Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 40850/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce dalla liquidazione, disposta nel procedimento di attuazione ex art. 669-duodecies c.p.c. di un'ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c., del compenso di un consulente tecnico d'ufficio incaricato di individuare e attuare interventi edilizi, con riconoscimento anche delle spese sostenute per l'opera di un geologo che aveva collaborato con il consulente. La società obbligata al pagamento ha proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 contro il decreto di liquidazione, sostenendo: 1) che il consulente non fosse stato autorizzato ad avvalersi di altri professionisti e che quindi non potessero essere poste a carico della società le spese del geologo; 2) che la liquidazione fosse incongrua e motivata in modo insufficiente; 3) che fosse illegittimo il rimborso di euro 10.687,51 in assenza di adeguata documentazione giustificativa. Il tribunale ha rigettato l'opposizione ritenendo necessaria la collaborazione del geologo, congruo il compenso e correttamente documentate le spese. In cassazione la società ha riproposto le tre censure, deducendo violazione del d.P.R. n. 115/2002, dell'art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 1199 c.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari di inammissibilità formulate dal controricorrente, affermando che il decreto di liquidazione emesso al termine del procedimento di attuazione ex art. 669-duodecies c.p.c. ha autonoma impugnabilità, anche se l'accollo del pagamento sia provvisorio. Nel merito ha accolto il primo motivo di ricorso, osservando che non risultava un'espressa o implicita autorizzazione giudiziale per il consulente a farsi assistere da un geologo; l'ausilio di un altro professionista, per attività strumentali o specialistiche ulteriori rispetto al mandato, richiede infatti preventiva autorizzazione del giudice dell'attuazione. La Corte ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Enna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    consente l'opposizione al provvedimento di liquidazione dei compensi e delle spese dell'ausiliario

  • art. 700 c.p.c.

    provvedimento cautelare la cui attuazione materiale costituiva il contesto dell'incarico

  • art. 669-duodecies c.p.c.

    disciplina il procedimento di attuazione dei provvedimenti cautelari; il decreto di liquidazione emesso al suo esito è autonomamente impugnabile

  • art. 76, commi 3 e 4, d.P.R. n. 115/2002

    le spese per l'ausilio di altro prestatore d'opera possono essere poste a carico della parte solo se il consulente sia stato preventivamente autorizzato a servirsi di collaboratori

  • art. 50 d.P.R. n. 115/2002

    la spesa per le prestazioni ausiliarie deve essere determinata applicando le tabelle previste dalla norma

  • art. 111, comma 7, Cost.

    richiamato quale parametro di legittimità del provvedimento impugnato

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come norma sul sindacato di legittimità per i motivi di ricorso

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove

  • art. 1199 c.c.

    richiamato dalla ricorrente ma non ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento

Massime di principio

  • Nel procedimento di attuazione di un provvedimento cautelare, il consulente incaricato può porre a carico della parte solo le spese per collaboratori o ausiliari se vi sia stata preventiva autorizzazione del giudice; la necessità sopravvenuta dell'ausilio non basta da sola.
  • L'autorizzazione a farsi assistere da altri professionisti non può essere desunta in via implicita dal solo conferimento dell'incarico principale, se l'attività del terzo è autonoma o comunque eccede il mandato originario.
  • Il decreto di liquidazione emesso all'esito del procedimento di attuazione ex art. 669-duodecies c.p.c. è autonomamente impugnabile, anche se l'onere economico sia indicato come provvisorio.
  • In sede di liquidazione dei compensi dell'ausiliario, il giudice deve verificare sia la necessità dell'ausilio esterno sia la sua riferibilità a un incarico autorizzato, oltre alla corretta applicazione dei parametri normativi per la quantificazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.