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Ordinanza

Ordinanza n. 161/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, ​Per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO: 1) dell’atto comunale prot. n. 32541 del 29.10.2025, che dichiara tout court l’ <IMPROCEDIBILITÀ> della domanda del 27.10.2025, proposta per l’ottenimento di una NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE finalizzata alle contestuali: MERA SOSTITUZIONE EDILIZIA E RICOSTRUZIONE DI UN MEDESIMO PONTILE IN LEGNO SU IDENTICO SEDIME; 2) in parte qua dell’atto comunale prot. n. 32519 del 29.10.2025, che variamente dichiara l’ <IMPROCEDIBILITÀ> della domanda del 27.10.2025, proposta per l’ottenimento, sempre RELATIVAMENTE ALLO STESSO PONTILE, DI UNA NUOVA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E DELLA RELATIVA AUTORIZZAZIONE EDILIZIA; per quanto possa occorrere 3) dell’atto comunale prot. n. 28603 del 26.9.2025, di avviso di avvio del procedimento, sempre relativo alla medesima questione del pontile; 4) di ogni altro atto e/o provvedimento, anche non noto o non comunicato ai ricorrenti, con espressa riserva di motivi aggiunti e/o integrativi. Per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI presentati dai medesimi ricorrenti (Condominio La Bosca e Christopher Oertl, Daniela Castagna) il 1\2\2026 : 1) della Ordinanza n. 10 del 26.1.2026 prot. n. 2938 del 28.1.2028, notificata il 28.1.2028, di DEMOLIZIONE, entro 30 giorni, DEL PONTILE E DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN AREA DEMANIALE E LACUALE in Loc. La Bosca; 2) di ogni altro atto e/o provvedimento, anche non noto o non comunicato ai ricorrenti, con espressa riserva di motivi aggiunti e/o integrativi.​

Giustizia amministrativa202600162

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti comunali che hanno dichiarato improcedibili le istanze per una nuova concessione demaniale, autorizzazione paesaggistica e titolo edilizio, nonché ordinanza di demolizione del pontile e ripristino dello stato dei luoghi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato gli atti comunali del 29 ottobre 2025 con cui sono state dichiarate improcedibili le domande presentate il 27 ottobre 2025 per ottenere, in relazione a un pontile ligneo realizzato nel 1971 e collocato su area demaniale lacuale, una nuova concessione demaniale, una nuova autorizzazione paesaggistica e il relativo titolo edilizio, finalizzati alla sostituzione edilizia e ricostruzione del medesimo pontile sullo stesso sedime, con identiche dimensioni e caratteristiche. Sono stati inoltre impugnati l'avviso di avvio del procedimento di demolizione e, con motivi aggiunti, l'ordinanza comunale n. 10 del 26 gennaio 2026, recante l'ordine di demolire il pontile entro trenta giorni e ripristinare lo stato dei luoghi. I ricorrenti hanno dedotto vizi propri e derivati dell'ordinanza di demolizione, contestando la qualificazione dell'opera come abusiva e sostenendo l'esistenza di titoli demaniali originari risalenti al 1970-1971, successivi rinnovi e pagamento dei canoni per circa cinquantaquattro anni, nonché di un affidamento qualificato sulla legittimità e persistente utilizzabilità del pontile. Hanno evidenziato che la demolizione e la ricostruzione avrebbero dovuto svolgersi contestualmente, mediante rimozione dei vecchi pali e collocazione dei nuovi sul medesimo sedime, per preservare il fondale. Il Comune ha sostenuto l'assenza di un'autorizzazione paesaggistica ed edilizia originaria, l'improcedibilità delle nuove istanze sino alla conclusione del procedimento di demolizione e la possibilità di presentare nuove domande soltanto dopo la rimozione dell'opera ritenuta abusiva. Nel giudizio sono stati valorizzati anche il parere preventivo favorevole della Soprintendenza del 4 agosto 2023 e l'indirizzo operativo favorevole della Giunta comunale del 18 settembre 2023, entrambi riferiti al ripristino del pontile nel rispetto delle forme, dei materiali e delle dimensioni esistenti.

La decisione

Il TAR ha confermato in sede collegiale la misura cautelare monocratica già concessa, accogliendo la domanda cautelare e sospendendo l'efficacia dei provvedimenti impugnati, in particolare dell'ordine di demolizione. Il Collegio ha ritenuto sussistente un danno grave e irreparabile connesso alla demolizione, imposta entro trenta giorni, di un pontile risalente al 1971, anche considerando che l'opera si trovava in condizioni degradate e che la sua rimozione poteva incidere sulla tutela del fondale e sulla sicurezza della navigazione. Ai fini del fumus, il TAR ha attribuito rilievo alla circostanza che l'opera risultava assistita da atti autorizzatori demaniali originari, da una protratta gestione con rinnovi e pagamento dei canoni, nonché da un parere preventivo favorevole della Soprintendenza e da un conforme indirizzo della Giunta comunale del 2023, che ammettevano il ripristino senza ampliamenti o modifiche e con conservazione del canneto. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a giustificare, allo stato cautelare, la sospensione dell'ordine demolitorio, nonostante le difese comunali relative alla mancanza dei titoli paesaggistico ed edilizio originari e all'asserita acquiescenza dei ricorrenti. Il giudizio di merito è stato fissato all'udienza pubblica del 21 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare collegiale è esaminata dal tribunale amministrativo regionale secondo i presupposti della tutela cautelare.

  • art. 56 c.p.a.

    La misura cautelare monocratica è stata concessa in via urgente, ravvisando un danno grave e irreparabile derivante dall'imminente demolizione del pontile.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'ordine di demolizione di un'opera risalente nel tempo può essere sospeso quando l'imminente esecuzione sia idonea a produrre un danno grave e irreparabile e dagli atti emergano elementi non manifestamente infondati sulla preesistenza e sulla possibile legittimità dell'opera.
  • La protratta disponibilità di un'opera demaniale, accompagnata da rinnovi del titolo e dal regolare pagamento dei canoni per un lungo periodo, costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare dell'affidamento del privato e della legittimità dell'azione demolitoria, pur senza determinare in questa fase una definitiva qualificazione dei titoli abilitativi.
  • Pareri preventivi favorevoli dell'autorità preposta alla tutela paesaggistica e atti di indirizzo dell'amministrazione comunale, riferiti alla ricostruzione o al ripristino dell'opera sul medesimo sedime e senza modifiche sostanziali, possono concorrere a integrare il fumus boni iuris della domanda cautelare contro un successivo ordine di demolizione.
  • Quando la demolizione e la ricostruzione di un'opera demaniale siano prospettate come operazioni contestuali e necessarie alla tutela del fondale o alla sicurezza della navigazione, il giudice cautelare deve considerare anche gli effetti ambientali e funzionali dell'immediata demolizione nel bilanciamento degli interessi.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali idriche, lacuali e portualiQualificazione degli interventiAutorizzazione paesaggistica
RamiDemanio e patrimonio pubblicoEdiliziaBeni culturali e paesaggio
IstitutiTutela cautelareLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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