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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 397/2024 del 05/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di cui agli artt. 81 e 648-bis c.p., deducendo: (1) nullità del decreto che dispone il giudizio per vizio di notificazione (notifica effettuata al difensore senza preventiva elezione di domicilio e senza che l'imputato avesse adeguata conoscenza del processo, lamentando anche carenza di reali contatti informativi tra difensore d'ufficio e assistito); (2) vizio di motivazione su fatti e prova, con contestazione della correttezza della valutazione probatoria e richieste di riesame delle risultanze.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione di merito. Ha ritenuto regolari le notificazioni sulla base dell'art. 161 c.p.p. (commi 2 e 4), applicabile ratione temporis, osservando che la prima notifica e l'omissione di indicare un diverso domicilio legittimano la prosecuzione delle notifiche nel luogo determinato e, in presenza di impossibilità di notificare in quel luogo, la notifica al difensore è ammissibile. Quanto al merito, i giudici di merito hanno motivato in dettaglio la condotta (alterazione con apposizione di targhe nuove e punzonatura del telaio, denuncia di furto delle targhe solo dopo il ritrovamento, finalità di lucro tramite reimmissione del bene sul mercato), ritenendo la motivazione priva di vizi logico-giuridici e quindi non sindacabile in Cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Norma citata quale criterio di partecipazione al reato (circostanza pacificamente applicata nella condanna), richiamata insieme all'art. 648-bis per qualificare la responsabilità penale del ricorrente.

  • art. 648-bis cod. pen.

    Norma sostanziale contestata (ricettazione/illecita gestione di beni provento di reato); la Corte ha ritenuto che le emergenze probatorie comprovassero l'alterazione e la finalità di profitto, giustificando la condanna ai sensi di questa disposizione.

  • art. 161 cod. proc. pen. (commi 2 e 4)

    oggi abrogato, ma vigente ratione temporis

    Interpretato nel senso che una prima notificazione valida con invito a eleggere domicilio e la conseguente omissione dell'imputato di indicare diverso domicilio determinano il luogo della notificazione come domicilio legale per le successive notificazioni; in caso di impossibilità di notificare in detto luogo, è legittima la notifica al difensore.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In base a questa norma la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, valutando colpa nell'impugnazione.

Massime di principio

  • La regolarità delle notificazioni va valutata anche alla luce delle norme effettive al tempo degli atti: una prima notifica contenente invito a eleggere domicilio e la mancata elezione da parte dell'imputato possono determinare il domicilio legale per le successive notifiche.
  • Se la notificazione al domicilio 'determinato' risulta impossibile, la legge (e la giurisprudenza) ammettono la notifica al difensore; l'imputato deve dimostrare concrete ragioni che rendano invalide tali notifiche per ottenere l'annullamento.
  • In Cassazione non è normalmente consentito un riesame del merito probatorio quando la motivazione dei giudici di merito è logica, coerente e priva di vizi giuridici: i motivi che lamentano solo una diversa valutazione delle prove sono inammissibili salvo vizio motivazionale evidente.
  • Per impugnare con successo vizi di notificazione o di difesa (mancato contatto con difensore d'ufficio) è necessario provare il concreto pregiudizio o l'irregolarità rilevante della procedura, non la mera asserzione di mancata conoscenza.
  • Le impugnazioni manifestamente infondate o che non incardinano profili giuridici rilevanti possono essere dichiarate inammissibili e comportare l'addebito delle spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
  • Quando la condotta materiale (es. alterazione targhe, punzonatura telaio, denuncia tardiva di furto) è documentata e logicamente connessa allo scopo di profitto, i giudici di merito possono ritenere integrati i presupposti della ricettazione e affini; tali accertamenti risultano difficilmente censurabili in Cassazione senza specifici vizi di diritto.

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