Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27070/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (privato)

La controversia

La controversia riguarda un procedimento di equa riparazione ex L. n. 89/2001 (cd. Pinto) relativo alla durata di un precedente giudizio, anch'esso in materia di equa riparazione, durato circa undici anni per tre gradi. In fase monitoria la Corte d'appello aveva liquidato un indennizzo ridotto ai sensi dell'art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001. Il privato ha proposto opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 sostenendo che, in caso di riduzione dell'indennizzo, alla somma liquidata debbano aggiungersi gli interessi maturati nel giudizio presupposto. La Corte d'appello, accogliendo l'opposizione, ha aumentato l'importo complessivo dovuto dal Ministero e ha liquidato le spese distinguendo fase monitoria e fase di opposizione. Il ricorso per cassazione censura in primo luogo la liquidazione delle spese: secondo il ricorrente, poiché l'opposizione è stata accolta e ha comportato un aumento dell'indennizzo, le spese andavano liquidate unitariamente sull'intera vicenda processuale, sullo scaglione corrispondente al valore complessivo riconosciuto, applicando i parametri del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che, anche a voler qualificare l'opposizione come impugnazione, la Corte territoriale non avrebbe potuto ridurre la liquidazione delle spese della fase monitoria rispetto a quanto già stabilito nel decreto monocratico, invocando il divieto di reformatio in peius e l'effetto del giudicato interno.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha affermato che l'opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento avente ad oggetto la medesima pretesa; quando l'opposizione proposta dal privato è accolta, la liquidazione delle spese deve avvenire in modo unitario con riferimento all'intera vicenda processuale e al valore complessivo della pretesa riconosciuta. Ha quindi cassato il decreto impugnato limitatamente alla statuizione sulle spese e ha rinviato alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato respinto perché il principio di reformatio in peius e l'effetto espansivo interno invocati non si applicano alla peculiare struttura del procedimento ex art. 5-ter L. n. 89/2001, nel quale la fase di opposizione, se accolta, consente una nuova e complessiva regolazione delle spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel procedimento di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001, la fase successiva al decreto monocratico non va trattata come un separato giudizio di impugnazione, ma come prosecuzione a contraddittorio pieno di un unico procedimento volto alla determinazione dell'equa riparazione.
  • Se l'opposizione proposta dalla parte privata è accolta e determina una modifica in aumento dell'indennizzo, le spese legali devono essere liquidate unitariamente sull'intera vicenda processuale, pur distinguendo le diverse fasi ai fini della quantificazione.
  • Nel calcolo delle spese nel procedimento Pinto occorre guardare al valore complessivo della pretesa riconosciuta all'esito dell'opposizione, applicando lo scaglione tariffario corrispondente ai parametri vigenti al momento di esaurimento della prestazione professionale.
  • Il principio di reformatio in peius e l'effetto espansivo interno della riforma non operano, in quanto tali, nella regolazione delle spese del procedimento ex art. 5-ter L. n. 89/2001 quando la Corte d'appello procede a una nuova liquidazione complessiva in esito all'accoglimento dell'opposizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.