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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26339/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva annullato un avviso di accertamento notificato il 16 novembre 2017, emesso per rettificare la dichiarazione Unico 2012 in relazione a redditi da partecipazione e per recuperare IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2011. La CTR aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo l'atto tardivo perché emesso oltre il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. In cassazione l'Agenzia ha censurato la decisione limitatamente alla statuizione sulla tardività dell'avviso relativo all'IVA, deducendo violazione o falsa applicazione dell'art. 1, comma 132, L. 208/2015, poiché per l'IVA 2011 non era stata presentata dichiarazione e, quindi, doveva applicarsi il termine di decadenza più lungo previsto per le ipotesi di omessa dichiarazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha rilevato che, per l'IVA relativa al 2011, era incontestato che la contribuente non avesse presentato la dichiarazione annuale e che l'avviso fosse stato notificato il 16 novembre 2017, cioè entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, previsto dall'art. 1, comma 132, L. 208/2015 per i casi di omessa presentazione. La CTR ha quindi errato nel fare riferimento al termine quadriennale, applicabile invece alle annualità in cui la dichiarazione sia stata presentata. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per l'esame delle questioni rimaste assorbite e per la regolazione delle spese dell'intero processo.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 132, L. 208/2015

    "le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dai commi 130 e 131 del presente articolo, si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata"

    Per i periodi anteriori al 2016, il termine per notificare l'accertamento varia in base alla presenza o meno della dichiarazione: quattro anni se la dichiarazione è stata presentata, cinque anni se la dichiarazione è omessa o nulla.

  • art. 57, commi 1 e 2, D.P.R. 633/1972

    Richiamato come disciplina dei termini di decadenza per gli avvisi relativi all'IVA, nel testo risultante dalle modifiche operate dalla L. 208/2015.

  • art. 43, commi 1 e 2, D.P.R. 600/1973

    Richiamato come disciplina dei termini di accertamento per le imposte sui redditi, nel testo risultante dalle modifiche operate dalla L. 208/2015.

  • art. 8 D.P.R. 322/1998

    Utilizzato per affermare che la dichiarazione IVA annuale non era stata presentata nel termine previsto.

Massime di principio

  • Nei periodi d'imposta precedenti al 31 dicembre 2016, il termine di decadenza per la notificazione dell'avviso di accertamento va individuato in base alla situazione dichiarativa concreta: termine quadriennale in caso di dichiarazione presentata, termine quinquennale in caso di omessa dichiarazione o dichiarazione nulla.
  • Quando l'avviso di accertamento riguarda un tributo per il quale la dichiarazione non è stata presentata, è erroneo applicare il termine di decadenza riferito alle ipotesi in cui la dichiarazione sia stata invece regolarmente presentata.
  • In cassazione la censura sulla decadenza è fondata se la decisione di merito abbia fatto applicazione del termine sbagliato rispetto al presupposto fattuale pacifico dell'omessa dichiarazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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