai giudici di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per difetto di specificità, poiché non era stata trascritta la parte dell’atto in cui l’eccezione di prescrizione sarebbe stata formulata; ha inoltre ribadito la differenza tra prescrizione estintiva e prescrizione presuntiva e la compatibilità di quest’ultima con la contestazione dell’esistenza del credito. La ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione al difensore antistatario, e al versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 24 l. fall.

    La controversia non va impostata come questione di competenza del foro fallimentare, quando l’azione non deriva dal fallimento; il tema attiene piuttosto al regime di rito e di procedibilità previsto dalla legge fallimentare.

  • artt. 52, 92 ss. l. fall.

    Sono richiamati come norme che disciplinano il concorso e la procedura fallimentare, rilevanti per distinguere la posizione del creditore verso il fallito da quella verso il condebitore in bonis.

  • art. 2112 c.c.

    Il cessionario/affittuario d’azienda subentra nelle obbligazioni del rapporto di lavoro e può essere coobbligato in solido per i crediti maturati nei periodi anteriori, secondo la continuità accertata del rapporto.

  • art. 1203, n. 3 c.c.

    È evocato dalla ricorrente per sostenere una surrogazione dopo il pagamento, ma la Corte non lo valorizza perché ritiene comunque ammissibile l’azione contro il datore in bonis.

  • art. 2959 c.c.

    La prescrizione presuntiva è incompatibile con la contestazione da parte del debitore dell’esistenza stessa del credito; chi nega il debito ammette implicitamente che esso non è stato estinto.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla continuità del rapporto era prospettata anche come violazione dell’onere della prova, ma in realtà mirava a contestare l’accertamento di fatto del giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per lamentare una erronea valutazione delle risultanze di causa, ma la Corte ribadisce che il motivo, così formulato, si traduce in un dissenso sulla ricostruzione del fatto.

  • art. 2948 c.c.

    È invocato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi anteriori, ma il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 2955 c.c.

    Richiamato insieme all’art. 2959 c.c. sul tema della prescrizione presuntiva, ma senza successo per la ricorrente.

  • art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Il ricorso deve contenere motivi specifici e intelligibili; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.

  • art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.

    È richiesta l’indicazione e la trascrizione degli atti e documenti rilevanti, omissione che nel caso concreto ha reso inammissibile il terzo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    La contestazione dell’accertamento fattuale è censurabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio di motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • In presenza di obbligazioni solidali, il fallimento di uno dei condebitori non determina di per sé l’improcedibilità del giudizio ordinario nei confronti del condebitore in bonis, se il creditore non agisce nei confronti del fallito per ottenere un titolo di partecipazione al concorso.
  • La questione relativa alla proposizione della domanda in sede fallimentare va distinta dalla questione di competenza: quando l’azione non deriva dal fallimento, il tema riguarda il regime di rito e non la vis actractiva del tribunale fallimentare.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una mera contestazione della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito; tale doglianza è sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: se si contesta la qualificazione di un’eccezione o il contenuto di un atto processuale, occorre trascrivere o indicare puntualmente il passaggio rilevante.
  • La prescrizione estintiva e la prescrizione presuntiva sono istituti diversi e non fungibili; la seconda opera come presunzione di pagamento e può essere incompatibile con la contestazione radicale dell’esistenza del credito.
  • La prescrizione presuntiva non è preclusa dalla sola circostanza che il rapporto derivi da contratto scritto o da un soggetto tenuto alla contabilità, poiché la sua disciplina non dipende dalla forma del contratto ma dalla natura del rapporto e della difesa svolta.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImplicita inabilità
RamiLavoroProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioni
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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