Cassazione Penale, Sentenza n. 393/2024 del 05/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato il motivo: ha annullato la sentenza del Tribunale di Locri per omessa motivazione circa l'elemento soggettivo e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Locri in diversa composizione. Inoltre la Corte d'appello aveva già qualificato l'appello come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5 cod. proc. pen., a causa dell'inappellabilità della sentenza.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza che lo aveva dichiarato colpevole dei reati richiamati (art. 633, 639‑bis c.p., art. 44 d.P.R. n. 380/2001), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per omissione nella valutazione dell'elemento soggettivo (mens rea) relativo alle imputazioni. In sostanza ha contestato che la sentenza si limiti a descrivere le condotte e lo stato dei luoghi senza spiegare se e perché ricorra l'intenzione o la consapevolezza richiesta dalla fattispecie.
Norme richiamate
La norma è citata tra le imputazioni: dalla decisione emerge che la Corte non ha approfondito la ricorrenza dell'elemento soggettivo previsto da tale norma e perciò ha annullato la sentenza per omessa motivazione su questo profilo
Anche rispetto a questa fattispecie la Corte ha rilevato la mancanza di motivazione sul requisito soggettivo (dolo/altro elemento mentale), ritenendolo ragione di annullamento
Norma amministrativa penale citata tra le contestazioni; la Corte ha osservato che la valutazione della responsabilità avrebbe dovuto esplicitare il giudizio sull'elemento soggettivo anche in relazione a fatti connessi a violazioni edilizie
art. 593, comma 3 cod. proc. pen.
Da tale disposizione la Corte d'appello ha richiamato l'inappellabilità della sentenza di primo grado, giustificando la trasformazione dell'appello in ricorso per cassazione
art. 568, comma 5 cod. proc. pen.
Applicata dalla Corte d'appello per qualificare l'atto di impugnazione come ricorso per cassazione quando l'appello sia inammissibile per inappellabilità della sentenza
Massime di principio
- La motivazione deve affrontare espressamente e in modo specifico l'elemento soggettivo (dolo o colpa) per ciascuna fattispecie: una semplice descrizione delle condotte o dello stato dei luoghi non è sufficiente a fondare una condanna.
- In presenza di più condotte e di documentazione complessa (atti amministrativi, certificazioni, ecc.), il giudice è tenuto a spiegare come i fatti materiali si traducano nei requisiti normativi, compreso il requisito mentale.
- Se una sentenza di primo grado è formalmente inappellabile, l'appello può essere trasformato dalla Corte d'appello in ricorso per cassazione ai sensi del codice di procedura penale; chi impugna deve quindi considerare anche la disciplina della cassazione.
- La mancata motivazione su un elemento essenziale del reato (come il dolo) è motivo di annullamento con rinvio piuttosto che di semplice correzione, perché impone un nuovo esame del merito da parte del giudice di rinvio.
- Per la difesa: quando si sollevano profili relativi all'elemento soggettivo, è utile indicare chiaramente quali elementi probatori il giudice non ha valutato e chiedere puntuali precisazioni o acquisizioni istruttorie nel successivo giudizio.
- Per il pubblico ministero e il giudice: è opportuno dettagliare nella motivazione non solo le condotte materiali, ma il ragionamento che collega tali condotte alla capacità di intendere/volere o alla consapevolezza necessaria per la specifica accusa.
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