Cassazione Penale, Sentenza n. 6586/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di legittimità, deducendo un errore di fatto: la Corte di cassazione avrebbe erroneamente ritenuto non sussistere il vizio lamentato relativo alla violazione delle norme emergenziali (art.23 d.l. n.149/2020 e art.23 bis legge n.176/2020). In particolare si lamentava la nullità della sentenza per mancata comunicazione telematica delle conclusioni scritte del Procuratore generale e per l'omesso avviso del provvedimento adottato all'udienza del 18/02/2021, nonché l'assenza di qualsiasi richiesta di trattazione orale che avrebbe imposto la decisione con modalità "cartolari".
La decisione
Il ricorso straordinario ex art.625-bis c.p.p. è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'azione esperibile ex art.625-bis sia limitata a errori percettivi nella lettura degli atti interni (svista o equivoco) che abbiano effettivamente inciso sulla decisione, e non consenta una rivalutazione di tipo giuridico o probatorio. Nel caso di specie la Cassazione aveva correttamente rilevato, dal verbale d'udienza, che il secondo grado si era svolto alla presenza delle parti e non risultava alcun errore percettivo nella motivazione della sentenza di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 23 d.l. n.149/2020 (e art.23 bis legge n.176/2020)
Disciplina emergenziale che, per l'appello durante il periodo Covid, consente alla Corte di decidere in camera di consiglio senza intervento del PM e dei difensori salvo che una parte o il PM richiedano la discussione orale; la richiesta deve essere formulata per iscritto dal PM o dal difensore entro 15 giorni liberi prima dell'udienza. La censura riguarda la mancata comunicazione delle conclusioni scritte e la mancata acquisizione dell'istanza di trattazione orale.
Limita il rimedio del ricorso straordinario alle ipotesi di errore di fatto percettivo (svista o equivoco) nella lettura degli atti interni che abbia influito sulla decisione; non è idoneo a censurare valutazioni di merito, errori di diritto o richieste di riesame probatorio.
Norma richiamata dal Collegio per disporre il versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende a carico del ricorrente in relazione all'inammissibilità del ricorso; utilizzo discrezionale motivato dalle ragioni di inammissibilità.
artt. 44 lett. c), 64 e 71, 65 e 72, 93 e 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n.380
Normativa sostanziale e normativa urbanistica/edilizia cui si riferiscono le condanne di merito; citate in relazione alla vicenda originaria ma non decisive ai fini dell'esame del ricorso straordinario.
art. 181, comma 1, d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42
Norma sostanziale collegata alle contestazioni originarie (tutelazione del patrimonio culturale), richiamata nei capi di imputazione originari; non centrale per la decisione sull'ammissibilità del ricorso straordinario.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art.625-bis c.p.p. è uno strumento molto limitato: va usato solo per denunciare errori percettivi specifici e dimostrabili nella lettura degli atti interni della Corte di Cassazione (svista o equivoco) che abbiano effettivamente inciso sulla decisione.
- Non è possibile con il ricorso straordinario ottenere una rinnovazione del giudizio o la revisione di valutazioni giuridiche o probatorie: tali censure devono essere proposte nei rimedi ordinari previsti (se ammissibili) e non con l'azione di cui all'art.625-bis.
- Se si contesta l'applicazione delle norme emergenziali (es. art.23 dl. n.149/2020) occorre produrre elementi documentali precisi: verbali, comunicazioni telematiche e istanze scritte che dimostrino la violazione formale (per es. assenza di comunicazione delle conclusioni o mancata richiesta di trattazione orale). Una mera asserzione non è sufficiente.
- Prima di proporre ricorsi straordinari per presunti errori procedurali verificare sempre il verbale d'udienza e gli atti di cancelleria: se dal verbale risulta la presenza delle parti o la discussione orale, la censura è probabilemente infondata.
- Il ricorso manifestamente infondato o inammissibile può comportare condanna alle spese e l'obbligo di versamenti alla Cassa delle Ammende; valutare il rapporto costo/beneficio e la concretezza delle prove prima di agire.
- Quando si contesta una procedura "cartolare" introdotta per esigenze emergenziali, documentare tempestivamente e per iscritto le richieste di discussione orale o la volontà di comparire, rispettando i termini previsti (es. 15 giorni), per evitare che la decisione in camera di consiglio sia legittima.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6566/2023 del 16/02/2023
- Sentenza penale · 16 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6568/2023 del 16/02/2023
- Sentenza penale · 16 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6570/2023 del 16/02/2023
- Sentenza penale · 16 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6571/2023 del 16/02/2023
- Sentenza penale · 16 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6572/2023 del 16/02/2023
- Sentenza penale · 16 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6573/2023 del 16/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →