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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 398/2024 del 05/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi principali: (1) violazione/omessa conversione della pena detentiva in pena pecuniaria e mancata rateizzazione della pena pecuniaria, per effetto della presunta indigenza dell'imputato (ammissione al patrocinio a spese dello Stato e situazione di immigrato irregolare); (2) errata applicazione della legge penale con riferimento all'art. 648 c.p., deducendo mancanza di prova che il ricorrente fosse l'autore della masterizzazione dei CD sequestrati e censurando l'onere probatorio posto dal giudice sull'imputato.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la sentenza ha osservato che: (a) in appello la questione era stata sollevata in modo generico e non specifico, sicché non poteva essere valorizzata in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3 c.p.p.; (b) in ogni caso la Corte territoriale aveva motivato congruamente il diniego della sostituzione della pena, ritenendo dalla valutazione degli elementi di fatto (precarietà abitativa, assenza di occupazione e presumibile incapacità di adempiere) l'impossibilità concreta di esecuzione. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura aspecifica e meramente ripetitiva di argomentazioni già valutate e ritenute infondate, senza la necessaria correlazione con la motivazione impugnata. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8

    art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Norma richiamata per giustificare il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; indica la possibilità di forme di trattazione e comunicazione scritta tra le parti in determinati procedimenti

  • D.L. n. 198/2022, art. 8

    Norma collegata alle disposizioni sul contraddittorio scritto nelle fasi del procedimento, richiamata per la regolare trattazione del ricorso

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 3

    art. 606, comma 3, c.p.p.

    Limita la materia del ricorso per cassazione a questioni concrete già costituite oggetto dei motivi di impugnazione in grado di appello; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura relativa a questione proposta in appello in termini generici

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53 e ss. (in particolare art. 57, comma 3 e art. 58)

    art. 53 e ss. L. 689/81; art. 57, comma 3; art. 58

    Disciplina la sostituzione della pena detentiva breve con pena pecuniaria e i criteri di applicazione: il giudice esercita un potere discrezionale che richiede valutazioni sulla concreta capacità del condannato di adempiere e sulla presunzione di adempimento delle prescrizioni imposte

  • Codice penale, art. 648

    Norma richiamata nella censura sulla qualificazione del fatto (relativa alla ricettazione/illecita gestione di supporti). La Corte ha rilevato che non sussisteva prova che fosse il ricorrente l'autore della masterizzazione, ma ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito circa la disponibilità di risorse e struttura organizzata desumibile dal quantitativo di supporti

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede le conseguenze per l'inammissibilità del ricorso (condanna alle spese e possibile sanzione pecuniaria a titolo di ammenda); la Corte ha applicato tale disposizione disponendo il pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Per ottenere la conversione di una pena detentiva breve in pena pecuniaria è necessario sollevare la questione in modo specifico e motivato nel grado di appello; una prospettazione generica può risultare inammissibile in cassazione.
  • Il giudice che valuta la sostituzione della pena deve motivare la sussistenza della presunzione di adempimento; la mera indigenza non garantisce automaticamente la conversione se sussistono elementi che rendono verosimile l'incapacità di adempiere.
  • In materia di valutazione probatoria (es. attribuzione della masterizzazione di supporti), la Cassazione non riesamina liberamente i fatti se il ricorso è generico: occorre contestare in modo specifico e confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito.
  • La mancata specificità dei motivi in cassazione comporta elevato rischio di inammissibilità e conseguente condanna alle spese e, se ravvisata colpa, all'ammenda a favore della Cassa delle ammende.
  • Quando si impugna una decisione riguardante l'ammissibilità al patrocinio o la solvibilità del condannato, è utile fornire elementi probatori concreti (documentazione reddituale, prova di disponibilità patrimoniale, proposte concrete di rateizzazione) già in appello per preservare la censura in cassazione.

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