Sentenza del 06/02/2015 n. 2225 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti avevano presentato una denuncia DOCFA per un immobile nella zona balneare di XXXXX, proponendo la categoria A/3, classe 3, consistenza di 3,5 vani e rendita catastale di 255,95 euro. L’Ufficio aveva mantenuto la categoria, ma attribuito la classe 5 e una consistenza di 4 vani, con rendita di 371,85 euro. Dopo il rigetto del ricorso da parte della CTP di Venezia, la CTR del Veneto aveva accolto l’appello dei contribuenti e annullato l’avviso per difetto di motivazione. L’Agenzia ha impugnato in Cassazione tale decisione con un unico motivo, denunciando la violazione della L. 241/1990, dell’art. 7 della L. 212/2000 e del D.M. 701/1994: sosteneva che, nella procedura DOCFA, potesse bastare indicare i dati oggettivi e la classe attribuita.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha precisato che, se l’Ufficio si discosta dalla proposta DOCFA soltanto per una diversa valutazione estimativa, l’indicazione dei dati oggettivi e della classe può essere sufficiente; se invece disattende elementi fattuali indicati dal contribuente, deve spiegare nell’atto, almeno sommariamente, quali elementi non condivide e perché. Nel caso concreto, l’Agenzia non aveva riportato nel ricorso per cassazione i dati salienti dell’avviso, impedendo di verificare quale delle due ipotesi ricorresse e non soddisfacendo così il principio di autosufficienza. È rimasto fermo l’annullamento dell’avviso disposto dalla CTR. Nessuna statuizione sulle spese di Cassazione, poiché i contribuenti non avevano svolto difese.
Norme richiamate
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 1
in ipotesi di classamento di un fabbricato mediante la procedura DOCFA, l'atto con cui l'amministrazione disattende le indicazioni date dal contribuente deve contenere un'adeguata - ancorchè sommaria - motivazione
L’atto di classamento che modifica la proposta DOCFA deve rendere comprensibili le ragioni della modifica. Una motivazione sommaria può bastare, ma non è sufficiente comunicare soltanto il classamento attribuito quando siano stati disattesi elementi fattuali dichiarati dal contribuente.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Laddove invece la proposta del contribuente non sia accettata in forza di ravvisate differenze rispetto a taluno degli elementi fattuali addotti dal contribuente, l'Ufficio è tenuto ad evidenziarle in sede di motivazione dell'atto, l'eventuale mancanza o inadeguatezza della motivazione al riguardo rilevando sul piano della dedotta illegittimità dell'atto stesso.
La motivazione deve indicare gli elementi fattuali della proposta che l’Ufficio ha ritenuto diversi o non corretti; la loro omissione o l’insufficienza delle spiegazioni può comportare l’illegittimità dell’atto.
La decisione applica la disciplina della procedura DOCFA distinguendo tra una modifica basata su una diversa valutazione estimativa e una modifica che disattenda i fatti dichiarati: nel secondo caso l’Ufficio deve esplicitare le ragioni fattuali del proprio scostamento.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Nella fattispecie in esame, in cui la CTR ha ritenuto l'avviso di classamento mancante di motivazione, la ricorrente non ha riportato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il contenuto dell'atto impugnato nei suoi dati salienti
Chi ricorre per cassazione deve riportare nel ricorso gli elementi essenziali dell’atto su cui fonda la censura, così da consentire alla Corte di verificare la questione senza dover ricercare autonomamente il contenuto dell’atto.
Massime di principio
- Quando l’Ufficio modifica una proposta DOCFA, occorre distinguere la ragione dello scostamento: se cambia soltanto la valutazione tecnica o estimativa, l’indicazione dei dati oggettivi e della classe può essere sufficiente; se modifica o disattende fatti dichiarati, deve indicare quali e spiegare la ragione.
- La motivazione dell’atto deve consentire al contribuente di comprendere il dissenso dell’Amministrazione e delimitare le questioni che potranno essere contestate; può essere sintetica, ma non meramente apparente quando sono contestati elementi fattuali.
- Nel ricorso per cassazione, chi contesta la decisione sull’insufficienza della motivazione deve riportare i dati salienti dell’atto impugnato. L’omissione può impedire l’esame della censura e condurre al rigetto del ricorso.
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