Ordinanza n. 1475/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della comunicazione internet/intranet del Comando Generale Arma dei Carabinieri V Reparto - SM- Ufficio Stampa- 3° Sezione - Roma - del 15 luglio 2025, con la quale il ricorrente è stato assegnato alla Legione Carabinieri “PIEMONTE E VALLE D'AOSTA- TORINO per l'impiego presso l’indicata Stazione Carabinieri; della determinazione -OMISSIS-, del I REP: SM-UF-IMPIEGOPERSONALE MBAC del 07 luglio 2025 con cui è stato assegnato alla Legione Carabinieri “PIEMONTE E VALLE D'AOSTA- TORINO, notificata il 22 luglio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prima assegnazione alla Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta - Torino, con impiego presso una Stazione Carabinieri, disposta al termine della fase di formazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione internet/intranet del 15 luglio 2025 e la determinazione del 7 luglio 2025 con cui era stato assegnato alla Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta - Torino, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La contestazione riguardava, in particolare, la mancata assegnazione presso Roma, indicata come prima preferenza e successivamente richiesta anche ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992. Il ricorrente ha dedotto profili di illegittimità dell'assegnazione, invocando il beneficio previsto per l'assistenza a persona con disabilità e contestando il mancato riconoscimento della sede prescelta. Il TAR ha esaminato il rapporto tra la disciplina speciale della prima assegnazione dei militari, fondata sulle direttive di impiego e sulle esigenze di organico e servizio, il criterio residuale dell'ordine della graduatoria di merito e delle preferenze espresse, nonché la disciplina dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per insufficienza, allo stato del sommario esame, del fumus boni iuris. Ha ritenuto che la prima assegnazione della sede di servizio al termine della formazione sia soggetta all'autonoma disciplina dell'art. 976, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010, che attribuisce priorità alle direttive di impiego e alle esigenze di organico e servizio dei comandi, mentre l'ordine della graduatoria e le preferenze dei candidati operano in via generale o residuale. L'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 non configura un diritto assoluto alla sede richiesta: l'inciso "ove possibile" impone di verificare la compatibilità del trasferimento con le esigenze generali del servizio e, per il personale militare, con lo stato, il grado, il ruolo, la categoria, la specialità e la qualifica dell'interessato, nell'ambito di un bilanciamento discrezionale tra interesse del privato e interessi organizzativi dell'amministrazione. Nel caso concreto, l'Amministrazione aveva dedotto l'assenza di posti disponibili presso Roma, secondo le direttive di impiego e tenuto conto della posizione del ricorrente nella graduatoria, collocato al posto -OMISSIS- su 690. Tale circostanza è stata ritenuta prima facie dirimente e idonea a escludere i dedotti profili di illegittimità. Il TAR ha precisato inoltre che eventuali deroghe alla graduatoria e alle preferenze devono fondarsi su criteri oggettivi e imparziali, conoscibili almeno nei loro elementi essenziali, pur non essendo necessaria la motivazione delle singole assegnazioni. Spese della fase cautelare compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; l'istanza è stata respinta per l'assenza di sufficiente fumus boni iuris.
art. 976, comma 1, d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)
Disciplina la prima assegnazione della sede di servizio del militare, attribuendo rilievo prioritario alle direttive di impiego e alle esigenze di organico e servizio, e in via generale o residuale all'ordine della graduatoria di merito e alle preferenze espresse.
art. 981 d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)
Concorre a imporre, nell'applicazione dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 al personale militare, il raccordo della sede richiesta con lo stato del militare e con il suo utile impiego, valutato in relazione alla professionalità posseduta.
art. 33, comma 5, legge n. 104/1992
La possibilità di trasferimento alla sede più vicina al domicilio della persona da assistere è subordinata alla compatibilità con le esigenze generali del servizio e con la disponibilità di un posto in organico; per il personale militare comporta un bilanciamento discrezionale tra l'interesse assistenziale e le esigenze organizzative e di servizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce, insieme alla disciplina europea e all'art. 2-septies del medesimo decreto, il presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- La prima assegnazione della sede di servizio del personale militare al termine della formazione è regolata dall'art. 976, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare secondo un criterio prioritario fondato sulle direttive di impiego e sulle esigenze di organico e servizio; l'ordine della graduatoria di merito e le preferenze espresse dai candidati operano in via generale o residuale.
- L'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 non attribuisce al dipendente, neppure militare, un diritto assoluto all'assegnazione presso la sede più vicina al domicilio della persona assistita, poiché l'inciso "ove possibile" subordina il beneficio alla compatibilità con le esigenze organizzative e di servizio e con la disponibilità di posti in organico.
- Per il personale militare, la valutazione della richiesta di assegnazione o trasferimento ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 deve essere raccordata allo stato del militare e al suo utile impiego, considerando grado, ruolo, categoria, specialità e qualifica di appartenenza.
- Nella prima assegnazione della sede militare, l'eventuale deroga all'ordine della graduatoria e alle preferenze deve fondarsi su criteri oggettivi e imparziali riconducibili alle esigenze di servizio; non è necessaria la motivazione delle singole assegnazioni, ma devono essere intelligibili almeno i criteri generali che le governano.
- La posizione del dipendente che richiede l'assegnazione o il trasferimento ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 è qualificabile come interesse legittimo e impone all'amministrazione un complessivo bilanciamento tra l'interesse assistenziale del richiedente e gli interessi pubblici, inclusa la corretta alimentazione dei reparti e la posizione degli altri dipendenti nella medesima procedura.
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