Cassazione Civile, Ordinanza n. 05458/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il pagamento di somme dovute in forza di garanzie fideiussorie prestate a copertura dei debiti di una società poi fallita, relativi ai saldi passivi di conti correnti. In opposizione, il tribunale revocava il monitorio ma condannava comunque i garanti a pagare una somma minore; la corte d'appello respingeva il gravame dei garanti. In cassazione i ricorrenti deducevano, con il primo motivo, nullità del procedimento per violazione del contraddittorio e violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la corte d'appello, dopo l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione antitrust, aveva concesso termine solo alla banca per memorie e che la fideiussione ricalcava il modello ABI richiamato nel provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005; assumevano inoltre che spettasse alla banca provare la non riferibilità del singolo contratto all'intesa anticoncorrenziale a monte. Con il secondo motivo denunciavano violazione degli artt. 117 TUB, 1325, 1350, n. 13, 1418 e 1421 c.c., contestando la decisione che aveva escluso la nullità del contratto di conto corrente per difetto di sottoscrizione della banca e criticando l'estensione ai contratti bancari del principio, affermato dalle Sezioni Unite in materia di intermediazione finanziaria, secondo cui la forma scritta richiesta a pena di nullità può essere rispettata con la sola sottoscrizione del cliente e la consegna di copia del contratto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha escluso la violazione del contraddittorio osservando che l'eccezione avrebbe dovuto essere tempestivamente sollevata e che, in ogni caso, vi erano state ulteriori udienze utili per difendersi. Ha ritenuto inammissibile la richiesta di riesame degli atti per verificare la riferibilità della fideiussione all'intesa anticoncorrenziale, trattandosi di accertamento di fatto precluso in sede di legittimità; ha inoltre chiarito che il valore probatorio dei provvedimenti della Banca d'Italia riguarda l'intesa a monte e il danno al cliente, non la riferibilità del singolo contratto all'intesa. Quanto alla seconda censura, ha confermato l'orientamento secondo cui, nei contratti bancari, la mancanza della sottoscrizione della banca non determina nullità quando il contratto sia redatto per iscritto e consegnato al cliente, poiché la funzione di protezione e trasparenza perseguita dalla norma rende non decisivo il requisito formale della doppia sottoscrizione. Ha condannato i ricorrenti alle spese e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La nullità per violazione del contraddittorio va dedotta nella prima difesa utile; altrimenti resta sanata.
Non è stato accolto l'assunto secondo cui spettasse alla banca provare la non riferibilità del contratto all'intesa anticoncorrenziale, perché il punto decisivo era un accertamento di fatto non dimostrato dai ricorrenti.
La dedotta nullità della fideiussione per violazione antitrust è stata esclusa in mancanza della prova della riferibilità del singolo contratto al modello colpito dall'intesa a monte.
provvedimento Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005
È richiamato come provvedimento dell'autorità di vigilanza sull'intesa anticoncorrenziale, ma non basta da solo a provare la corrispondenza del contratto concreto al modello censurato.
La Corte ribadisce l'orientamento secondo cui, nei contratti bancari, la forma scritta richiesta dalla norma non esige necessariamente la sottoscrizione della banca se il contratto è redatto per iscritto e consegnato al cliente.
La mancanza della firma della banca non è stata ritenuta ostativa alla validità del contratto bancario nel quadro dell'orientamento giurisprudenziale richiamato.
La censura sulla forma del contratto non è stata accolta, poiché il requisito formale è stato interpretato in chiave funzionale e non strutturale.
La nullità del contratto bancario per difetto di sottoscrizione della banca è stata esclusa alla luce della funzione protettiva della disciplina applicata.
La nullità, anche se rilevabile d'ufficio, presuppone comunque che la questione emerga dagli atti e non richieda nuovi accertamenti di fatto in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Il sindacato di legittimità non consente di ottenere una nuova valutazione dei fatti o degli atti processuali.
Richiamato per evidenziare che vi furono ulteriori udienze utili alla difesa delle parti.
Massime di principio
- La dedotta nullità per violazione del contraddittorio deve essere tempestivamente eccepita nella prima difesa utile; in mancanza, non può essere fatta valere utilmente in seguito.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione degli atti di causa per accertare se un contratto concreto sia riconducibile a un'intesa anticoncorrenziale a monte: si tratta di un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
- Il valore probatorio dei provvedimenti dell'autorità di vigilanza sull'intesa anticoncorrenziale riguarda l'esistenza dell'intesa e il pregiudizio al cliente, ma non sostituisce la prova della riferibilità del singolo contratto all'intesa stessa.
- Nei contratti bancari la forma scritta richiesta a pena di nullità è letta in chiave funzionale: può ritenersi soddisfatta quando il contratto sia redatto per iscritto e consegnato al cliente, anche se manca la sottoscrizione della banca.
- La nullità rilevabile d'ufficio deve comunque emergere dagli atti e non può fondarsi su accertamenti fattuali nuovi o controversi in sede di cassazione.
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