Cassazione Civile, Ordinanza n. 15437/2025 del 10/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di una società operante nel trasporto pubblico locale per ottenere dalla Regione Siciliana il pagamento di contributi previsti per assicurare il rinnovo del primo e del secondo biennio del CCNL autoferrotranvieri 2004/2007. Il Tribunale aveva accolto la domanda con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., condannando la Regione al pagamento di euro 1.208.793,53 oltre interessi; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che la Regione fosse tenuta a erogare le somme anche in acconto e che i passaggi amministrativi non giustificassero il ritardo. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.L. n. 16/2005 e dell'art. 1, comma 1230, L. n. 296/2006, sostenendo che il credito delle imprese di TPL non sarebbe esigibile prima dell'approvazione ministeriale del riparto e del trasferimento delle somme alla Regione; quindi il diritto al contributo non sarebbe incondizionato né certo nell'an e nel quantum, ma subordinato all'iter procedimentale di assegnazione statale. La controricorrente ha resistito eccependo varie ragioni di inammissibilità, tra cui giudicato, asserita riproposizione di questioni di merito, doppia conforme e sopravvenuto difetto di interesse.
La decisione
La Corte ha respinto tutte le eccezioni preliminari di inammissibilità e ha ritenuto fondato il ricorso. Ha interpretato il sistema normativo come articolato in due distinti rapporti: uno tra Stato e Regioni, nel quale l'erogazione del cofinanziamento richiede un previo decreto ministeriale di riparto e trasferimento; e uno tra Regione e impresa di TPL, nel quale la pretesa dell'impresa è comunque subordinata alla previa erogazione delle risorse statali alla Regione. Di conseguenza, la pretesa della società non poteva ritenersi sussistente in assenza del trasferimento statale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 702-ter c.p.c.
richiamato come base del provvedimento di primo grado pronunciato in rito sommario
art. 360, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.
richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
D.L. n. 16/2005, art. 1
la Corte lo interpreta come norma che prevede l'autorizzazione di spesa e l'assegnazione alle Regioni con decreto ministeriale, secondo un meccanismo procedimentale che condiziona l'erogazione del cofinanziamento
L. n. 58/2005
legge di conversione del D.L. n. 16/2005, richiamata nella disciplina del cofinanziamento
L. n. 296/2006, art. 1, comma 1230
la Corte la legge come previsione di cofinanziamento statale per il rinnovo del secondo biennio economico del CCNL, assegnato alle Regioni con decreto ministeriale e correlato alla consistenza del personale in servizio
L. n. 223/2006, art. 16
richiamata nel giudizio di merito tra le previsioni considerate applicabili; la Corte non la assume come fondamento autonomo decisivo nel principio di diritto enunciato
D.L. n. 355/2003, art. 23
richiamato come contratto autoferrotranvieri di riferimento per le aziende beneficiarie
L. n. 47/2004
legge di conversione del D.L. n. 355/2003, richiamata nel quadro normativo
art. 366 c.p.c.
richiamato per escludere il difetto di autosufficienza del ricorso
art. 348-ter c.p.c.
richiamato per affermare che la preclusione della doppia conforme riguarda il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. e non quello di cui al n. 3
art. 360, n. 5, c.p.c.
richiamato solo per delimitare l'ambito della preclusione da doppia conforme
art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281
richiamato quale sede dell'intesa con la Conferenza unificata prevista per l'adozione dei decreti di riparto
art. 2697 c.c.
non citato espressamente nel testo, ma nessuna interpretazione desumibile
Cass. Sez. U, n. 12372 del 16/05/2008
richiamata dalla controricorrente; la Corte distingue quel precedente perché nel caso presente rilevano due rapporti distinti, Stato-Regione e Regione-impresa
Cass. Sez. U, n. 9687 del 22/04/2013
richiamata per definire l'acquiescenza come manifestazione univoca di volontà incompatibile con l'impugnazione
Cass. Sez. 1, n. 10430 del 19/04/2023
richiamata per il principio secondo cui, nei rapporti di durata, il giudicato su periodi diversi opera solo se il fatto costitutivo è lo stesso e per gli aspetti permanenti
Cass. Sez. L, n. 17223 del 18/08/2020
richiamata nello stesso senso sul giudicato in rapporti di durata
Massime di principio
- Quando una normativa prevede un contributo pubblico articolato in una fase di riparto statale e in una successiva erogazione regionale, la pretesa del privato verso la Regione non è autonoma e incondizionata, ma è subordinata al previo trasferimento delle risorse statali all'ente territoriale.
- Se la disciplina di finanziamento richiede un decreto ministeriale di assegnazione e riparto basato su presupposti fattuali predeterminati, tale fase procedurale costituisce presupposto necessario dell'erogazione e incide sulla stessa esigibilità del credito vantato dal privato.
- La distinzione tra rapporto Stato-Regione e rapporto Regione-impresa impedisce di applicare meccanicamente precedenti relativi alla semplice fase interna di attribuzione ed erogazione del beneficio nel medesimo rapporto, quando invece nel caso concreto operano rapporti giuridici distinti.
- Nel giudizio di cassazione, la doppia conforme non preclude il motivo fondato su violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., perché la limitazione prevista dall'art. 348-ter c.p.c. riguarda il vizio motivazionale di cui al n. 5.
- L'acquiescenza alla sentenza impugnata richiede atti univoci e incompatibili con la volontà di impugnare; il mero pagamento delle somme dovute in esecuzione di un titolo giudiziale non basta, da solo, a far venir meno l'interesse a ricorrere.
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