Cassazione Civile, Ordinanza n. 02247/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla costituzione di un fondo patrimoniale da parte della debitrice e del coniuge, atto che il creditore ha impugnato in revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. assumendo di essere creditore anteriore all'atto dispositivo. In primo grado la domanda era stata respinta, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione e ha accolto la revocatoria. La ricorrente per cassazione ha dedotto, con quattro motivi, che la Corte territoriale avrebbe: 1) violato gli artt. 2697 e 2901 c.c. non attribuendo rilievo a una scrittura privata con cui il creditore avrebbe dichiarato di non avere più nulla a pretendere per lavori eseguiti; 2) violato gli artt. 115, 116 c.p.c., 2901 e 2697 c.c. considerando legittimante anche un preteso credito da responsabilità professionale, che sarebbe stato inesistente o comunque non discusso; 3) violato gli artt. 113, 115, 116 c.p.c., 111 Cost. e 2901 c.c. ritenendo consapevoli i disponenti della ragione creditoria nonostante la costituzione del fondo fosse anteriore alla notifica del decreto ingiuntivo; 4) reso una motivazione solo apparente sulla consapevolezza dei disponenti. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure colpissero la ratio decidendi solo in parte e, per il resto, contestassero valutazioni di fatto o introducessero questioni da far valere semmai con revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., poiché la sentenza d'appello poggiava comunque sull'anteriorità del credito da decreto ingiuntivo rispetto alla costituzione del fondo e sulla perdurante pendenza del credito alla data dell'azione revocatoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione di merito fosse sorretta da una ratio autonoma e sufficiente: il credito da decreto ingiuntivo era anteriore alla costituzione del fondo patrimoniale, anche se non ancora consacrato in titolo giudiziale, ed era ancora sub iudice al momento della domanda revocatoria. Ha inoltre osservato che il credito litigioso può bastare per legittimare l'azione revocatoria e che le censure sulla consapevolezza dei disponenti e sulla valutazione delle prove miravano in realtà a un nuovo esame del merito, non consentito in cassazione. Quanto al dedotto credito professionale inesistente, la doglianza sarebbe stata eventualmente veicolabile con revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. Nulla è stato liquidato sulle spese perché l'intimato non ha svolto difese; è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
L'azione revocatoria ordinaria è esperibile anche in presenza di un credito litigioso o eventuale, purché il credito sia anteriore all'atto dispositivo e persista alla data della domanda; non è necessaria la preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del credito né la sua cristallizzazione in titolo giudiziale.
La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce erroneamente a una parte l'onere che non le compete secondo la struttura della fattispecie; non basta contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
La violazione sussiste solo se il giudice decide fondandosi su prove non introdotte dalle parti o dichiarando espressamente/implicitamente di non dover osservare la regola dispositiva, non quando attribuisce maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.
La doglianza è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o nega di applicare il prudente apprezzamento nei casi in cui esso è imposto; non è censurabile in cassazione il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento se non nei limiti del vizio motivazionale.
art. 111 Cost.
Richiamato insieme alle norme processuali per censurare la motivazione, ma la Corte ha ritenuto che le doglianze mirassero sostanzialmente a un riesame del merito.
Se la sentenza di merito si fonda sull'assunto dell'esistenza di un fatto o di un giudizio inesistente negli atti, la deduzione non va proposta come motivo di cassazione ma, ove ne ricorrano i presupposti, come motivo di revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa.
È stato utilizzato il procedimento camerale per la trattazione del ricorso ritenuto manifestamente inammissibile.
Richiamato nel provvedimento che ha fissato l'adunanza camerale sulla base della proposta del relatore.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Sono stati ravvisati i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di azione revocatoria ordinaria, la nozione di credito è ampia e comprende anche una mera ragione o aspettativa di credito: è quindi sufficiente un credito eventuale o litigioso, purché anteriore all'atto dispositivo e sussistente al momento dell'azione.
- Ai fini dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato conta il momento in cui sorge il fatto costitutivo del credito, non quello in cui il credito viene accertato con sentenza, decreto ingiuntivo o altro titolo giudiziale.
- L'azione revocatoria non ha funzione restitutoria ma conservativa della garanzia patrimoniale; per questo non è necessario che il credito sia già definitivamente accertato prima dell'azione.
- Le censure di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sono ammissibili solo quando si deduca un vero errore di regola di giudizio sulla prova, non quando si contesti la diversa ponderazione del materiale istruttorio o si chieda un nuovo giudizio di merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. riguarda la ripartizione dell'onere probatorio e non la valutazione delle prove; la contestazione del convincimento del giudice di merito non integra, di per sé, tale vizio.
- Se la decisione impugnata è sorretta da una ratio autonoma e sufficiente, la critica che colpisca solo una delle argomentazioni non può condurre all'accoglimento del ricorso.
- L'eventuale assunzione da parte del giudice di un fatto processuale inesistente negli atti può integrare errore revocatorio, non necessariamente vizio deducibile con ricorso per cassazione.
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