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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36873/2026 del 20/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputata)

La controversia

La sentenza della Corte d’appello di Torino del 18 febbraio 2026 aveva confermato la condanna pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Vercelli il 26 settembre 2024: un imputato era stato condannato per più reati, tra cui tentata estorsione in concorso, a due anni di reclusione e 700 euro di multa; un secondo imputato era stato condannato per cessione continuata di stupefacenti in carcere e altro reato a dieci mesi di reclusione e 900 euro di multa; la ricorrente era stata condannata, in concorso con il primo, per tentata estorsione a nove mesi e dieci giorni di reclusione e 200 euro di multa. La difesa della ricorrente contestava, da un lato, la ricostruzione probatoria e la sua partecipazione alla coazione a fini patrimoniali, nonché la qualificazione estorsiva del fatto e il trattamento sanzionatorio; dall’altro, lamentava l’omessa motivazione sulla richiesta di non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale rilasciato a richiesta dei privati. La Corte ha dichiarato inammissibili le doglianze sulla responsabilità, sulla qualificazione del fatto e sulla pena perché aspecifiche, reiterative e dirette a ottenere una nuova valutazione del merito; ha invece accolto la censura relativa alla mancata pronuncia sulla non menzione. Gli altri due imputati hanno proposto ricorsi, integralmente dichiarati inammissibili, contestando la valutazione delle prove, le condanne per lesioni e cessione di stupefacenti, la mancata qualificazione come consumo di gruppo, il trattamento sanzionatorio, la recidiva, le statuizioni civili e il diniego delle pene sostitutive.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata nei confronti della ricorrente limitatamente alla mancata decisione sulla richiesta del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale rilasciato a richiesta dei privati, rinviando per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Torino. Ha dichiarato inammissibile nel resto il ricorso della ricorrente, rendendo irrevocabile la sua affermazione di responsabilità per la tentata estorsione. Ha dichiarato inammissibili i ricorsi degli altri due imputati e li ha condannati al pagamento delle spese processuali e, per ciascuno, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha precisato che la non menzione incide sugli effetti della condanna e mira a favorire il reinserimento sociale, distinguendosi dalla sospensione condizionale; il giudice del rinvio dovrà valutare autonomamente la sussistenza dei presupposti del beneficio.

Norme richiamate

  • art. 175 c.p.

    Consegue, alla omessa pronuncia sulla domanda formulata con i motivi di gravame, l'annullamento della sentenza impugnata sul punto, nei confronti della ricorrente, con rinvio per nuovo giudizio sul detto punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

    L’omessa pronuncia sulla richiesta di non menzione comporta l’annullamento sul punto e il rinvio al giudice di merito perché valuti se ricorrono i presupposti del beneficio.

  • art. 133 c.p.

    La disposizione prevede che se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a euro 516,00 il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133 cod. pen., può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato casellario, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale.

    La valutazione della concessione della non menzione deve tenere conto delle circostanze indicate dall’art. 133 c.p., nei limiti di applicabilità previsti dall’art. 175 c.p.

  • art. 135 c.p.

    La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo 135 cod. pen. e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi.

    Ai fini dei limiti per la non menzione, la pena pecuniaria congiunta a quella detentiva va ragguagliata secondo l’art. 135 c.p. e cumulata alla pena detentiva.

  • art. 606, comma 1, c.p.p.

    Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest’ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia intimamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione riguarda la sua effettività, l’assenza di manifesta illogicità o contraddizioni essenziali e l’eventuale incompatibilità logica con atti processuali specificamente indicati; non consente una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla integrale inammissibilità dei ricorsi proposti nel rispettivo interesse di Donato Rudy Giarletta e Davide Lo Iacono consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti.

    L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella determinazione dell’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 175 c.p.

    Tale beneficio, dunque, non influisce sulla quantificazione della pena né determina effetti sospensivi o estintivi della stessa, ma incide unicamente sugli effetti della condanna.

    La non menzione non modifica né sospende né estingue la pena: incide soltanto sugli effetti della condanna, favorendo il reinserimento sociale mediante l’eliminazione della pubblicità della condanna nel certificato destinato ai privati.

  • art. 57, comma 1, DPR 309/1990

    In particolare, deve essere esclusa in radice, a favore del fornitore, l'ipotesi del "consumo di gruppo" quando questi assuma, insieme con il cessionario, parte della sostanza ceduta, in quanto tale ipotesi comporta la netta separazione tra la condotta di chi vende, sempre penalmente rilevante, e quella di chi acquista e detiene sin da subito per conto del gruppo, perchè solo nei confronti di quest'ultimo è ipotizzabile la non punibilità della successiva condotta di consegna materiale, in favore degli altri componenti (acquirenti) del gruppo, della porzione di sostanza di propria pertinenza idealmente detenuta sin dal momento dell'acquisto.

    Il testo non associa questo passaggio a una norma specifica dell’articolo indicato; la regola espressa riguarda la distinzione tra cessione penalmente rilevante del fornitore e acquisto collettivo destinato all’uso comune.

  • art. 629 c.p.

    La Corte di merito ha efficacemente argomentato la propria decisione confermativa anche su tale punto, evidenziando come la minaccia fosse verbalmente finalizzata (come insistentemente riferito dalle diverse persone offese) ad ottenere la consegna di una somma di denaro in pagamento dello stupefacente consumato in carcere dall’offeso.

    La richiesta di denaro non dovuto, formulata con minaccia e finalizzata a ottenere il pagamento dello stupefacente consumato dalla persona offesa, integra sul piano della qualificazione del fatto la condotta estorsiva confermata dai giudici di merito.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione della capacità dimostrativa delle prove già apprezzate dai giudici di merito; le censure devono individuare un vizio motivazionale riconducibile alla mancanza, alla manifesta illogicità, alla contraddittorietà essenziale o all’incompatibilità con atti specificamente indicati.
  • Il ricorso è inammissibile quando ripropone le doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi in modo argomentato con le ragioni della sentenza impugnata, poiché manca la necessaria correlazione tra motivi e decisione censurata.
  • Il consumo di gruppo presuppone una deliberazione collettiva iniziale di acquisto per l’uso comune e una detenzione della sostanza, fin dall’acquisto, per conto del gruppo. La condotta del fornitore che cede la sostanza resta penalmente rilevante e non è scriminata dal fatto che questi ne assuma anche una parte.
  • L’idoneità della minaccia estorsiva a produrre l’effetto costrittivo va valutata ex ante e non viene esclusa dalla ferma resistenza della vittima o dalla sua successiva denuncia.
  • La non menzione della condanna nel certificato del casellario rilasciato a richiesta dei privati ha funzione distinta dalla sospensione condizionale: non incide sulla pena né ne determina effetti sospensivi o estintivi, ma mira a favorire il reinserimento sociale eliminando la pubblicità della condanna.
  • La richiesta di non menzione deve essere oggetto di autonoma motivazione, distinta da quella relativa alla sospensione condizionale; l’omessa pronuncia sulla richiesta comporta l’annullamento limitatamente a tale punto e il rinvio per una nuova valutazione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioEstorsioneImpugnazioniPena e commisurazione
RamiStupefacentiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiConcorso di persone

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