Cassazione Penale, Sentenza n. 22836/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) violazione degli artt. 15, 337 e 341-bis c.p. per presunta assorbimento del reato di oltraggio in quello di resistenza, in quanto le espressioni offensive sarebbero parte di una minaccia finalizzata a opporsi all'azione dei pubblici ufficiali; 2) violazione dell'art. 442 c.p.p. e manifesta contraddittorietà della motivazione per non avere computato correttamente la diminuzione di pena prevista per il rito abbreviato (in particolare per la contravvenzione contestata al capo 4) e la carenza di chiarezza nel calcolo complessivo della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, confermando che il reato di oltraggio a pubblico ufficiale non si assorbe nel reato di resistenza e che l'ingiuria, pur se finalizzata ad ostacolare l'azione del pubblico ufficiale, conserva autonomia di rilevanza penale (dolo generico/anche eventuale). Ha invece accolto il secondo motivo: la motivazione della Corte d'appello non consente di ricostruire adeguatamente il calcolo della pena rispetto alla riduzione per il rito abbreviato applicata alla contravvenzione; perciò la sentenza è stata annullata limitatamente alla determinazione della riduzione della pena e il fascicolo è stato rinviato a diversa sezione della Corte di appello di Genova per nuovo giudizio su quel punto. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e gli accertamenti di responsabilità sono stati ritenuti definitivi.
Norme richiamate
L'oltraggio a pubblico ufficiale è reato autonomo e non si assorbe nel delitto di resistenza; l'elemento psicologico è il dolo generico (anche eventuale) e la finalità di opporsi all'azione del pubblico ufficiale non esclude la configurabilità del reato.
Norma citata nell'ambito della imputazione (come qualifica dei fatti) senza specifica reinterpretazione nella decisione di legittimità.
art. 15, art. 635, comma secondo n.1, art. 625 n.7, art. 493 ter c.p.
Norme richiamate nell'enunciazione delle fattispecie contestate; la corte ne ha preso atto nel quadro delle condotte contestate senza mutamento interpretativo rispetto al merito.
Richiamata in relazione ai reati contestati, presa in considerazione dalla Corte senza specifiche innovazioni interpretative.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione utilizzati dal ricorrente per censurare violazioni di legge e vizi di motivazione; la Corte ha esaminato i mezzi sulla base di tali disposizioni.
artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1 c.p.p.
La Corte ha rilevato che il procedimento si è svolto con contraddittorio scritto senza trattazione orale, conforme a tali disposizioni in mancanza di richiesta rituale di trattazione orale.
La Corte ha richiamato l'obbligo di corretta applicazione della riduzione di pena per il rito abbreviato e ritenuto che la motivazione della Corte territoriale non abbia chiarito il calcolo applicato alla contravvenzione; ha rinviato il giudizio in applicazione del principio di diritto illustrato dalle Sezioni Unite.
La novella sul rito abbreviato incide sulla misura delle riduzioni: la Corte richiama l'applicazione delle nuove misure di sconto nella determinazione della pena.
Pronuncia Sezioni Unite 27/02/2025 (procedimento n. 34910/2024 NRG)
Principio di diritto richiamato: nel caso di delitti e contravvenzioni posti in continuazione ed oggetto di giudizio abbreviato la riduzione va operata separatamente: sulla pena inflitta per i delitti nella misura di un terzo e sulla pena per le contravvenzioni nella misura della metà.
Massime di principio
- L'ingiuria rivolta a pubblici ufficiali è reato autonomo (oltraggio, art. 341-bis c.p.) e non si assorbe automaticamente nel reato di resistenza: la finalità di impedire l'azione del pubblico ufficiale non elimina l'autonomia del reato di oltraggio.
- La minaccia è distinta dall'ingiuria e può concorrere con la resistenza in quanto comporta elementi diversi rispetto all'ingiuria.
- Nel rito abbreviato le riduzioni di pena devono essere calcolate con chiarezza e trasparenza nella motivazione: se vi sono delitti e contravvenzioni in continuazione, va applicata la riduzione del 1/3 ai delitti e della metà alle contravvenzioni (orientamento Sezioni Unite 27/02/2025), e il calcolo complessivo deve risultare in modo comprensibile.
- La Corte di cassazione annulla e rinvia quando la motivazione della pena non permette di ricostruire il calcolo matematico operato; il giudice di merito deve esplicitare i singoli passaggi del computo.
- La celebrazione con contraddittorio scritto è valida in assenza di formale richiesta di trattazione orale (artt. 610 e 611 c.p.p.), ma ciò non incide sulla necessità di motivazione chiara riguardo al calcolo delle pene.
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