Cassazione Civile, Ordinanza n. 31146/2021 del 02/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente riscossione)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un atto di intimazione di pagamento emesso nel 2015; in primo grado il ricorso era stato accolto perché ritenuta nulla la cartella di pagamento presupposta e, di conseguenza, nullo anche l’intimazione. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’Agente della riscossione perché la costituzione in giudizio era avvenuta tramite avvocato del libero foro e, secondo il giudice di merito, ciò sarebbe stato possibile solo in presenza di un caso speciale deliberato e documentato, non provato nel caso concreto. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 11, 12 e 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 1 del d.l. n. 193 del 2016 conv. in l. n. 225 del 2016 e dell’art. 4-novies del d.l. n. 34 del 2019 conv. in l. n. 58 del 2019, sostenendo che il giudice d’appello aveva erroneamente escluso la possibilità per l’ente di farsi difendere da un avvocato del libero foro.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha richiamato il principio secondo cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalla convenzione o, in alternativa, di avvocati del libero foro negli altri casi e anche quando l’Avvocatura non sia disponibile ad assumere il patrocinio, senza necessità di specifica allegazione o prova del presupposto nel processo. La CTR non si è attenuta a tale principio, avendo richiesto una documentazione del presupposto per il patrocinio del libero foro e non avendo distinto tra le ipotesi in cui è obbligatoria/prevista l’Avvocatura dello Stato e quelle in cui è consentito il libero foro. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
viene evocato come norma di legittimità per denunciare un error in procedendo, ma la Corte decide il motivo in relazione alla corretta disciplina della rappresentanza in giudizio dell’ente.
artt. 11, 12 e 15 del d.lgs. n. 546 del 1992
sono richiamati dal ricorrente per sostenere la legittimità della difesa dell’ente nel processo tributario e la possibilità di avvalersi di difensori diversi dall’Avvocatura dello Stato.
art. 1 del d.l. n. 193 del 2016 conv. in l. n. 225 del 2016
è richiamato quale base normativa della disciplina di organizzazione e difesa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
art. 4-novies del d.l. n. 34 del 2019 conv. in l. n. 58 del 2019
è richiamato come ius superveniens rilevante sulla rappresentanza processuale dell’ente.
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933
la Corte richiama il principio secondo cui la delibera motivata e il controllo dell’organo di vigilanza servono nei casi speciali in cui si deroga all’ordinario patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può costituirsi in giudizio con avvocati del libero foro nei casi consentiti dalla disciplina applicabile, senza che sia necessario allegare o provare nel processo il presupposto della scelta difensiva.
- La distinzione decisiva è tra ipotesi riservate all’Avvocatura dello Stato e ipotesi in cui l’ente può legittimamente ricorrere al libero foro; il giudice deve verificare tale distinzione e non può dichiarare inammissibile l’atto di parte solo perché manca in giudizio la prova formale della delibera o dell’autorizzazione interna.
- Quando il rapporto tra patrocinio erariale e patrocinio del libero foro discende da una convenzione o dalla disciplina organizzativa dell’ente, la costituzione mediante l’uno o l’altro difensore implica di per sé la sussistenza del relativo presupposto legale.
- Nel processo tributario, l’eccezione relativa al difetto di legittimazione del difensore dell’ente va valutata alla luce della normativa speciale e dello ius superveniens, evitando interpretazioni formalistiche incompatibili con la disciplina vigente.
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