Cassazione Civile, Ordinanza n. 02467/2025 del 02/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva disconosciuto, per l'anno d'imposta 2006, l'agevolazione IRAP prevista dall'art. 15 della L.R. Sicilia n. 21/2003, ritenendo erroneamente indicata nella dichiarazione la quota esente. In primo e secondo grado veniva respinta la pretesa della contribuente e, in appello, dichiarata inammissibile la doglianza sulla decadenza del potere accertativo per asserita mancata controdeduzione al capo della sentenza di primo grado. In cassazione la società deduceva: (1) violazione dell'art. 15 L.R. n. 21/2003, sostenendo che, al superamento della soglia agevolativa, dovesse essere recuperata a tassazione solo la parte eccedente e non l'intero beneficio, e lamentando anche disparità di trattamento; (2) violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992 per l'inammissibilità del motivo d'appello sulla decadenza; (3) violazione dell'art. 43 d.P.R. n. 600/1973, assumendo che non si trattasse di recupero di aiuto di Stato e che l'Ufficio fosse decaduto; (4) violazione dell'art. 10 d.P.R. n. 600/1973 e dei principi sull'obiettiva incertezza normativa, chiedendo l'esonero dalle sanzioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso, respingendo l'eccezione di tardività dell'Agenzia perché la consegna all'ufficiale giudiziario risultava avvenuta entro il termine utile. Nel merito ha dichiarato inammissibile il profilo di censura fondato sulla disparità di trattamento, perché non emergente dagli atti e non devoluto nei gradi di merito, e ha rigettato tutti gli altri motivi. Ha affermato che la disciplina agevolativa regionale va interpretata in modo rigoroso e restrittivo; che la soglia de minimis non opera come franchigia ma come soglia di rilevanza, superata la quale il beneficio non è spettante; che le decisioni della Commissione UE in materia di aiuti di Stato hanno efficacia diretta e impongono il recupero degli aiuti incompatibili; che la contribuente non aveva adeguatamente contestato la ratio della decisione di primo grado sulla diversa disciplina applicabile; e che non ricorrevano i presupposti dell'incertezza normativa oggettiva per escludere le sanzioni. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con gli ulteriori effetti di legge in tema di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 15 L.R. Sicilia n. 21/2003
agevolazione in materia di IRAP; esenzione per la parte di base imponibile eccedente la media del triennio 2001-2003
norma agevolativa da interpretare in senso rigoroso e restrittivo; lo sforamento della soglia prevista esclude in radice il beneficio, secondo la disciplina sugli aiuti di Stato e i limiti de minimis.
l'appello deve specificamente confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza di primo grado; la mera riproposizione della tesi già disattesa non basta a superare l'inammissibilità.
nel caso concreto non è stato riconosciuto il suo fondamento per affermare la decadenza del potere di accertamento, poiché la disciplina applicabile era quella eurounitaria sugli aiuti di Stato richiamata dal giudice di merito.
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'esenzione sanzionatoria; la Corte ha escluso che ricorressero i presupposti per l'obiettiva incertezza normativa.
consente al giudice tributario di escludere le sanzioni in presenza di obiettiva incertezza sulla portata della norma tributaria.
art. 116, primo comma, n. 1, d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229
il registro cronologico dell'ufficiale giudiziario fa fede fino a querela di falso; rilevante ai fini della prova della tempestiva consegna dell'atto per la notifica.
art. 288 TFUE
base del recupero degli aiuti incompatibili con il mercato interno, in presenza di decisione della Commissione europea.
artt. 87 e 88 Trattato CEE
richiamati dal giudice di merito quale disciplina eurounitaria degli aiuti di Stato ritenuta applicabile in luogo dell'art. 43 d.P.R. n. 600/1973.
Massime di principio
- Le norme che attribuiscono agevolazioni o esenzioni fiscali devono essere interpretate in senso rigoroso e restrittivo; il superamento della soglia di accesso al beneficio comporta l'esclusione del vantaggio nei limiti previsti dalla disciplina applicabile.
- Nel sistema degli aiuti di Stato, la soglia de minimis non opera come franchigia: essa individua il limite di rilevanza del beneficio, oltre il quale l'aiuto non è spettante e può esserne imposto il recupero.
- Le decisioni della Commissione europea che dichiarano incompatibile un aiuto di Stato o ne ordinano la restituzione producono effetti diretti nell'ordinamento interno e rendono inefficaci le norme o gli atti che avevano consentito l'erogazione dell'aiuto.
- Nel giudizio di appello tributario, il motivo deve confrontarsi specificamente con la ratio della decisione impugnata; la mera reiterazione della tesi già respinta senza controdedurre sulle argomentazioni decisive del primo giudice può condurre all'inammissibilità.
- L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa richiede una condizione di effettiva, inevitabile equivocià del quadro normativo, da desumere da fatti-indice valutati dal giudice; non basta la sola prospettazione di precedenti ritenuti inconferenti o l'assenza di un orientamento favorevole nel momento del fatto, se il quadro interpretativo è poi stato chiarito.
- Ai fini della tempestività della notifica del ricorso, per il notificante rileva il momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, provabile anche tramite il timbro cronologico e le risultanze del relativo registro, salvo contestazione con querela di falso.
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