Cassazione Civile, Ordinanza n. 15418/2025 del 10/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società aveva impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, riformando la decisione di primo grado, aveva ritenuto legittimo un avviso di accertamento emesso a seguito di verifica fiscale. L’atto impositivo aveva rettificato la dichiarazione dei redditi di un’annualità, contestando l’indeducibilità di costi per euro 93.760,00 e ricavi non contabilizzati per euro 23.596,00, con recupero di IVA, IRES e IRAP, oltre sanzioni e interessi. Il ricorso era stato affidato a nove motivi, ma prima della decisione la società ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal difensore e dal legale rappresentante, dichiarando di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso, regolarmente comunicata alla controparte e alla Procura Generale, e ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 390, comma 2, c.p.c. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti. La Corte ha anche richiamato il principio secondo cui l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se rituale e comunicata alle controparti, comporta l’estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma si applica solo al rigetto, all’inammissibilità o all’improcedibilità dell’impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Ha introdotto l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia validamente proposta dal difensore e dalla parte e regolarmente comunicata alle controparti, determina l’estinzione del processo di legittimità.
- La disciplina dell’ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria; perciò non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
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