Ordinanza n. 526/2026 - Torino, Sezione 2
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio dell'Amministrazione comunale sull'istanza del -OMISSIS-, con cui il ricorrente ha chiesto di verificare la mancata esecuzione dell''ordine di demolizione e di adottare i conseguenti adempimenti per ristabilire la legalità violata, ordinando alla medesima di provvedere; nonché per l’accertamento e la dichiarazione dell'obbligo, a carico del Comune, di concludere il procedimento di cui all''ordinanza n. -OMISSIS-, ponendo in essere gli atti prescritti dall''art. 31, commi 3, 4, 4-bis e 5, D.P.R. 380/2001, e, sussistendone i presupposti, per la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio e inerzia del Comune di La Morra nell'esecuzione di un'ordinanza di demolizione e negli adempimenti conseguenti
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune su un'istanza volta a verificare la mancata esecuzione di un ordine di demolizione e ad adottare gli atti necessari al ripristino della legalità, nonché l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento previsto dall'art. 31 del d.P.R. 380/2001, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Il TAR aveva già accolto il ricorso, ordinando al Comune di verificare l'omessa tempestiva esecuzione dell'ordinanza demolitoria e di adottare i provvedimenti conseguenti, nominando un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia. Nel corso dell'esecuzione, il commissario aveva riferito di non essere intervenuto ritenendo trasferita al prefetto la competenza ai sensi dell'art. 41, comma 1, del d.P.R. 380/2001, poiché non erano state avviate le procedure di demolizione entro centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso. Il ricorrente aveva quindi chiesto la nomina di un diverso commissario e la declaratoria di nullità di eventuali atti violativi del giudicato, lamentando la perdurante inerzia comunale. Il TAR, con precedente ordinanza, aveva disposto una verificazione sullo stato effettivo di esecuzione dell'ordinanza demolitoria. Il verificatore delegato ha chiesto una proroga di sessanta giorni, rappresentando l'impossibilità di rilevare con certezza la consistenza delle opere demolite durante il sopralluogo e la necessità di effettuare un rilievo strumentale con ausiliario specializzato e attrezzatura specifica. Le parti costituite hanno prestato assenso o non si sono opposte alla proroga.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza del verificatore e ha prorogato di complessivi sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, il termine per completare e trasmettere la relazione di verificazione alle parti. Ha previsto che, dalla ricezione della relazione, le parti dispongano di sette giorni per formulare osservazioni e che il verificatore depositi nei successivi dieci giorni la relazione finale, dando conto delle osservazioni e prendendo posizione su di esse. Per quanto non modificato, ha confermato il contenuto dell'ordinanza istruttoria precedente. Ha rinviato il prosieguo della trattazione alla camera di consiglio dell'11 novembre 2026. L'ordinanza non definisce la domanda principale relativa al silenzio o all'esecuzione dell'ordine demolitorio.
Norme richiamate
art. 31, commi 3, 4, 4-bis e 5, d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata quale disciplina degli adempimenti che il Comune avrebbe dovuto compiere in relazione all'inottemperanza all'ordine di demolizione.
art. 41, comma 1, d.P.R. 380/2001
È richiamato dal commissario ad acta quale fondamento del trasferimento della competenza al prefetto quando le procedure di demolizione non siano state avviate entro centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso.
art. 117, comma 3, c.p.a.
È richiamato quale base per l'eventuale nomina di un commissario ad acta nel giudizio avverso il silenzio.
art. 154 c.p.c.
È richiamato quale possibile fondamento della proroga del termine assegnato al verificatore.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità delle parti private.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, quando una verificazione già disposta non possa essere completata nel termine assegnato per obiettive esigenze tecniche emerse durante le operazioni, il giudice può prorogare il termine, definendo anche le scansioni temporali per le osservazioni delle parti e per il deposito della relazione finale.
- La proroga del termine per la verificazione può essere accordata quando l'accertamento richieda rilievi strumentali e competenze tecniche ulteriori, soprattutto se le parti costituite vi acconsentono o non vi si oppongono.
- Un'ordinanza che proroga il termine per il deposito della relazione di verificazione e rinvia la prosecuzione della causa è di natura istruttoria e non definisce le questioni sostanziali relative all'illegittimità del silenzio o all'esecuzione dell'ordine di demolizione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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