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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15439/2025 del 10/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorrente, affidataria del servizio di trasporto pubblico locale di persone in Sicilia, aveva chiesto la condanna della Regione al pagamento di euro 104.454,90 a titolo di contributi previsti per il rinnovo del primo e secondo biennio del CCNL autoferrotranvieri 2004/2007. Sosteneva che il diritto al contributo sorgesse direttamente dalle leggi istitutive e che la Regione dovesse anticipare le somme, senza che fosse necessario un previo decreto ministeriale di assegnazione o una specifica procedura amministrativa. In appello, l’Amministrazione aveva contestato la domanda deducendo l’assenza di prova dell’assegnazione delle risorse statali e l’inoperatività dell’obbligo regionale in mancanza del trasferimento dei fondi. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell’art. 345 c.p.c. per asserita proposizione in appello di una difesa nuova sulla subordinazione del contributo a un iter procedimentale; 2) violazione degli artt. 702-quater e 345 c.p.c. per mancata ammissione di documenti asseritamente indispensabili e prodotti solo dopo il primo grado; 3) violazione della L. 241/1990, artt. 1, 2 e 17-bis, sostenendo che le leggi speciali non prevedessero la procedura amministrativa invocata dall’Amministrazione e che bastasse il controllo dei presupposti di legge; 4) violazione dell’art. 9 del contratto di affidamento e omesso esame di un fatto decisivo, poiché il contratto sarebbe stato richiamato solo per dimostrare la platea dei beneficiari; 5) violazione delle norme istitutive dei contributi, ribadendo la natura di diritto soggettivo della pretesa e la irrilevanza del mancato trasferimento dei fondi da parte dello Stato.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il primo motivo, perché la contestazione dell’Amministrazione in appello costituiva mera difesa e non eccezione nuova. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che, nel regime dell’art. 345 c.p.c. applicabile, i documenti nuovi sono ammessi solo se la loro produzione in primo grado era impossibile per causa non imputabile, circostanza non provata; inoltre la documentazione avrebbe dovuto essere prodotta tempestivamente già in primo grado o, comunque, all’atto della costituzione in appello, e non all’udienza di precisazione delle conclusioni. Ha esaminato congiuntamente terzo e quinto motivo e li ha disattesi: le leggi invocate delineano un meccanismo a doppio livello, con previo trasferimento delle risorse dallo Stato alle Regioni mediante decreto ministeriale e solo successiva erogazione alle imprese; pertanto la pretesa dell’impresa verso la Regione è condizionata alla previa assegnazione statale e non può essere fatta valere in assenza di tale presupposto. Ha ritenuto inammissibile il quarto motivo, perché generico e non correttamente sussumibile né nel vizio di violazione di legge né in quello di omesso esame di un fatto decisivo, oltre a non confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva comunque esaminato il contratto escludendone la pertinenza rispetto ai contributi statali. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    Nel giudizio di appello, la produzione di nuovi documenti è ammessa solo nei limiti rigorosi previsti dalla norma vigente ratione temporis; non basta che il documento sia utile o indispensabile, occorrendo l’impossibilità non imputabile di produrlo prima. Inoltre non è consentito introdurre tardivamente in appello documenti relativi a fatti già esistenti e producibili in primo grado.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la mancata ammissione di prove/documenti in appello, ma senza esito favorevole, perché la Corte ha applicato il regime delle preclusioni documentali dell’art. 345 c.p.c.

  • art. 366 c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, con chiara indicazione delle norme violate e argomentazione intellegibile sul contrasto tra decisione impugnata e precetto normativo; la mera enunciazione generica non è sufficiente.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge richiede una puntuale critica della regula iuris applicata; il vizio di omesso esame è riferibile a un fatto storico decisivo, non a una mera argomentazione o questione giuridica non condivisa.

  • art. 1, D.L. n. 16/2005 conv. con L. n. 58/2005

    La norma prevede che le risorse per il rinnovo del CCNL del trasporto pubblico locale siano assegnate alle Regioni con decreto ministeriale, secondo un riparto fondato sulla consistenza del personale in servizio a una certa data; il trasferimento delle risorse è quindi presupposto dell’erogazione alle imprese.

  • art. 1, comma 1230, L. n. 296/2006

    Anche questa disposizione configura un cofinanziamento statale alle Regioni, da assegnarsi con decreto ministeriale, per il rinnovo del secondo biennio economico del CCNL del trasporto pubblico locale; l’erogazione alle imprese dipende dalla previa assegnazione alle Regioni.

  • L. n. 241/1990, artt. 1, 2 e 17-bis

    Le disposizioni sul procedimento amministrativo non valgono a escludere il meccanismo speciale di assegnazione delle risorse previsto dalle norme di settore; la Corte ha ritenuto infondata la tesi secondo cui il diritto sorgerebbe in via automatica senza il passaggio procedimentale previsto dalle leggi speciali.

  • art. 9 del contratto di affidamento del 2.10.2007

    La clausola riguarda il corrispettivo del servizio di trasporto pubblico e non i contributi statali extracontrattuali destinati al rinnovo del CCNL; pertanto non fonda un obbligo immediato della Regione al pagamento di tali somme.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando una norma di finanziamento pubblico prevede il trasferimento delle risorse dallo Stato all’ente territoriale mediante un atto di assegnazione, la pretesa del privato nei confronti dell’ente territoriale è subordinata alla previa attivazione di quel meccanismo e non può essere fatta valere come diritto incondizionato.
  • La contestazione della sussistenza di un elemento costitutivo della domanda non costituisce eccezione in senso stretto; si tratta di mera difesa e può essere dedotta anche in appello, salvo i limiti del devolutum.
  • Nel giudizio di appello, la produzione di nuovi documenti è soggetta a preclusioni rigorose: è inammissibile se riguarda fatti già esistenti e documenti producibili in primo grado, salvo l’impossibilità non imputabile di produrli tempestivamente.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che si limiti a censure generiche o a dedurre un omesso esame di mere argomentazioni.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di questioni giuridiche o di singoli argomenti difensivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileTributiContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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