Cassazione Penale, Ordinanza n. 13735/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo dedotto non fosse consentito contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, pronunciando senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Brindisi che aveva applicato la pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. in relazione a un fatto qualificato come traffico di sostanze stupefacenti. Con l'unico motivo di ricorso, dedotto tramite difensore, ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte ha però rilevato che, nel caso di sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è consentito soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., mentre il motivo proposto non rientrava tra questi.
Norme richiamate
applicazione della pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
richiamato come base del patteggiamento impugnato.
il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
limita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento; sono inammissibili motivi diversi da quelli elencati.
La declaratoria di inammissibilità della odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità»
consente la declaratoria in forma semplificata dell'inammissibilità del ricorso.
norma richiamata nella contestazione del reato, in concorso con l'art. 110 c.p.
norma sul concorso di persone richiamata nella contestazione del reato.
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
in ordine ai reati di cui agli artt.81, 110 cod. pen. e 73, co. 1, D.P.R 309/90
norma incriminatrice contestata per traffico di sostanze stupefacenti.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi espressamente e tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Sono inammissibili i ricorsi che deducono vizi di violazione di legge o di motivazione diversi da quelli che attengono all'espressione della volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Quando il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento è inammissibile, la Corte può pronunciarsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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