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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20431/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (INPS)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l’ente previdenziale ha richiesto alla società il pagamento di contributi ritenuti omessi in relazione a dipendenti assenti dal servizio per cause non previste dal contratto collettivo e senza tempestiva informazione all’ente. La società ha opposto l’atto, ma sia in primo grado sia in appello la domanda è stata respinta. In cassazione la ricorrente ha dedotto due censure: con la prima ha denunciato violazione dell’art. 1 l. n. 389/1989, dell’art. 29 d.l. n. 244/1995, dell’art. 12 preleggi, degli artt. 2697 e 2721 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente negato le prove sulle causali delle assenze assumendo che esse, se non previste dal contratto collettivo, non potessero esonerare dal minimale contributivo; con la seconda ha lamentato che la Corte territoriale avesse ritenuto comunque necessaria la preventiva comunicazione all’INPS delle assenze idonee a escludere l’obbligo di versare il minimale, comunicazione che nella specie mancava.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la regola del minimale contributivo opera anche rispetto all’orario di lavoro da assumere come base della retribuzione virtuale, che va rapportato alla contrattazione collettiva o, se superiore, al contratto individuale; restano quindi dovuti i contributi anche per assenze o sospensioni concordate della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, ma solo in un accordo tra le parti. Nel caso concreto la ricorrente non aveva neppure allegato che le causali delle assenze fossero previste dal contratto collettivo come legittime, sicché la decisione di merito è stata corretta nella sostanza, pur essendo errato il richiamo della Corte d’appello all’art. 29 d.l. n. 244/1995, norma speciale per le imprese edili. Il secondo motivo è rimasto assorbito. Le spese sono state compensate per il consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale solo dopo la proposizione del ricorso; inoltre è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, d.l. n. 338/1989 conv. in l. n. 389/1989

    La regola del minimale contributivo opera in autonomia rispetto alle vicende dell’obbligazione retributiva e impone di assumere come base di calcolo la retribuzione virtuale correlata all’orario previsto dalla contrattazione collettiva o, se superiore, dal contratto individuale.

  • art. 29, d.l. n. 244/1995

    La sentenza segnala che il richiamo fatto dal giudice di merito a questa norma era errato, poiché si tratta di disciplina speciale riferita alle imprese edili.

  • art. 12 preleggi c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’interpretazione delle norme sul minimale contributivo e sulle assenze, ma non accolto dalla Corte.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato sotto il profilo dell’onere della prova per contestare il rigetto delle istanze istruttorie, ma il motivo è stato ritenuto infondato.

  • art. 2721 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all’ammissibilità della prova testimoniale, senza esito favorevole.

  • art. 115 c.p.c.

    Evocato per censurare la valutazione delle prove e delle allegazioni da parte del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Evocato per contestare la valutazione probatoria del giudice di merito.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    Richiamato nel procedimento camerale per il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di contribuzione previdenziale, il minimale contributivo opera autonomamente rispetto alla concreta corresponsione della retribuzione e si determina assumendo come parametro la retribuzione virtuale corrispondente all’orario previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale se più favorevole.
  • Le assenze o sospensioni concordate della prestazione non escludono il versamento della contribuzione se trovano giustificazione solo in un accordo tra le parti e non nella legge o nel contratto collettivo applicabile.
  • Chi intende sottrarsi all’obbligo di versare il minimale contributivo deve allegare e provare che la causa dell’assenza sia prevista come legittima dalla disciplina collettiva o legale applicabile; in mancanza, la pretesa contributiva resta dovuta.
  • L’erroneo richiamo di una norma speciale da parte del giudice di merito non determina cassazione quando la decisione sia comunque corretta nel risultato finale sulla base della disciplina generale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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