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Ordinanza

Ordinanza n. 159/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell'atto prot.13200 del 22 maggio 2025 (doc. 2), avente ad oggetto: “Controdeduzioni alle osservazioni sulla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art.10 bis della Legge n.241/1990”; dell'atto prot. 9001 del 10 aprile 2025 (doc. 3), avente ad oggetto: “Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art.10 bis della Legge n.241/1990”; dell'atto prot. 009188 del 27 aprile 2010 (doc. 4), avente ad oggetto: “Richiesta integrazione documenti per adozione provvedimento finale” e di ogni altro atto conseguente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da VIO SONIA il 11/12/2025: per l’annullamento della nota del 8 settembre 2025 prot.n.22656 (nuovo documento 9) avente ad oggetto avvio del procedimento ai sensi dell’art.7 della L.241/1990 per la repressione di illeciti civili su cui si e’ formato il silenzio accoglimento e comunque nullo ed inefficace per decorso del termine di 45 giorni indicato nel procedimento e su Osservazioni (nuovo documento 10), depositate il 20 ottobre 2025 al protocollo del Comune di Preganziol e rimaste prive di risposta e su cui si è formato il silenzio accoglimento. per l’accertamento della formazione del silenzio assenso su tutta la procedura di cui si chiede l’annullamento e la dichiarazione di inefficacia, con riconoscimento e determinazione di una indennità per l’occupazione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da VIO SONIA il 4/2/2026: per l’annullamento dell’ordinanza n.6 del 19 gennaio 2026 e notificata il 20 gennaio 2026 avente ad oggetto la demolizione delle opere eseguite in assenza di permesso di costruire ai sensi dell’art.31 DPR 380/2001

Giustizia amministrativa202501105

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti comunali relativi al preavviso di rigetto e alla richiesta di integrazione documentale, successivo avvio del procedimento repressivo e ordinanza di demolizione n. 6 del 19 gennaio 2026

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della propria istanza ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, le relative controdeduzioni comunali e una precedente richiesta di integrazione documentale, chiedendo anche la sospensione cautelare. Con motivi aggiunti ha impugnato la nota comunale di avvio del procedimento repressivo di illeciti edilizi e ha chiesto l’accertamento della formazione del silenzio-assenso sull’intera procedura, con dichiarazione di inefficacia degli atti e riconoscimento di un’indennità per l’occupazione. Con ulteriori motivi aggiunti ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione delle opere eseguite in assenza di permesso di costruire, adottata ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Il giudice non ha definito i motivi di merito, ritenendo che la causa richiedesse approfondimenti propri della fase di merito.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia degli atti impugnati, incluso l’ordine di demolizione, fino alla trattazione nel merito. La misura è stata adottata perché l’esecuzione dei provvedimenti avrebbe arrecato alla ricorrente un grave danno e perché, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, era opportuno mantenere integra la situazione di fatto per consentire una valutazione piena delle questioni controverse. Il Collegio non ha anticipato il giudizio sulla legittimità degli atti, né sulla dedotta formazione del silenzio-assenso o sull’eventuale indennità. È stata fissata l’udienza pubblica di merito del 15 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce la base processuale per la tutela cautelare collegiale; il giudice ha valutato il grave pregiudizio derivante dall’esecuzione e ha disposto la sospensione degli atti impugnati.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art.10 bis della Legge n.241/1990

    È richiamato quale fondamento della comunicazione dei motivi ostativi e delle controdeduzioni oggetto del ricorso, senza che l’ordinanza definisca la relativa questione di legittimità.

  • art. 7 l. 241/1990

    avvio del procedimento ai sensi dell’art.7 della L.241/1990

    È richiamato quale fondamento dell’avvio del procedimento repressivo impugnato, senza una decisione definitiva sulla sua applicazione.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    demolizione delle opere eseguite in assenza di permesso di costruire ai sensi dell’art.31 DPR 380/2001

    È la base normativa dell’ordinanza di demolizione impugnata, la cui efficacia è stata sospesa in via cautelare senza anticipare la decisione di merito.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando l’esecuzione degli atti impugnati può arrecare alla parte un grave danno e la causa richiede approfondimenti propri della fase di merito, il giudice amministrativo può sospenderne l’efficacia per mantenere integra la situazione controversa e consentire una valutazione piena nel giudizio principale.
  • La sospensione cautelare dell’ordine di demolizione può essere disposta, in presenza dei presupposti cautelari, senza che ciò implichi una decisione definitiva sulla legittimità dell’ordinanza edilizia o sull’accertamento della formazione del silenzio-assenso.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleSilenzio della pubblica amministrazioneProporzionalità e ragionevolezza

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