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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36368/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2009 nei confronti di una società in nome collettivo e, per derivazione, dei soci. L'Ufficio aveva ricostruito induttivamente il reddito d'impresa e i correlati tributi, in ragione della mancata presentazione della dichiarazione ai fini IRAP e IVA, con conseguente rideterminazione del valore della produzione, del volume d'affari, dell'IRAP e dell'IVA dovute, oltre sanzioni. I giudici di merito avevano ritenuto legittimo il metodo induttivo puro, congrua la percentuale di ricarico e forfetizzata la componente negativa dei costi nel 30% dei ricavi, disconoscendo anche crediti d'imposta ritenuti insussistenti. Con il ricorso per cassazione i contribuenti deducevano: 1) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la CTR considerato un controllo della Guardia di Finanza e un processo verbale di constatazione con ricostruzione analitica dei costi documentati da fatture e contabilità; 2) violazione dell'art. 53 Cost. e dell'art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973, per avere la CTR confermato la riduzione forfetaria dei costi invece del loro riconoscimento analitico, nonostante la pretesa ricostruzione operata dalla Guardia di Finanza.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i ricorrenti non avevano indicato con precisione quando i documenti richiamati fossero stati prodotti né dove fossero collocati nel fascicolo, incorrendo nella violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; inoltre non avevano dimostrato in concreto che la ricostruzione analitica dei costi avrebbe condotto a un esito più favorevole rispetto alla quantificazione forfetaria del 30%, con conseguente difetto di decisività ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Il primo motivo è stato ritenuto comunque inammissibile anche perché, sotto il profilo dell'art. 360, n. 5, c.p.c., investiva una questione e non l'omesso esame di un fatto storico. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    legittima la determinazione induttiva pura del reddito in presenza della mancata presentazione della dichiarazione.

  • art. 53 Cost.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della pretesa di imposizione commisurata alla capacità contributiva, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo; la Corte non ne affronta il merito, limitandosi a rilevare l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve indicare specificamente i documenti e la loro localizzazione processuale; la mancata specificazione comporta inammissibilità.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti e la specifica deduzione della decisività delle censure; la mancata allegazione concreta dell'utilità della doglianza ne determina l'inammissibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio denunciabile riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non una mera questione giuridica o valutativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, chi deduce l'omesso esame di documenti o fatti deve indicare in modo puntuale il contenuto dei documenti, il momento della loro produzione e la loro esatta collocazione processuale, altrimenti incorre in inammissibilità per difetto di specificità.
  • La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se riguarda un fatto storico decisivo effettivamente omesso dal giudice di merito; non può essere utilizzata per contestare valutazioni, argomentazioni o questioni giuridiche.
  • Chi impugna una decisione deve allegare e dimostrare in concreto la decisività della doglianza, spiegando perché l'eventuale accoglimento della propria tesi avrebbe portato a un esito più favorevole.
  • In materia di accertamento induttivo, la contestazione della quantificazione forfetaria dei costi richiede una critica autosufficiente e specifica, non essendo sufficiente il generico richiamo a documentazione asseritamente favorevole.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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