Cassazione Penale, Sentenza n. 400/2024 del 05/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato la custodia cautelare limitatamente al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 (stupefacenti) ma aveva confermato la misura per il delitto di rapina aggravata ai danni di Despa Andrei Ioan (percosso e minacciato per recuperare un debito relativo a stupefacente, nonché spogliato e privato del telefono della fidanzata Basilici Asia). Il ricorrente deduceva illogicità e contraddittorietà della motivazione: contestava la valutazione della registrazione effettuata dalla fidanzata del ricorrente (rilevata come inidonea ad escludere la sua responsabilità) e la diversa valutazione della testimonianza della Basilici rispetto ai fatti di spaccio e alla rapina.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il sindacato sulla motivazione del tribunale del riesame fosse limitato ai soli profili di adeguatezza logica e di diritto e non potesse trasformarsi in riesame del merito probatorio. Il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la conferma della misura cautelare per la rapina sulla base delle dichiarazioni convergenti delle persone offese; ha inoltre correttamente ritenuto che le dichiarazioni della Basilici attenuassero la gravità indiziaria solo in relazione alla cessione di stupefacente ma non escludessero la partecipazione del Mustafa alla rapina. Per effetto della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/90
Norma richiamata come riferimento per il delitto di detenzione/cessione di stupefacenti; il tribunale ha ritenuto insufficiente la gravità indiziaria per mantenere la custodia cautelare rispetto a questo capo, motivo per cui la misura è stata annullata limitatamente a tale delitto
art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020
Richiamato come base normativa per lo svolgimento del ricorso con contraddittorio scritto (procedura prevista per la trattazione con contraddittorio scritto)
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali e la misura per la Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione (istruzioni amministrative per il deposito/annotazione del provvedimento)
Giurisprudenza citata (Sez. 2, Sent. n. 27866 del 17/06/2019 Rv. 276976)
Principio secondo cui, nelle decisioni sulle misure cautelari, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione consente solo la verifica dell'adeguatezza delle ragioni ai canoni della logica e del diritto e non il riesame del merito probatorio già valutato dal giudice di merito
Massime di principio
- In materia di misure cautelari la Cassazione valuta soltanto l'adeguatezza logico-giuridica della motivazione del giudice di merito e non può sostituirsi a quest'ultimo in un nuovo apprezzamento delle prove o nella scelta tra valutazioni alternative già compiute
- Una registrazione domestica o una prova similare possono essere rilevanti ma la loro efficacia esonerativa dipende dal contenuto concreto: se non chiariscono inequivocabilmente l'identità dell'autore o non contraddicono le dichiarazioni delle vittime, possono risultare insufficienti a compromettere la gravità degli indizi
- La valutazione della attendibilità di singole dichiarazioni può portare a risultati differenziati per capi diversi (es. attenuazione dell'indizio per la cessione di stupefacenti ma non per una rapina collegata), e ciò non costituisce autonomo vizio logico se adeguatamente motivato
- Per impugnare con successo in cassazione una decisione cautelare occorre dimostrare un difetto formale o logico della motivazione (contraddizione palese, omissione di argomentazioni essenziali), non limitarsi a proporre una diversa lettura delle stesse risultanze
- La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese e, ove previsto, pagamento alla Cassa delle ammende; è quindi importante valutare la concretezza dei motivi prima di proporre ricorso in cassazione
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