Cassazione Civile, Ordinanza n. 15488/2025 del 10/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
Una società aveva venduto a un'altra società un compendio immobiliare per un prezzo di euro 2.000.000, dichiarando in atto di aver ricevuto in pagamento assegni bancari, con quietanza "salvo buon fine". Successivamente la venditrice ha agito per ottenere, in via principale, la declaratoria di nullità del contratto, in subordine l'annullamento o la rescissione, sostenendo che la vendita fosse in realtà una operazione dissimulata di garanzia di un finanziamento e che il prezzo non fosse stato integralmente pagato, poiché avrebbe incassato solo una parte degli assegni. In appello ha censurato anche la condanna alle spese nei confronti del terzo chiamato in causa dall'acquirente. In cassazione ha dedotto, da un lato, violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. per la liquidazione delle spese anche a favore del terzo chiamato pur in assenza di domande nei suoi confronti; dall'altro, violazione degli artt. 1362, 1439, 1453 c.c., 115 c.p.c. e 119 T.U.B., lamentando il rigetto delle istanze istruttorie (prova testimoniale e ordine di esibizione verso le banche) dirette a dimostrare il carattere fiduciario/di garanzia dell'operazione e il mancato pagamento degli assegni.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'intervento volontario spiegato nel giudizio di cassazione da un soggetto estraneo ai gradi di merito e non successore a titolo particolare nel diritto controverso. Ha poi rigettato il ricorso principale: ha ritenuto inammissibile, per novità, la doglianza fondata sull'art. 1453 c.c.; ha considerato infondate le censure sulle prove, osservando che la ricorrente, avendo rilasciato quietanza salvo buon fine, era in condizione di provare documentalmente il mancato incasso degli assegni e che il giudice di merito aveva legittimamente negato l'ordine di esibizione perché la prova era raggiungibile con mezzi più diretti e più vicini alla parte. Ha inoltre ritenuto irrilevante la prova testimoniale proposta sul contesto negoziale, perché non decisiva ai fini del pagamento del prezzo. Quanto alle spese del terzo chiamato, la Corte ha confermato il criterio per cui, se la chiamata del terzo è resa necessaria dalla tesi dell'attore poi risultata infondata, le spese possono essere poste a carico dell'attore anche se questi non ha svolto domande dirette contro il terzo. La sentenza impugnata è stata quindi confermata integralmente; le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, mentre nulla è stato liquidato per l'intervento dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
La soccombenza può essere intesa in senso lato e legittima la condanna dell'attore alle spese sostenute dal terzo chiamato quando la chiamata sia resa necessaria dalla prospettazione attorea poi risultata infondata.
La censura sul capo spese non ha trovato accoglimento perché la statuizione del giudice di merito è stata ritenuta coerente con il thema decidendum e con la disciplina delle spese.
La dedotta erronea interpretazione del contratto non ha inciso sull'esito, poiché la questione decisiva era la prova del mancato pagamento del prezzo.
La doglianza sul dolo è stata esaminata solo in relazione alla prova delle circostanze dedotte, ma non ha condotto a cassazione; la Corte ha ritenuto non provata la tesi della ricorrente.
Il riferimento alla risoluzione per inadempimento è stato ritenuto inammissibile perché introdotto per la prima volta in cassazione, quindi come questione nuova.
La censura è stata respinta perché le prove richieste erano dirette a fatti non decisivi o comunque dimostrabili con prova documentale più vicina alla parte interessata.
La disposizione è stata ritenuta non decisiva nel rapporto tra banca e terzo; comunque, una volta esclusa la necessità dell'esibizione, il richiamo all'obbligo di conservazione della banca è risultato irrilevante.
art. 43 L.F.
Richiamato dal soggetto interveniente per sostenere l'ammissibilità dell'intervento, ma la Corte ha negato che tale previsione consentisse l'intervento nel giudizio di cassazione nei termini prospettati.
art. 143 codice della crisi d'impresa
Citato in continuità con l'art. 43 L.F. per il regime del fallimento, ma ritenuto non idoneo a fondare l'intervento nel giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile l'intervento volontario di un terzo che non abbia partecipato ai precedenti gradi di merito, salvo l'ipotesi del successore a titolo particolare nel diritto controverso nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.
- La condanna alle spese del terzo chiamato può gravare sulla parte soccombente anche se questa non abbia proposto domande dirette contro il terzo, quando la chiamata in causa sia stata resa necessaria dalla stessa prospettazione dell'attore poi rivelatasi infondata.
- Quando il prezzo di una compravendita risulti quietanzato "salvo buon fine" degli assegni utilizzati per il pagamento, chi contesta il saldo non può limitarsi ad allegare il mancato incasso, ma deve offrire prova concreta e preferibilmente documentale del mancato pagamento dei titoli.
- La prova del mancato pagamento di assegni già dichiarati ricevuti può essere ritenuta raggiungibile con mezzi documentali direttamente nella disponibilità o nella vicinanza probatoria della parte, con conseguente legittimità del diniego di ordini di esibizione o di prove testimoniali meramente surrogatorie.
- L'efficacia probatoria dell'atto pubblico copre la provenienza dell'atto e i fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, ma non la veridicità intrinseca delle dichiarazioni rese dalle parti, che possono essere contrastate con i mezzi di prova consentiti.
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni sostanziali nuove, come la risoluzione per inadempimento, se non risultano trattate nei precedenti gradi di merito.
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