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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27744/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

In relazione all’anno d’imposta 2007, l’Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una contribuente, recuperando a tassazione l’importo corrispondente alle ritenute d’acconto indicate in un modello 770 presentato da una società sostituto d’imposta. Secondo l’Ufficio, la società aveva registrato operazioni oggettivamente inesistenti e aveva compensato un credito IVA inesistente, sicché le ritenute, pur formalmente operate sui compensi da lavoro autonomo dichiarati, non sarebbero state effettivamente versate. La contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado per mancata prova del suo coinvolgimento nella frode; in appello, tuttavia, la CTR aveva accolto il gravame dell’Agenzia, ritenendo legittimo il recupero e respingendo anche l’appello incidentale della contribuente. In cassazione, la ricorrente ha dedotto: (i) violazione dell’art. 2697 c.c. e contraddittorietà della motivazione, lamentando che la CTR avrebbe erroneamente valutato le prove e negato il proprio effettivo svolgimento dell’attività lavorativa, oltre a non considerare un precedente giudicato relativo al 2006; (ii) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., per non avere la CTR esaminato la questione del rispetto del principio di capacità contributiva. La censura centrale, tuttavia, riguardava l’inapplicabilità della solidarietà del sostituito: la contribuente sosteneva che, ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. n. 602/1973, la responsabilità solidale del sostituito opererebbe solo in fase di riscossione e comunque non in sede di accertamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile la prima censura nella parte in cui mirava a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove; ha giudicato infondata la doglianza relativa al giudicato esterno, perché riferito a un diverso periodo d’imposta e non a fatti pluriennali durevoli; ha invece accolto la censura relativa alla responsabilità solidale del sostituito, chiarendo che la solidarietà ex art. 35 d.P.R. n. 602/1973 presuppone la mancata effettuazione delle ritenute, mentre nel caso concreto l’Ufficio aveva fondato la pretesa sull’avvenuta effettuazione delle ritenute e sul solo mancato versamento da parte del sostituto. Poiché la ritenuta d’acconto risultava effettivamente operata, è stata esclusa la responsabilità solidale della contribuente sostituita. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’onere della prova si configura solo se il giudice attribuisce l’onere probatorio a una parte diversa da quella gravata, non quando si contesti la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    Il motivo, pur rubricato come violazione di legge, è stato letto come censura in fatto e quindi trattato nei limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro richiamato per la dedotta nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata dedotta per il mancato esame della questione di capacità contributiva.

  • art. 35 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La responsabilità solidale del sostituito opera quando il sostituto sia iscritto a ruolo per imposte relative a redditi sui quali non ha effettuato le ritenute e i relativi versamenti; la solidarietà non ricorre quando le ritenute siano state effettuate e solo non versate.

  • art. 35 del d.P.R. n. 602/1973

    "quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, soprattasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido"

    La disposizione va intesa nel senso che la coobbligazione del sostituito si collega alla mancata effettuazione della ritenuta, non al mero omesso versamento della ritenuta già operata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e del convincimento del giudice di merito.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste solo quando il giudice abbia invertito l’onere della prova; non quando la parte si dolga del modo in cui le prove sono state apprezzate.
  • Il giudicato formatosi su un singolo periodo d’imposta non si estende automaticamente ad annualità diverse, salvo che la statuizione riguardi elementi giuridici o fatti durevoli, idonei a produrre effetti pluriennali.
  • In materia di sostituzione d’imposta, la responsabilità solidale del sostituito presuppone la mancata effettuazione, totale o parziale, delle ritenute; se le ritenute sono state operatamente trattenute ma non versate dal sostituto, la solidarietà del sostituito non opera.
  • Quando l’Amministrazione fonda la pretesa sull’assenza di versamento di ritenute effettivamente operate, non può automaticamente pretendere il pagamento dal sostituito in base alla sola esistenza di un debito d’imposta riferito al sostituto.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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