Cassazione Civile, Ordinanza n. 39567/2021 del 13/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
Una società conduttrice di un immobile ad uso commerciale aveva sospeso il pagamento di parte dei canoni di locazione perché lamentava infiltrazioni nell’immobile, asseritamente imputabili alla locatrice, che avrebbero danneggiato il materiale aziendale. La locatrice otteneva decreto ingiuntivo per la morosità; nell’opposizione la conduttrice eccepiva l’inadempimento della controparte e chiedeva di compensare il proprio debito con un credito risarcitorio superiore ai canoni dovuti. Il tribunale accoglieva la tesi della conduttrice, revocando il decreto e condannando la locatrice al pagamento della differenza. La corte d’appello, invece, riformava la decisione ritenendo non provato in modo attendibile l’ammontare del danno. In cassazione la conduttrice deduceva sette motivi: nei primi cinque contestava, sotto varie prospettive, la valutazione delle prove testimoniali, l’inattendibilità ritenuta dai giudici di merito, l’omessa considerazione di una perizia di parte, la tardività dell’accertamento tecnico preventivo e il mancato ricorso alla liquidazione equitativa; con gli ultimi due censurava la regolazione e la liquidazione delle spese, lamentando soccombenza reciproca e indebita liquidazione nel valore medio anziché minimo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi attinenti alla valutazione delle prove, osservando che la censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio e che, nel caso concreto, la sentenza impugnata esprimeva chiaramente le ragioni di inattendibilità e insufficienza della prova del danno. Ha inoltre considerato inammissibile il motivo relativo all’accertamento tecnico preventivo perché diretto contro un argomento rafforzativo e non contro una ratio decidendi autonoma. È stato poi escluso il ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., poiché tale criterio presuppone una difficoltà oggettiva di prova dell’ammontare del danno, non l’omessa prova del danno stesso da parte del creditore onerato. Infine, la Corte ha respinto i motivi sulle spese: la riduzione della somma richiesta integra soccombenza reciproca solo se abbia determinato un aggravio di spese processuali per la controparte, circostanza non dedotta né dimostrata; la scelta del valore di riferimento per la liquidazione delle spese non dipende dal numero di atti o memorie depositati. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
La sua deduzione come violazione non consente di sindacare in cassazione la mera valutazione del materiale istruttorio, salvo che il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, prove disposte d’ufficio fuori dai limiti, o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che ne sono privi.
La violazione è configurabile solo nei casi in cui il giudice disattenda prove legali o consideri come piena prova elementi che richiedono invece valutazione; non basta contestare il modo in cui il merito ha apprezzato le prove.
Richiamato insieme all’art. 2729 c.c. nella censura sulla valutazione probatoria, ma non idoneo a fondare una rivalutazione del materiale istruttorio in cassazione.
Richiamato insieme all’art. 2727 c.c. nella censura probatoria; la Corte non ne accoglie l’uso per sollecitare una diversa lettura degli indizi da parte del giudice di legittimità.
La liquidazione equitativa del danno è ammessa solo quando vi sia difficoltà oggettiva di prova dell’ammontare, non quando il danno non sia stato provato da chi ne aveva l’onere.
La regolazione delle spese segue la soccombenza; la riduzione della domanda non comporta automaticamente soccombenza reciproca.
La soccombenza reciproca può configurarsi solo se la domanda originaria, poi ridotta, abbia costretto la controparte a sostenere spese maggiori di quelle che avrebbe sopportato con una domanda correttamente formulata.
D.M. 2014 sulle spese di lite
La scelta del valore di riferimento per la liquidazione non dipende dal numero di atti o memorie depositati nel giudizio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Dà titolo, se dovuto e nella misura dovuta, all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione, la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere una nuova valutazione delle prove: è ammissibile solo se il giudice di merito abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti, prove disposte fuori dei limiti di legge, oppure abbia attribuito valore di prova legale a elementi liberamente valutabili o viceversa.
- Il difetto di motivazione rilevante in cassazione richiede un deficit radicale, tale da non consentire di comprendere la ratio della decisione; non è sufficiente contestare l’attendibilità o la preferibilità delle prove esaminate dal giudice di merito.
- L’accertamento tecnico preventivo non integra, di per sé, un onere decisivo la cui omissione renda illegittima la decisione, se il giudice lo richiama solo come elemento rafforzativo e non come autonoma ratio decidendi.
- La liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. presuppone una difficoltà oggettiva nella prova dell’ammontare del pregiudizio, ma non può sostituire completamente la mancanza di prova del danno da parte del soggetto che ne ha l’onere.
- La riduzione dell’importo originariamente domandato non determina automaticamente soccombenza reciproca: occorre che tale riduzione abbia concretamente aggravato la difesa della controparte oltre il costo che avrebbe sostenuto con una domanda correttamente quantificata.
- La liquidazione delle spese processuali non dipende dal numero di atti difensivi o memorie depositate, ma dai parametri applicabili e dal valore della controversia.
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