Ordinanza n. 157/2026 - Venezia, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - della comunicazione di diniego al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, prot. MIC|MIC_SABAP-PDTV-BL|26/01/2026|0002134-P, emanata dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Padova, Treviso e Belluno avente ad oggetto “Realizzazione di un piazzale attrezzato con tettoia per la lavorazione e lo stoccaggio di biomasse forestali nella fraz. di Costalissoio – Comunicazione diniego (AP146_par-neg)”; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, nella parte in cui incide sulla posizione giuridica del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un piazzale attrezzato con tettoia destinato alla lavorazione e allo stoccaggio di biomasse forestali
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa forestale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego paesaggistico vincolante della Soprintendenza, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. L'intervento era stato corredato da parere favorevole del Comune delegato nell'ambito del procedimento paesaggistico e da parere favorevole dell'Unione Montana ai fini della VIncA, con esclusione di incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato. Dopo il preavviso di diniego ex art. 10-bis l. 241/1990, il ricorrente aveva presentato osservazioni e documentazione integrativa. Il diniego è stato contestato, in particolare, per l'insufficienza della motivazione e per l'uso di formule generiche e stereotipate, quali alterazione del versante, impermeabilizzazione, sfigurazione del prato-pascolo e impatto paesaggistico, senza specificare quali elementi progettuali fossero incompatibili con i valori tutelati, quale fosse l'effettiva entità del contrasto e quali modifiche progettuali potessero superare le criticità. È stato inoltre dedotto il pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla prossima scadenza del termine per il deposito della documentazione necessaria ad accedere a un contributo regionale di 250.000 euro su un investimento previsto di 500.000 euro.
La decisione
Il TAR ha confermato in sede collegiale le valutazioni già poste a fondamento della misura cautelare monocratica. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, soprattutto perché il provvedimento paesaggistico negativo si fonda su espressioni generiche e stereotipate e non consente di comprendere le specifiche ragioni di incompatibilità dell'intervento con il vincolo paesaggistico, né le eventuali soluzioni praticabili. Il giudice ha considerato rilevanti anche i pareri favorevoli del Comune e dell'Unione Montana, riservando all'amministrazione eventuali ulteriori e più approfondite analisi di contesto e una migliore ponderazione degli interessi. Ha ravvisato il periculum in mora nella scadenza del 9 febbraio 2026, termine per la presentazione della documentazione necessaria alla domanda di finanziamento regionale, il cui decorso avrebbe potuto determinare effetti irreparabili. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l'efficacia del diniego, fissando l'udienza pubblica di merito al 18 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 146 d.lgs. 42/2004
Il parere negativo della Soprintendenza nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica è stato considerato vincolante; la sua motivazione deve tuttavia consentire di individuare le ragioni specifiche di incompatibilità dell'intervento con i valori paesaggistici tutelati.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di diniego costituisce il momento procedimentale nel quale devono essere rappresentate le ragioni ostative; nel caso concreto, il successivo diniego è stato ritenuto prima facie carente perché fondato su valutazioni generiche e non correlate in modo puntuale al progetto.
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata concessa in presenza di fumus boni iuris, desunto dalla motivazione apparentemente generica del diniego, e di periculum in mora, collegato alla scadenza del termine per accedere al finanziamento regionale.
art. 73 Regolamento (UE) 2021/2115
La disposizione è richiamata in relazione al regime di sostegno finanziario nell'ambito della PAC 2023-2027, la cui imminente scadenza ha contribuito a dimostrare il danno cautelare grave e irreparabile.
Massime di principio
- In sede cautelare, un diniego di autorizzazione paesaggistica presenta un fumus di illegittimità quando utilizza formule generiche o stereotipate senza individuare le specifiche componenti del progetto incompatibili con i valori paesaggistici tutelati, la misura del contrasto e le eventuali modifiche idonee a superarlo.
- La motivazione del diniego paesaggistico deve rendere intellegibile il percorso valutativo dell'amministrazione e correlare concretamente le caratteristiche dell'intervento ai valori paesaggistici del contesto; il mero richiamo a un generico impatto sul paesaggio non è sufficiente.
- La pendenza di un termine decadenziale per la presentazione della documentazione necessaria ad accedere a un finanziamento pubblico può integrare il periculum in mora quando la perdita della possibilità di ottenere il contributo produca un pregiudizio grave e non adeguatamente reversibile.
- La presenza di pareri favorevoli di altre autorità competenti, pur non vincolando la valutazione paesaggistica della Soprintendenza, costituisce un elemento rilevante per la valutazione cautelare della plausibile fondatezza delle censure e impone una motivazione paesaggistica specifica e contestualizzata.
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