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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15437/2025 del 10/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di una società operante nel trasporto pubblico locale per ottenere dalla Regione Siciliana il pagamento di contributi previsti per assicurare il rinnovo del primo e del secondo biennio del CCNL autoferrotranvieri 2004/2007. Il Tribunale aveva accolto la domanda con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., condannando la Regione al pagamento di euro 1.208.793,53 oltre interessi; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che la Regione fosse tenuta a erogare le somme anche in acconto e che i passaggi amministrativi non giustificassero il ritardo. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.L. n. 16/2005 e dell'art. 1, comma 1230, L. n. 296/2006, sostenendo che il credito delle imprese di TPL non sarebbe esigibile prima dell'approvazione ministeriale del riparto e del trasferimento delle somme alla Regione; quindi il diritto al contributo non sarebbe incondizionato né certo nell'an e nel quantum, ma subordinato all'iter procedimentale di assegnazione statale. La controricorrente ha resistito eccependo varie ragioni di inammissibilità, tra cui giudicato, asserita riproposizione di questioni di merito, doppia conforme e sopravvenuto difetto di interesse.

La decisione

La Corte ha respinto tutte le eccezioni preliminari di inammissibilità e ha ritenuto fondato il ricorso. Ha interpretato il sistema normativo come articolato in due distinti rapporti: uno tra Stato e Regioni, nel quale l'erogazione del cofinanziamento richiede un previo decreto ministeriale di riparto e trasferimento; e uno tra Regione e impresa di TPL, nel quale la pretesa dell'impresa è comunque subordinata alla previa erogazione delle risorse statali alla Regione. Di conseguenza, la pretesa della società non poteva ritenersi sussistente in assenza del trasferimento statale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 702-ter c.p.c.

    richiamato come base del provvedimento di primo grado pronunciato in rito sommario

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

    richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • D.L. n. 16/2005, art. 1

    la Corte lo interpreta come norma che prevede l'autorizzazione di spesa e l'assegnazione alle Regioni con decreto ministeriale, secondo un meccanismo procedimentale che condiziona l'erogazione del cofinanziamento

  • L. n. 58/2005

    legge di conversione del D.L. n. 16/2005, richiamata nella disciplina del cofinanziamento

  • L. n. 296/2006, art. 1, comma 1230

    la Corte la legge come previsione di cofinanziamento statale per il rinnovo del secondo biennio economico del CCNL, assegnato alle Regioni con decreto ministeriale e correlato alla consistenza del personale in servizio

  • L. n. 223/2006, art. 16

    richiamata nel giudizio di merito tra le previsioni considerate applicabili; la Corte non la assume come fondamento autonomo decisivo nel principio di diritto enunciato

  • D.L. n. 355/2003, art. 23

    richiamato come contratto autoferrotranvieri di riferimento per le aziende beneficiarie

  • L. n. 47/2004

    legge di conversione del D.L. n. 355/2003, richiamata nel quadro normativo

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato per escludere il difetto di autosufficienza del ricorso

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per affermare che la preclusione della doppia conforme riguarda il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. e non quello di cui al n. 3

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    richiamato solo per delimitare l'ambito della preclusione da doppia conforme

  • art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281

    richiamato quale sede dell'intesa con la Conferenza unificata prevista per l'adozione dei decreti di riparto

  • art. 2697 c.c.

    non citato espressamente nel testo, ma nessuna interpretazione desumibile

  • Cass. Sez. U, n. 12372 del 16/05/2008

    richiamata dalla controricorrente; la Corte distingue quel precedente perché nel caso presente rilevano due rapporti distinti, Stato-Regione e Regione-impresa

  • Cass. Sez. U, n. 9687 del 22/04/2013

    richiamata per definire l'acquiescenza come manifestazione univoca di volontà incompatibile con l'impugnazione

  • Cass. Sez. 1, n. 10430 del 19/04/2023

    richiamata per il principio secondo cui, nei rapporti di durata, il giudicato su periodi diversi opera solo se il fatto costitutivo è lo stesso e per gli aspetti permanenti

  • Cass. Sez. L, n. 17223 del 18/08/2020

    richiamata nello stesso senso sul giudicato in rapporti di durata

Massime di principio

  • Quando una normativa prevede un contributo pubblico articolato in una fase di riparto statale e in una successiva erogazione regionale, la pretesa del privato verso la Regione non è autonoma e incondizionata, ma è subordinata al previo trasferimento delle risorse statali all'ente territoriale.
  • Se la disciplina di finanziamento richiede un decreto ministeriale di assegnazione e riparto basato su presupposti fattuali predeterminati, tale fase procedurale costituisce presupposto necessario dell'erogazione e incide sulla stessa esigibilità del credito vantato dal privato.
  • La distinzione tra rapporto Stato-Regione e rapporto Regione-impresa impedisce di applicare meccanicamente precedenti relativi alla semplice fase interna di attribuzione ed erogazione del beneficio nel medesimo rapporto, quando invece nel caso concreto operano rapporti giuridici distinti.
  • Nel giudizio di cassazione, la doppia conforme non preclude il motivo fondato su violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., perché la limitazione prevista dall'art. 348-ter c.p.c. riguarda il vizio motivazionale di cui al n. 5.
  • L'acquiescenza alla sentenza impugnata richiede atti univoci e incompatibili con la volontà di impugnare; il mero pagamento delle somme dovute in esecuzione di un titolo giudiziale non basta, da solo, a far venir meno l'interesse a ricorrere.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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