Cassazione Civile, Ordinanza n. 15432/2025 del 10/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privati)
La controversia
La lite nasce da un conflitto tra congiunti in relazione a una cappella funeraria sita nel cimitero di Lentella. La parte attrice in primo grado aveva chiesto la reintegrazione nel compossesso del manufatto, deducendo che, in occasione di una successiva tumulazione, i convenuti avevano chiuso con catena e lucchetto la porta di accesso alla cappella e non avevano consegnato le chiavi. I convenuti avevano resistito sostenendo, tra l'altro, che la controparte non fosse legittimata e che non vi fosse stato spoglio. La Corte d'appello aveva confermato la tutela possessoria, ritenendo che la richiedente avesse uno ius sepulchri secondario e dunque una posizione tutelabile in via possessoria. Nel ricorso per cassazione i convenuti hanno dedotto, in sintesi: difetto di giurisdizione del giudice ordinario perché la controversia riguarderebbe lo ius sepulchri e la concessione cimiteriale; difetto di legittimazione attiva della controparte perché titolare solo di un diritto personale di accesso e non di un diritto reale; ultrapetizione, perché sarebbe stato riconosciuto un diritto diverso da quello dedotto; e altri vizi relativi alla prova, alla condotta delle parti e alle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi sulla giurisdizione e sulla titolarità del sepolcro primario, ma ha accolto il secondo motivo, affermando che lo ius sepulchri secondario ha natura personale e non reale, sicché non è azionabile con tutela possessoria. Di conseguenza ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, perché la domanda non poteva essere proposta.
La decisione
La Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha rigettato il primo e il terzo, e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., affermando che la domanda possessoria proposta dall'originaria attrice non era proponibile, poiché il diritto invocato aveva natura personale e non reale. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
"Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale"
La tutela possessoria presuppone un potere di fatto corrispondente all'esercizio di un diritto reale; non è quindi esperibile a protezione di un diritto meramente personale.
Richiamato quale base della domanda di reintegrazione nel possesso, ma ritenuto inapplicabile al diritto di sepolcro secondario, perché non reale.
Richiamato nel motivo di ricorso sull'asserita ultrapetizione; la censura è rimasta assorbita dall'accoglimento del secondo motivo.
Richiamato per dedurre ultrapetizione; la Corte non vi si è soffermata perché il relativo motivo è stato assorbito.
Le controversie che investono l'esistenza o consistenza dell'originario rapporto concessorio cimiteriale possono rientrare nella giurisdizione amministrativa, ma non quelle tra privati relative all'uso della cappella e allo ius sepulchri.
art. 133 del D. Lgs. n. 104 del 2010
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la giurisdizione del giudice amministrativo; la Corte ha escluso che la lite rientrasse in tale ambito.
Richiamato nel motivo sulla giurisdizione, ma ritenuto non fondato il relativo rilievo.
Usato per cassare senza rinvio la sentenza, poiché la domanda in concreto proposta non poteva essere introdotta.
Richiamato in relazione all'eventuale rimessione alle Sezioni Unite sulla giurisdizione; esclusa perché la questione era estranea al caso.
Richiamato per la natura demaniale del cimitero e per il regime concessorio dell'area cimiteriale.
Richiamato nei motivi relativi alla natura della cappella e dello ius sepulchri.
Richiamato nel motivo sulla pretesa autotutela e sulla disciplina dei beni demaniali.
Richiamato nel motivo sulla qualificazione del titolo dedotto e sulla lettura della domanda.
Richiamato nel motivo sulla interpretazione della domanda e del titolo azionato.
Richiamato nel motivo sulla condotta delle parti e sul rapporto tra congiunti nella gestione della cappella.
art. 93 del D.P.R. n. 285 del 1990
Richiamato dai ricorrenti e poi considerato nel ragionamento sulla natura del diritto di sepolcro.
Richiamato con riferimento alla valutazione delle prove e della non contestazione.
Richiamato con riferimento alla valutazione della prova e all'apprezzamento del materiale istruttorio.
Richiamato nei motivi inerenti alla tutela possessoria.
Richiamato nel motivo relativo alla qualificazione della domanda possessoria.
Richiamato nel motivo sulla tolleranza e sulla situazione di fatto precedente allo spoglio.
art. 21 ter della legge n. 241 del 1990
Richiamato nel motivo concernente la mancata consegna delle chiavi e la pretesa giustificazione dell'operato dei convenuti.
art. 4 del D. M. n. 55 del 2014
Richiamato nel motivo sulle spese di lite, poi assorbito.
art. 7 del D. Lgs. n. 104 del 2010
Richiamato nel primo motivo per sostenere la giurisdizione amministrativa.
art. 42 Cost.
Richiamato nel primo motivo in tema di giurisdizione e diritto di sepolcro.
art. 103 Cost.
Richiamato nel primo motivo in tema di giurisdizione e riparto tra giudice ordinario e amministrativo.
art. 4 della legge n. 2248 del 1865, allegato E
Richiamato nel primo motivo per sostenere la giurisdizione amministrativa.
art. 5 della legge n. 2248 del 1865, allegato E
Richiamato nel primo motivo per sostenere la giurisdizione amministrativa.
Massime di principio
- La tutela possessoria presuppone l'allegazione e la prova di un potere di fatto corrispondente all'esercizio di un diritto reale; non può essere utilizzata per proteggere un diritto personale, ancorché collegato a interessi affettivi o familiari.
- Nel sepolcro gentilizio lo ius sepulchri primario si individua in base alla volontà del fondatore e alla cerchia dei familiari da questi indicati; tale accertamento è un apprezzamento di fatto sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale oggi consentito.
- Le controversie tra privati che riguardano l'uso della cappella funeraria e l'accesso per il culto dei defunti appartengono alla giurisdizione ordinaria; la giurisdizione amministrativa rileva invece per le controversie sulla concessione pubblicistica del suolo cimiteriale o sugli atti dell'amministrazione incidenti su tale concessione.
- Lo ius sepulchri secondario, consistente nel diritto dei congiunti ad accedere alla tomba e a opporsi ad atti lesivi del rispetto dovuto alle spoglie, ha natura personale e personalissima, non reale, e quindi non consente la proposizione di azioni possessorie.
- Quando la domanda introdotta è in astratto e in concreto incompatibile con il tipo di diritto dedotto, la cassazione può disporre la cassazione senza rinvio perché la causa non poteva essere proposta.
- L'individuazione della natura del sepolcro e la distinzione tra diritto primario e diritto secondario costituiscono il passaggio decisivo per stabilire sia il tipo di tutela esperibile sia il giudice munito di giurisdizione.
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