Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08297/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (socio)

La controversia

La controversia trae origine da una verifica della Guardia di Finanza e dal successivo avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha rettificato il reddito d'impresa di una società in accomandita semplice per un anno d'imposta. Poiché la società era stata cancellata dal registro delle imprese, l'atto fu notificato ai soci quali subentranti nei rapporti attivi e passivi della società estinta, e furono loro notificati anche distinti avvisi per la rettifica del reddito di partecipazione. I soci impugnarono gli avvisi; i giudici di merito accolsero i ricorsi e la CTR confermò. In cassazione l'Agenzia deduceva tre motivi, ma dal testo emerge che la Corte ha rilevato: per uno dei soci l'intervenuta definizione agevolata della lite ex d.l. n. 119 del 2018, con conseguente estinzione del giudizio; per gli altri resistenti, la tardività del ricorso per cassazione, poiché la sentenza d'appello era stata loro notificata ai sensi dell'art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 e il termine breve era spirato prima del deposito del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio nei confronti del socio che aveva aderito alla definizione agevolata della lite. Nei confronti della socia e della società intimata ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate per tardività, rilevando che la notificazione della sentenza d'appello aveva fatto decorrere il termine breve per impugnare e che la successiva disciplina sulla sospensione dei termini non era applicabile perché intervenuta quando il termine era già scaduto. Ha inoltre compensato le spese tra l'Agenzia e il socio aderente alla definizione agevolata, ha posto le spese a carico dell'Agenzia nei confronti della socia resistente e non ha provveduto sulle spese nei confronti della società rimasta intimata. È stato altresì dato atto dell'insussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.l. n. 119 del 2018, art. 6

    definizione agevolata delle liti pendenti

    La definizione agevolata può operare solo per controversie pendenti alla data di entrata in vigore del decreto e non definite con pronuncia passata in giudicato; se la procedura si perfeziona in cassazione prima della decisione in rito, prevale e comporta l'estinzione del giudizio nei confronti del definente.

  • art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    consegna dell'atto all'impiegato addetto con rilascio di ricevuta

    La notificazione della sentenza al destinatario secondo tale modalità è idonea a far decorrere il termine breve per proporre impugnazione.

  • art. 5 TUIR

    Nei rapporti relativi a soci e società di persone estinta, opera un contesto processuale soggettivamente complesso e inscindibile, con conseguente unitarietà del termine per impugnare.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    La Corte dà atto dell'insussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La definizione agevolata della lite tributaria estingue il giudizio nei confronti del soggetto che vi aderisce, anche se l'adesione interviene nel corso del giudizio di cassazione e prima della pronuncia in rito sulla sorte dell'impugnazione.
  • La notificazione della sentenza d'appello ai sensi dell'art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 fa decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione.
  • Nel processo tributario soggettivamente complesso con cause inscindibili o dipendenti, la parte che ha ricevuto la notificazione della sentenza deve impugnare nel termine breve nei confronti di tutte le parti, indipendentemente da chi abbia effettuato la notifica.
  • Se il ricorso per cassazione è proposto dopo la scadenza del termine breve già decorrente, la sopravvenuta disciplina sulla sospensione dei termini non può riaprirlo.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per tardività, la soccombenza determina la condanna alle spese nei rapporti processuali non estinti, mentre nei confronti del soggetto che ha definito agevolmente la lite le spese possono essere compensate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.