Ordinanza n. 158/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) del provvedimento M_D A0582CC REG2025 0083217 del 17-12-2025, notificato in data 19.12.2025, nelle sole parti in cui è stata disposta, a seguito del provvedimento che ha decretato il transito del ricorrente nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa, l’assegnazione presso la sede di servizio “15° Centro Rifornimenti e Mantenimento di Padova” (doc. all. 1). 2) di ogni atto connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, ivi compresi, per quanto di ragione e per quanto necessario, il contratto di lavoro (doc. all. 2 -) predisposto da parte resistente, nella sola parte relativa all’assegnazione presso il “15° Centro Rifornimenti e Mantenimento di Padova”, nonché la determina assunta a seguito della riunione della “competente Commissione sui transiti” (e il relativo verbale della predetta riunione), cui fa riferimento il provvedimento _D A0582CC REG2025 0083217 del 17-12-2025 (cfr doc. all. 1), tra i “rappresentanti dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori delle FF.AA., del Segretariato Generale e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri (…)”, nelle sole parti in cui in cui si individua quale nuova sede di servizio del ricorrente il “15° Centro Ri-fornimenti e Mantenimento di Padova” (cfr doc. all. 1); nonché, per quanto di ragione e per quanto necessario, l’atto di concerto tra il Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Civile e il Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, non cognito, richiamato dal decreto che ha disposto il transito nei ruoli civili, nella so-la ed eventuale parte relativa all’assegnazione del ricorrente presso il “15° Centro Rifornimenti e Mantenimento di Padova”. e per la condanna della P.A. resistente a disporre l’assegnazione presso una sede di servizio situata nelle zone indicate dal ricorrente nella propria memoria/istanza (doc. all. 3), confermando l’attuale profilo professionale o, in ogni caso, assegnandone uno compatibile con il suo stato di salute o, in subordine, con-dannare la P.A. resistente alla rinnovazione dell’attività amministrativa relativa all’individuazione della sede di servizio e all’eventuale nuovo profilo professionale (in ogni caso compatibile con lo stato di salute del ricorrente), secondo i principi e/o le modalità che codesto Ecc.mo Tribunale vorrà indi-care e riterrà opportuni, tenuto conto di quanto indicato in corso di narrativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di assegnazione del dipendente transitato nei ruoli civili alla sede di servizio del 15° Centro Rifornimenti e Mantenimento di Padova, con connessi atti di individuazione della sede e del profilo professionale
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione, il provvedimento con cui, a seguito del transito nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa, è stato assegnato alla sede di servizio del 15° Centro Rifornimenti e Mantenimento di Padova. Sono stati impugnati anche gli atti connessi e conseguenti, inclusi il contratto di lavoro, la determinazione e il verbale della competente Commissione sui transiti e l’eventuale atto di concerto tra le Direzioni generali competenti, limitatamente alla scelta della sede. Il ricorrente ha inoltre chiesto che l’Amministrazione fosse condannata ad assegnarlo a una sede situata nelle zone indicate in una precedente memoria o istanza, mantenendo l’attuale profilo professionale o assegnandone uno compatibile con il suo stato di salute; in subordine, ha chiesto la rinnovazione dell’attività amministrativa relativa all’individuazione della sede e dell’eventuale nuovo profilo professionale. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti in dettaglio gli specifici vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le esigenze del ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza disporre la sospensione sostanziale dell’efficacia del provvedimento impugnato. Ha quindi accolto l’istanza cautelare esclusivamente ai fini della fissazione ravvicinata dell’udienza pubblica di merito, fissata al 4 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Ritenuto che le esigenze del ricorrente siano tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
La tutela cautelare può essere accordata mediante la fissazione sollecita dell’udienza di merito, senza sospensione dell’atto impugnato, quando tale misura è ritenuta adeguata alle esigenze della parte.
art. 55, comma 10, c.p.a.
accoglie l'istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito
Il giudice, invece di adottare una misura cautelare provvisoria sul contenuto dell’atto, può fissare con priorità la trattazione del merito.
Massime di principio
- Nella fase cautelare il giudice amministrativo può ritenere adeguata, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato.
- L’accoglimento dell’istanza cautelare ai soli fini della fissazione ravvicinata del merito non anticipa la decisione sulla legittimità dell’atto impugnato né comporta l’accoglimento delle domande di annullamento o di condanna.
Come è indicizzato
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