Ordinanza n. 160/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza n. 58 del 25 novembre 2025, notificata in data 13 dicembre 2025, con la quale il Comune di Vigasio, nella persona del Responsabile Area Tecnica, ha ordinato l'immediata sospensione dei lavori in corso, la demolizione e il contestuale ripristino dello stato dei luoghi, relativamente alle opere asseritamente realizzate in parziale difformità dai titoli abilitativi rilasciati nell'immobile sito in Vigasio, censito al catasto fabbricati al foglio n. 19 - mappale 1668, unitamente ad ogni altro atto preordinato, consequenziale, anche non conosciuto, riservati motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di sospensione dei lavori, demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per opere asseritamente realizzate in parziale difformità dai titoli abilitativi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale che disponeva l'immediata sospensione dei lavori, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi relativamente a opere eseguite in parziale difformità dai titoli edilizi. A sostegno della domanda cautelare hanno dedotto il grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'esecuzione dell'ordinanza, in particolare dall'ordine di abbassamento delle quote interne dell'edificio, prospettando conseguenze irreversibili per l'intero fabbricato. Il testo dell'ordinanza non specifica ulteriori motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato. Ha ritenuto prevalente, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, l'interesse dei ricorrenti a evitare l'esecuzione di interventi potenzialmente irreversibili e a giungere alla fase di merito re adhuc integra. La valutazione approfondita della legittimità dell'ordinanza edilizia è stata riservata al giudizio di merito, fissato per l'udienza pubblica del 10 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il giudice ha disposto la sospensione del provvedimento impugnato.
Il provvedimento impugnato riguarda sanzioni edilizie di demolizione e ripristino per opere asseritamente realizzate in parziale difformità dai titoli abilitativi; il testo non indica uno specifico articolo applicato.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando l'esecuzione di un provvedimento edilizio può determinare modifiche materiali potenzialmente irreversibili sull'intero edificio, il giudice può sospenderne l'efficacia per preservare integra la situazione di fatto fino alla decisione di merito.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, l'esigenza di evitare un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione di opere demolitorie o ripristinatorie può prevalere temporaneamente sull'interesse dell'amministrazione all'immediata esecuzione dell'ordinanza, senza anticipare la valutazione definitiva sulla sua legittimità.
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