Cassazione Civile, Ordinanza n. 31807/2022 del 27/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (terzi proprietari)
La controversia
La controversia riguarda alcuni immobili siti in Castrolibero. Un soggetto aveva agito in primo grado per far accertare l'usucapione dei beni, allegando un possesso protratto dal 1985; la domanda era stata accolta. Successivamente due terzi, che non erano parti del giudizio di usucapione, avevano proposto opposizione di terzo ordinaria ex art. 404 c.p.c., deducendo di aver acquistato in precedenza la proprietà degli stessi immobili dal comune dante causa mediante scritture private registrate nel 1986, e di essere stati già riconosciuti proprietari in un diverso giudizio contro l'originario attore in usucapione. La Corte d'appello aveva accolto l'opposizione e annullato la sentenza di usucapione. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 100 e 404 c.p.c. e delle norme sulla trascrizione e sugli effetti del contratto, sostenendo che l'opposizione fosse inammissibile perché, in mancanza di trascrizione, gli opponenti non avrebbero potuto opporre il loro acquisto a un terzo di buona fede e comunque non avrebbero avuto interesse a ottenere l'annullamento della sentenza; 2) violazione dell'art. 404 c.p.c., assumendo che gli opponenti non fossero titolari di un diritto autonomo e incompatibile con quello accertato nella sentenza di usucapione; 3) violazione degli artt. 404 e 112 c.p.c., perché la Corte territoriale, accogliendo l'opposizione, avrebbe di fatto accertato la proprietà in capo agli opponenti oltre i limiti della domanda, che era solo demolitoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto corretta la decisione d'appello sull'ammissibilità dell'opposizione di terzo ordinaria, perché è legittimato ex art. 404, primo comma, c.p.c. il terzo che deduca un diritto di proprietà incompatibile con quello accertato nella sentenza opposta. Ha precisato che il conflitto tra acquisto a titolo derivativo e acquisto per usucapione si risolve a favore di quest'ultimo solo nei rapporti tra aventi causa dal medesimo dante causa e secondo le regole della trascrizione, mentre la mancata trascrizione dell'atto di acquisto del terzo non impedisce di far valere l'opposizione quando il bene sia stato alienato prima della proposizione della domanda di usucapione e il titolo abbia data certa anteriore al maturare del ventennio. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c., chiarendo che, quando il diritto del terzo è incompatibile con quello accertato nel giudizio originario, il giudice dell'opposizione può e deve accertare il reale modo d'essere del diritto fatto valere dal terzo, non essendo limitato a una pronuncia meramente rescindente. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati; è stato anche dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per negare l'interesse ad agire degli opponenti; la Corte non accoglie la censura
la Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché nel giudizio di opposizione il giudice può accertare il diritto incompatibile dedotto dal terzo
primo comma; secondo comma
legittima l'opposizione di terzo ordinaria quando il terzo deduca una situazione giuridica incompatibile con quella accertata nella sentenza opposta; la distinzione con l'ipotesi degli aventi causa rileva solo se l'acquisto è avvenuto nel corso del giudizio
richiamato dal ricorrente in via di falsa applicazione; la Corte non ravvisa errore nella qualificazione dell'effetto traslativo del contratto
l'effetto traslativo della proprietà deriva dal consenso validamente manifestato, non dalla trascrizione
norma richiamata nel sistema della trascrizione degli atti soggetti a pubblicità
la trascrizione risolve i conflitti tra più aventi causa dal medesimo dante causa, non il conflitto tra acquisto derivativo e acquisto originario per usucapione
richiamato dal ricorrente nel contesto della trascrizione e degli effetti verso i terzi
richiamato dal ricorrente nel contesto della trascrizione e della continuità delle formalità pubblicitarie
la data delle scritture private registrate consente di attribuire data certa al trasferimento anteriore al giudizio di usucapione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002 in tema di ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- L'opposizione di terzo ordinaria è ammissibile solo se il terzo deduce una situazione giuridica autonoma e incompatibile con quella accertata dalla sentenza impugnata; non basta un generico pregiudizio.
- Chi affermi di essere proprietario del bene può proporre opposizione di terzo contro la sentenza che abbia accertato la proprietà o l'usucapione in favore di altri, poiché l'accertamento della proprietà è incompatibile con un diverso accertamento sul medesimo bene.
- La mancata trascrizione del titolo di acquisto del terzo non esclude, di per sé, la legittimazione all'opposizione di terzo quando il titolo abbia effetto traslativo tra le parti e data certa anteriore al giudizio di usucapione.
- Il principio di continuità delle trascrizioni opera nei conflitti tra più acquisti a titolo derivativo dal medesimo dante causa, non nei rapporti tra acquisto derivativo e acquisto a titolo originario per usucapione.
- Nell'opposizione di terzo che abbia per oggetto un diritto incompatibile con quello accertato nel giudizio originario, il giudice può pronunciarsi anche sul merito del diritto dedotto dal terzo, non limitandosi a una decisione meramente rescindente.
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