Cassazione Civile, Ordinanza n. 11581/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite trae origine da un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno 2004 per l'importo complessivo di euro 27.016,87, comprensivo di accessori, impugnato dal contribuente con esito negativo fino alla Corte di cassazione. Successivamente il contribuente ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. della sentenza di legittimità che aveva rigettato il suo precedente ricorso per cassazione. Il motivo dedotto consisteva nell'asserita omissione, da parte del giudice di legittimità, del fatto che il contribuente aveva aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 11 del d.l. n. 50/2017, con produzione della domanda e della documentazione, compresa l'attestazione del pagamento dovuto. Si sosteneva quindi un errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., perché la Corte avrebbe rigettato il ricorso senza considerare un fatto decisivo emerso dagli atti, che avrebbe dovuto condurre alla dichiarazione di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per revocazione, ravvisando un errore di percezione: nella sentenza revocanda non era stata considerata la domanda di definizione agevolata con la relativa documentazione e il pagamento integrale, elemento che avrebbe imposto di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. In fase rescissoria, verificata la regolarità dell'istanza e l'avvenuto pagamento attestato dall'Amministrazione finanziaria, la Corte ha dichiarato l'estinzione del procedimento per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e ha compensato le spese di lite. Ha inoltre escluso i presupposti per il cd. doppio contributo unificato.
Norme richiamate
è il rimedio esperibile avverso le sentenze della Corte di cassazione quando ricorra un errore di fatto revocatorio
l'errore revocatorio consiste in una svista percettiva o erronea percezione di un fatto decisivo, risultante in modo incontestabile dagli atti, purché il fatto non sia stato oggetto di controversia tra le parti
art. 11 d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. con modif. dalla L. 21 giugno 2017, n. 96
la definizione agevolata delle controversie pendenti, se perfezionata con il pagamento dovuto, determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo
art. 11, comma 8, d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. con modif. dalla L. 21 giugno 2017, n. 96
la sospensione del giudizio opera su istanza di parte al fine di verificare l'effettiva definizione della lite
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ha escluso, in ragione dell'estinzione per cessazione della materia del contendere, l'obbligo di versamento del doppio contributo unificato
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. richiede una svista percettiva immediatamente riscontrabile dal confronto tra sentenza e atti di causa, e non può investire valutazioni giuridiche o interpretative.
- Per essere decisivo, l'errore deve avere inciso causalmente sulla decisione, nel senso che, se il fatto fosse stato correttamente percepito, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso.
- Nel giudizio di cassazione, la revocazione per errore di fatto è ammissibile solo quando l'errore riguardi atti interni al giudizio di legittimità e incida sulla pronuncia della Corte.
- La definizione agevolata delle controversie tributarie, una volta perfezionata con l'adempimento dell'obbligo di pagamento, comporta la cessazione della materia del contendere e impone al giudice di dichiarare l'estinzione del processo, anche d'ufficio.
- Quando il contribuente ha aderito validamente alla definizione agevolata e l'Amministrazione ne attesta la regolarità e il pagamento integrale, non vi è spazio per la decisione sul merito o sul ricorso originario.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese possono essere compensate in considerazione della finalità legislativa di non aggravare il contribuente con ulteriori oneri.
- La sopravvenuta cessazione della materia del contendere esclude i presupposti per l'applicazione del doppio contributo unificato.
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