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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22836/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) violazione degli artt. 15, 337 e 341-bis c.p. per presunta assorbimento del reato di oltraggio in quello di resistenza, in quanto le espressioni offensive sarebbero parte di una minaccia finalizzata a opporsi all'azione dei pubblici ufficiali; 2) violazione dell'art. 442 c.p.p. e manifesta contraddittorietà della motivazione per non avere computato correttamente la diminuzione di pena prevista per il rito abbreviato (in particolare per la contravvenzione contestata al capo 4) e la carenza di chiarezza nel calcolo complessivo della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, confermando che il reato di oltraggio a pubblico ufficiale non si assorbe nel reato di resistenza e che l'ingiuria, pur se finalizzata ad ostacolare l'azione del pubblico ufficiale, conserva autonomia di rilevanza penale (dolo generico/anche eventuale). Ha invece accolto il secondo motivo: la motivazione della Corte d'appello non consente di ricostruire adeguatamente il calcolo della pena rispetto alla riduzione per il rito abbreviato applicata alla contravvenzione; perciò la sentenza è stata annullata limitatamente alla determinazione della riduzione della pena e il fascicolo è stato rinviato a diversa sezione della Corte di appello di Genova per nuovo giudizio su quel punto. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e gli accertamenti di responsabilità sono stati ritenuti definitivi.

Norme richiamate

  • art. 341-bis c.p.

    L'oltraggio a pubblico ufficiale è reato autonomo e non si assorbe nel delitto di resistenza; l'elemento psicologico è il dolo generico (anche eventuale) e la finalità di opporsi all'azione del pubblico ufficiale non esclude la configurabilità del reato.

  • art. 337 c.p.

    Norma citata nell'ambito della imputazione (come qualifica dei fatti) senza specifica reinterpretazione nella decisione di legittimità.

  • art. 15, art. 635, comma secondo n.1, art. 625 n.7, art. 493 ter c.p.

    Norme richiamate nell'enunciazione delle fattispecie contestate; la corte ne ha preso atto nel quadro delle condotte contestate senza mutamento interpretativo rispetto al merito.

  • art. 4 legge n.110/1975

    Richiamata in relazione ai reati contestati, presa in considerazione dalla Corte senza specifiche innovazioni interpretative.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione utilizzati dal ricorrente per censurare violazioni di legge e vizi di motivazione; la Corte ha esaminato i mezzi sulla base di tali disposizioni.

  • artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1 c.p.p.

    La Corte ha rilevato che il procedimento si è svolto con contraddittorio scritto senza trattazione orale, conforme a tali disposizioni in mancanza di richiesta rituale di trattazione orale.

  • art. 442 c.p.p., comma 2

    La Corte ha richiamato l'obbligo di corretta applicazione della riduzione di pena per il rito abbreviato e ritenuto che la motivazione della Corte territoriale non abbia chiarito il calcolo applicato alla contravvenzione; ha rinviato il giudizio in applicazione del principio di diritto illustrato dalle Sezioni Unite.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    La novella sul rito abbreviato incide sulla misura delle riduzioni: la Corte richiama l'applicazione delle nuove misure di sconto nella determinazione della pena.

  • Pronuncia Sezioni Unite 27/02/2025 (procedimento n. 34910/2024 NRG)

    Principio di diritto richiamato: nel caso di delitti e contravvenzioni posti in continuazione ed oggetto di giudizio abbreviato la riduzione va operata separatamente: sulla pena inflitta per i delitti nella misura di un terzo e sulla pena per le contravvenzioni nella misura della metà.

Massime di principio

  • L'ingiuria rivolta a pubblici ufficiali è reato autonomo (oltraggio, art. 341-bis c.p.) e non si assorbe automaticamente nel reato di resistenza: la finalità di impedire l'azione del pubblico ufficiale non elimina l'autonomia del reato di oltraggio.
  • La minaccia è distinta dall'ingiuria e può concorrere con la resistenza in quanto comporta elementi diversi rispetto all'ingiuria.
  • Nel rito abbreviato le riduzioni di pena devono essere calcolate con chiarezza e trasparenza nella motivazione: se vi sono delitti e contravvenzioni in continuazione, va applicata la riduzione del 1/3 ai delitti e della metà alle contravvenzioni (orientamento Sezioni Unite 27/02/2025), e il calcolo complessivo deve risultare in modo comprensibile.
  • La Corte di cassazione annulla e rinvia quando la motivazione della pena non permette di ricostruire il calcolo matematico operato; il giudice di merito deve esplicitare i singoli passaggi del computo.
  • La celebrazione con contraddittorio scritto è valida in assenza di formale richiesta di trattazione orale (artt. 610 e 611 c.p.p.), ma ciò non incide sulla necessità di motivazione chiara riguardo al calcolo delle pene.

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