Cassazione Penale, Sentenza n. 394/2024 del 05/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 01/12/2021 che aveva condannato il ricorrente per il reato di riciclaggio. Due motivi principali: 1) nullità per inosservanza di norma processuale rispetto alla notifica del decreto che dispone il giudizio (art. 181, comma 3, c.p.p.), contestando che la PEC ricevuta il 16/06/2016 allegava un decreto riferito a diverso procedimento e altro nominativo (Palazzo Salvatore), con conseguente omessa citazione e nullità; 2) vizio di omessa motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e mera reiterazione dei motivi già sollevati in appello e puntualmente risposti dalla Corte di appello. Quanto all'eccezione di nullità, la Corte di appello aveva accertato che il decreto era stato notificato telematicamente all'avvocato eletto domicilio, che il contenuto del decreto (nome dell'imputato, contestazione e data udienza) era corretto e che l'unico errore era il numero di registro del G.I.P.; non risultando alcuna confusione né pregiudizio (difensore presente alla prima udienza e atti compiuti), la nullità non è stata ritenuta sussistente. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e privo di specifiche censure. Perciò il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 181, comma 3, cod. proc. pen.
La norma sulla nullità per omessa citazione è stata richiamata dal ricorrente; la Corte ha interpretato che l'errore era meramente materiale (numero di registro del G.I.P.) mentre gli elementi essenziali della notificazione (nome dell'imputato, contestazione, data udienza) erano corretti e la notifica al difensore eletto domicilio risultava avvenuta, per cui non sussiste la nullità prevista dall'art. 181, comma 3.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte per giustificare l'inammissibilità del ricorso quando i motivi sono aspecifici o si limitano a reiterare censure già motivate e disattese in sede di appello; la cassazione richiede un confronto puntuale con le argomentazioni della corte di merito.
art. 616, cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende (equo importo fissato in euro 3.000) a carico del ricorrente per la responsabilità nella determinazione dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La notifica telematica effettuata al difensore presso l'indirizzo di domicilio eletto è efficace anche se contiene errori materiali (es. numero di registro) purché risultino chiari l'imputato, la contestazione e la data dell'udienza e non sia dimostrato alcun pregiudizio o reale confusione.
- Per far valere una nullità di notifica ai sensi dell'art. 181 c.p.p. è necessario dimostrare che l'errore abbia effettivamente impedito l'esercizio della difesa o creato confusione tale da arrecare pregiudizio; la mera presenza di un riferimento formale non coincidente non basta.
- In cassazione non è sufficiente riproporre pedissequamente i motivi già dedotti in appello: il ricorso deve confrontarsi in modo specifico e puntuale con la motivazione della corte di merito, altrimenti sarà dichiarato inammissibile per aspecificità.
- Le doglianze generiche di omessa motivazione sono inammissibili: occorre indicare con precisione quale punto della decisione sarebbe privo di adeguata motivazione e fornire elementi per valutare la carenza.
- Il rischio di condanna alle spese e di ammenda è concreto quando il ricorso è ritenuto inammissibile per reiterazione o aspecificità: è quindi importante valutare la fondatezza e la novità delle censure prima di proporre ricorso in Cassazione.
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